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Tax News

Legge di Bilancio 2019: chiarimenti Agenzia delle Entrate

Nel corso di Telefisco 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti su alcune delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019.

  • CFC - definizioni

L'agenzia delle Entrate ha fornito i seguenti chiarimenti:

il livello di tassazione effettiva minima va verificato con riferimento alla sola IRES, e non anche all'IRAP, in analogia a quanto già previsto per le Cfc “white list”,

nella definizione di “passive income” rientrano le cessioni e gli acquisti di beni intercompany.

  • Dividendi Black List

In relazione alle regole applicabili al momento della distribuzione dei dividendi, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i dividendi distribuiti da una società estera, formati con redditi prodotti in un esercizio in cui la stessa era considerata a “fiscalità privilegiata” applicando le regole all’epoca vigenti e non quelle vigenti al momento della distribuzione, non sono soggetti a tassazione integrale.

Inoltre il principio di diritto n. 20 del 31.12.2018 emanato dall’Agenzia delle Entrate, ha confermato che il regime di imposizione integrale dei dividendi trova applicazione anche nei confronti degli utili distribuiti da una società conduit “figlia”, ai sensi della c.d. Direttiva madre-figlia 90/435/CE, ma “provenienti” da una o più società partecipate residenti in Paesi a fiscalità privilegiata.

  • Transfer price – penalty protection

La Guardia di Finanza in occasione di “Telefisco 2019”, ha fornito chiarimenti con particolare riferimento alla “Penalty protection”, ovvero alla possibilità di non applicare le sanzioni per infedele dichiarazione, ai fini delle imposte sui redditi e IRAP, al contribuente che renda disponibile all’Amministrazione finanziaria dati e notizie che consentono di finalizzare un completo esame dei prezzi di trasferimento praticati.

Nel merito, sono state richiamate le disposizioni di cui all’articolo 8 D.M. 14.05.2018, che riassume le linee guida domestiche da seguire per l’applicazione della normativa sul transfer price.

In particolare la Penalty protection consente di evitare l’applicazione di sanzioni:

nel caso in cui i contribuenti si siano resi disponibili a fornire agli organi dell’Amministrazione finanziaria, dati e notizie che consentono di finalizzare un completo esame dei prezzi di trasferimento praticati, anche nelle ipotesi in cui le analisi economiche effettuate dalla società e dal Fisco riflettano differenti risultati;

quando la documentazione predisposta dal contribuente agevola in ogni caso le operazioni ispettive e, più in generale, il contraddittorio finalizzato ad individuare il reale valore di libera concorrenza praticato nello scambio di beni e/o servizi.

Costi Black list

La Corte di cassazione, con l’ordinanza 2613/2019 del 30.01.2019, analizzando la vicenda di una verifica fiscale effettuata nei confronti di una società di capitali esercente attività di trasporti marini, ha confermato, la necessità, ai fini della deducibilità dei costi black list, di dover dare prova dell’inerenza delle spese sostenute, nonché dell’effettiva esecuzione dell’operazione economica posta in essere. In particolare, è stato precisato che dovrà essere dimostrato un effettivo interesse economico della società residente non all’operazione commerciale in sé, ma all’effettuazione della medesima transazione proprio con la società avente residenza nel Paese "black list".

Tassazione della pensione estera

L’Agenzia delle entrate si è pronunciata sul trattamento fiscale della “New State Pension” pagata dal Regno Unito ad un soggetto qualificatosi come fiscalmente residente in Italia.

Il contribuente in passato aveva volontariamente versato contributi nel Regno Unito e al raggiungimento dei requisiti necessari ha percepito la relativa pensione; i contributi versati in UK non erano stati inclusi in dichiarazione e dunque dedotti dal reddito imponibile in Italia.

L’Agenzia delle entrate ha confermato quanto segue:

Poiché il contribuente si qualifica come fiscalmente residente in Italia, egli è assoggettato a tassazione sulla base del cosiddetto world-wide principle, includendo pertanto nel suo reddito anche le pensioni percepite dall’estero oltre che i redditi prodotti in Italia.

La convenzione contro la doppia imposizione stipulata fra Italia e Regno Unito stabilisce all’art. 18 che le pensioni, diverse da quelle corrisposte da uno stato contraente, una suddivisione politica o amministrativa, pagate ad un residente in Italia, sono imponibili soltanto in Italia.

L’Amministrazione finanziaria inoltre ha confermato che la “New State Pension”, introdotta per i contribuenti maschi nati dopo il 6 aprile 1951 e per le contribuenti femmine nate dopo il 6 aprile 1953, è considerata a tutti gli effetti assimilabile ad una delle pensioni considerate dall’art. 49, comma 2 del TUIR e, come tale, assoggettabile alle regole dei redditi di lavoro dipendente.

I versamenti volontari alla State Pension non sono qualificabili come versamenti a fondi di previdenza complementare per il fatto di non essere stati dedotti dal reddito imponibile in Italia ed in quanto qualificati come volontari (ovvero non relativi ad effettivi periodi di lavoro nel Regno Unito).