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I requisiti soggettivi per la costituzione del Gruppo IVA

Tra gli argomenti più importanti trattati dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 19/E del 31 ottobre 2018 in cui viene esaminata la disciplina del Gruppo IVA, vi è senza dubbio il commento all’art. 70-bis del D.P.R. n. 633/72 - requisiti soggettivi per la costituzione di un Gruppo IVA -. In effetti, la corretta individuazione dei soggetti passivi che possono partecipare al Gruppo costituisce una vera e propria pietra angolare del sistema, dato che il legislatore nazionale ha stabilito l'applicazione del modello all in all out.

In sostanza possono costituire un Gruppo IVA, tramite specifica opzione, tutti i soggetti passivi stabiliti in Italia, purché esercenti attività d'impresa, arte o professione e tra i quali ricorrano congiuntamente il vincolo finanziario, economico e organizzativo. Si sottolinea che tutti questi soggetti, nessuno escluso (è questo il principio all in all out), devono aderire al Gruppo.

In assenza di questa adesione compatta, il Gruppo IVA non può costituirsi, con tutte le conseguenze che questo comporta ai fini della determinazione IVA da parte dei soggetti passivi che vi hanno aderito e quindi hanno gestito erroneamente l'imposta. Pertanto, è di fondamentale importanza comprendere chi deve aderire e chi, invece, deve essere escluso dal Gruppo; in tal senso, i chiarimenti contenuti nella circolare n. 19/E/2018 sono estremamente utili, anche se rimangono ancora aspetti dell'istituto alquanto incerti.

 

L'art. 70-bis del D.P.R. 633/72 stabilisce al primo comma che "i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d’impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all’art. 70-ter, possono divenire un unico soggetto passivo, di seguito denominato gruppo IVA".

Da una prima lettura sembrerebbe che tra gli elementi discriminatori per aderire/costituire il Gruppo IVA ci sia la necessità che tutti i soggetti siano operatori economici e siano stabiliti in Italia.

Al riguardo è opportuno sottolineare come questa affermazione debba essere parzialmente rivisitata poiché il successivo art. 70-ter prevede che il vincolo finanziario tra due o più soggetti passivi stabiliti possa essere esercitato direttamente o indirettamente dal medesimo soggetto che può essere residente oltre che nel territorio dello Stato italiano anche in altro Paese con in quale l’Italia ha stipulato "un accordo che assicura uno scambio di informazioni".

Sul punto, l'Agenzia delle entrate chiarisce che con tale locuzione si debba fare riferimento ai Paesi elencati nella c.d. white list di cui al D.M. 4 settembre 1996, nonché ai Paesi che prevedono un adeguato scambio di informazioni tramite una convenzione per evitare la doppia imposizione sul reddito, ovvero uno specifico accordo internazionale o, ancora, a quei Paesi, con cui trovano applicazione disposizioni comunitarie in materia di assistenza amministrativa.

In ogni caso, al di là del preciso luogo del loro stabilimento, quello che è importante rilevare attiene alla possibilità di consolidare il gruppo IVA su di un soggetto che non deve essere necessariamente un operatore economico né deve essere stabilito in Italia.

 

Per ulteriori informazioni, leggete l'articolo completo e contattate Mario Spera.