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Principi contabili

La riserva sinistri delle imprese di assicurazione

Giulio Tedeschi Giulio Tedeschi

Le variazioni della “Riserva sinistri” delle Compagnie di assicurazione, anche ai fini della loro deducibilità fiscale, devono essere appostate in bilancio secondo il principio (civilistico) di prudenza in base agli elementi assunti per il calcolo e ivi valorizzati.

L’art. 33 del D.Lgs. n. 173/1997, da leggere ai fini fiscali in coordinamento con l’art. 111 del TUIR, prevede che le Compagnie di assicurazione devono costituire, al termine di ciascun esercizio, la “riserva sinistri” accantonando in bilancio le somme necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell’esercizio o in quelli precedenti con conseguente applicabilità del principio di derivazione rafforzata a tale componente negativa di reddito.

Sentenza 11 maggio 2018 (5 febbraio 2018), n. 11443

Il tema trattato dalla Corte di cassazione nella sentenza in esame riguarda l’asserita indebita deduzione di una parte del componente negativo di reddito “accantonamento alla riserva sinistri”, ritenuta eccessiva - e quindi indeducibile - dalla base di calcolo dell’imposta sul reddito delle società (e analogamente ai fini IRAP).

Il tema riguarda un argomento di grande rilevanza, con una molteplicità di aspetti tecnici (di bilancio, valutativi, di tecnica assicurativa e statistico-attuariali, con risvolti anche fiscali) che sono stati condensati nella sentenza in esame in modo estremamente sintetico. Aspetti che meritano il necessario approfondimento.

L’Ufficio fondava le sue motivazioni sulla non corretta applicazione del principio di prudenza nella determinazione della riserva sinistri sull’assunto che essa fosse stata determinata non in conformità ai principi che governano la sua valutazione secondo la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 173/1997, ma in misura superiore rispetto a quella “massima stabilita a norma di legge” cui fa riferimento l’art. 111 del T.U.I.R.

L’oggetto del contendere ha riguardato, altresì, l’interpretazione dell’art. 111 T.U.I.R. e del richiamo, in particolare, ivi contenuto al limite della “misura massima stabilita a norma di legge”, da riferirsi alla legge di settore ovvero alla medesima legge tributaria (art. 109 T.U.I.R.).

Le adite Commissioni di merito accoglievano e confermavano le eccezioni sollevate dalla Compagnia di assicurazione; l’Ufficio presentava, dunque, ricorso avanti la Corte di cassazione. La materia del contendere riguardava la possibilità da parte dell’Amministrazione finanziaria di rettificare l’entità dell’accantonamento alla riserva sinistri in quanto eccessiva, negandone, quindi, la deducibilità fiscale dell’accantonamento d’esercizio.