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La Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute

Simonetta La Grutta Simonetta La Grutta

Semplificazioni dei termini e del contenuto per la trasmissione telematica

L’obbligo di presentazione della Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute è stato oggetto di semplificazioni relative ai termini per la trasmissione telematica ed al contenuto.

La disciplina della Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute è stata modificata dal Collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2018 (D.L. 16 ottobre 2017, n. 148), dalla Legge di Bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205) e dal Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 febbraio 2018 n. 29190/2018.

Ai sensi dell’art. 21 del D.L. n. 78/2010, i soggetti passivi IVA sono tenuti a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate, su base trimestrale, i dati relativi alle fatture e alle note di credito emesse e ricevute oltre che alle bolle doganali.

Tali dati devono essere contenuti in un file in formato XML predisposto sulla base delle specifiche tecniche rilasciate dall’Agenzia delle entrate.

I nuovi termini per la trasmissione

Il Collegato fiscale ha previsto, in via facoltativa, la possibilità di presentare su base semestrale, anziché trimestrale, le Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute relative all’anno 2018.

La Legge di Bilancio 2018, poi, ha differito dal 16 settembre al 30 settembre 2018 il termine per la trasmissione delle Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al primo semestre e al secondo trimestre 2018.

Ciò considerato, con riferimento alle Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute relative all’anno 2018, le scadenze saranno le seguenti:

  • 31 maggio 2018: termine per la trasmissione della Comunicazione relativa al primo trimestre 2018;
  • 1 ottobre 2018 (dal momento che il 30 settembre 2018 cade di domenica): termine per la trasmissione della Comunicazione relativa al secondo trimestre 2018 o al primo semestre 2018;
  • 30 novembre 2018: termine per la trasmissione della Comunicazione relativa al terzo trimestre 2018;
  • 28 febbraio 2019: termine per la trasmissione della Comunicazione relativa al quarto trimestre 2018 o al secondo semestre 2018.

Semplificazioni per le cessioni di beni

Sulla base del Collegato Fiscale, i dati oggetto di comunicazione potranno limitarsi ai seguenti:

  • partita IVA del cedente o prestatore e del cessionario o committente, o codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni;
  • data della fattura;
  • numero della fattura;
  • base imponibile, aliquota, IVA e, nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura, tipologia dell’operazione ai fini IVA.

Inoltre, è stata prevista la facoltà di trasmettere i dati del documento riepilogativo al posto dei dati delle fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro registrate cumulativamente ai sensi dell’art. 6 del DPR n. 695/1996. A tal riguardo, tra i dati da trasmettere dovranno essere ricompresi almeno:

  • la partita IVA del cedente o del prestatore per quanto riguarda il documento riepilogativo delle fatture attive;
  • la partita IVA del cessionario o committente per quanto riguarda il documento riepilogativo delle fatture passive;
  • la data e il numero del documento riepilogativo;
  • l’ammontare imponibile complessivo e l’ammontare dell’IVA complessiva distinti secondo l’aliquota applicata.

Altre novità

Il Collegato fiscale ha disposto inoltre:

  • l’esonero, per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001, dall’obbligo di comunicare i dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali;
  • l’esonero, per i produttori agricoli di cui all’art. 34, comma 6, del DPR n. 633/1972 situati nelle zone montane di cui all’art. 9 del DPR n. 601/1973, dalla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute;
  • la non applicazione delle sanzioni amministrative, previste dall’art. 11, commi 1 e 2-bis, del D.lgs 471/1997, alle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al primo semestre 2017, a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il termine previsto per l’invio della Comunicazione relativa al secondo semestre 2017.

Le modalità di attuazione di quanto previsto dal Collegato fiscale e le relative specifiche tecniche aggiornate sono state stabilite con il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 febbraio 2018 n. 29190/2018, che dispone, tra l’altro, quanto segue:

  • le novità relative al 2018 sono applicabili anche alle Comunicazioni relative al secondo semestre 2017 e alle Comunicazioni integrative di quelle errate riferite al primo semestre 2017;
  • la scadenza del 28 febbraio 2018 per la trasmissione delle Comunicazioni relative al secondo semestre 2017 è posticipata al sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui sopra, ossia al 6 aprile 2018.

Infine, sulla base della Legge di Bilancio 2018, la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute sarà abolita a partire dall’anno di imposta 2019 a seguito dell’introduzione dell’obbligo, per tutti i soggetti passivi IVA, di emettere fattura in forma elettronica.