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IVA

Detraibilità dell’IVA addebitata per errore

La Legge di bilancio per il 2018 con l’art. 1, comma 935, è intervenuta sull’art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997, introducendo una nuova sanzione a carico del cessionario/committente in relazione alla ricezione di fatture con un addebito di imposta maggiore di quella dovuta, che sia stata effettivamente assolta dal cedente/prestatore, ancorché irregolarmente, consentendo allo stesso cliente di portare in detrazione integralmente l’ammontare dell’IVA che gli è stata addebitata.

Diritto alla detrazione

Invero, l’effetto più rilevante della disposizione appare proprio quello connesso al riconoscimento del diritto alla detrazione in capo al cessionario/committente in presenza di un’imposta assolta maggiore di quella dovuta (“fermo restando il diritto alla detrazione ai sensi degli artt. 19 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”).

La nuova sanzione “amministrativa” è stabilita nella misura compresa fra 250 euro e 10.000 euro e si allinea con l’analoga sanzione prevista dai successivi commi 9-bis. 1e 9-bis. 2, dello stesso art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997 per le irregolarità connesse con riferimento all’erronea applicazione del meccanismo del reverse charge.

L’attuale formulazione del citato art. 6, comma 6, del D. Lgs. n- 471/1997, tuttavia, fa sorgere qualche dubbio in relazione al rapporto tra il primo ed il secondo periodo, per i quali è necessario comprendere in quale modo si applicano le regole alla illegittima detrazione (primo comma) e quelle che invece consentono la detrazione (secondo comma), tenuto anche conto del fatto che le sanzioni applicabili a ciascuna fattispecie sono sensibilmente differenti.

Regolarizzazione delle operazioni con fattura non corretta

Inoltre, non può trascurarsi la circostanza che a queste disposizioni si aggiunge anche quella disciplinata dal successivo comma 8, lett. b), che pone a carico del cliente (allo scopo di evitare l’applicazione di sanzioni nei suoi confronti) l’onere della regolarizzazione delle operazioni per le quali ha ricevuto fattura non corretta; in questo caso è, infatti, previsto il versamento della maggiore imposta “eventualmente dovuta” (2).

Restituzione e detraibilità dell' imposta

Infine, occorre anche chiedersi quale rapporto intercorra tra l’art. 30-ter (3) del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 (concernente la “Restituzione dell’imposta non dovuta”) e la detraibilità della maggiore imposta addebitata.

In questo contesto, appare evidente come i contribuenti rischino di smarrirsi nella scelta (ove trattasi realmente di una facoltà concessa all’operatore economico) della norma più corretta, o meglio della sanzione meno gravosa.

Per maggiori informazioni, contattate Mario Spera.