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Sospensione dei procedimenti amministrativi e giudiziali

Si sintetizzano taluni aspetti inerenti i termini e le scadenze nell’ambito dei procedimenti tributari, introdotti dal D.L.18/2020 e dal D.L.23/2020.

Disposizioni in materia di processo tributario

Rinvio delle udienze

Tutte le udienze fissate tra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio 2020 sono rinviate d’ufficio a data successiva all’11 maggio 2020.

Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine, in modo da consentirne il rispetto. Eccezioni per cui la sospensione non opera:

  • procedimenti di sospensione cautelare della provvisoria esecutività delle sentenze oggetto di impugnazione;
  • procedimenti cautelari finalizzati alla sospensione degli effetti dell’atto impugnato;
  • procedimenti cautelari relativi alla sospensione dell’esecuzione nei giudizi innanzi alla Commissione Tributaria Regionale aventi ad oggetto provvedimenti sanzionatori;
  • procedimenti finalizzati all’adozione delle misure cautelari dell’iscrizione di ipoteca, ovvero dell’esecuzione del sequestro conservativo.


Sospensione dei termini processuali

La decorrenza dei termini previsti per le attività di contenzioso è sospesa, per tutte le parti (contribuenti e Amministrazione finanziaria), per il periodo tra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio 2020. Nel caso in cui il termine cominci a decorrere nel periodo di sospensione, l’inizio di tale termine è automaticamente differito al 12 maggio 2020.

Tale sospensione concerne qualsiasi attività processuale, tra cui:

  • la proposizione dell’atto di appello;
  • la proposizione del ricorso e del controricorso per Cassazione;
  • la proposizione dell’atto di riassunzione innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale o Regionale;
  • la costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante;
  • la costituzione in giudizio del resistente e dell’appellato, nonché la proposizione dell’appello incidentale;
  • l’integrazione dei motivi di ricorso;
  • la proposizione del reclamo contro i provvedimenti presidenziali;
  • la trasmissione, da parte dell’Ufficio, delle osservazioni al ricorso per ottemperanza presentato dal contribuente.

Eccezioni per cui la sospensione non opera:

  • termini relativi ai procedimenti cautelari sopra citati;
  • termini di impugnazione originariamente scadenti tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019, che sono già automaticamente sospesi per un periodo di 9 mesi, in base alla disciplina della definizione agevolata delle controversie pendenti;
  • termini previsti per il pagamento, anche rateale, delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione;
  • termini previsti per il pagamento, anche rateale, delle somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale
  • termine del 31 maggio 2020, previsto per il pagamento della quinta rata relativa alla definizione agevolata delle liti pendenti.

Sospensione dei termini per la proposizione del ricorso di primo grado e per il procedimento di mediazione

Il termine per la notifica, da parte del contribuente, del ricorso introduttivo di primo grado è sospeso per il periodo tra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio 2020.

Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, tutti i termini relativi al procedimento di reclamo-mediazione (prodromico all’impugnazione degli atti di valore inferiore a euro 50 mila), ossia:

  • il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento di mediazione;
  • il termine di 30 giorni decorrenti da quello di conclusione del procedimento di mediazione previsto per il deposito del ricorso introduttivo in Commissione Tributaria Provinciale;
  • il termine di 20 giorni per il versamento del totale, ovvero della prima rata delle somme dovute sulla base dell’accordo di mediazione raggiunto tra le parti (la sospensione non opera, invece, per le rate successive alla prima).

Sospensione dei termini processuali e accertamento con adesione

Resta incerta la questione della cumulabilità tra la sospensione dei termini processuali/giurisdizionali ex DL Cura Italia e quella dei termini per la proponibilità del ricorso post instaurazione della procedura di accertamento con adesione (sebbene, occorre precisare, che l’Agenzia delle Entrate si sia pronunciata in senso favorevole).

L’incertezza deriva dal fatto che tale cumulabilità:

  • appare priva di conforto normativo: l’art. 7-quater, c. 18, D.L. 193/2016 ha previsto la cumulabilità solo con il periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale;
  • è discordante rispetto all’orientamento della giurisprudenza di legittimità che, anche dopo l’introduzione della norma anzidetta, ha continuato a pronunciarsi nel senso della non cumulabilità (es. Cass. n. 7386/2019);
  • non sembra nemmeno superata, in modo chiaro, dalla circostanza che, in sede di conversione, al comma 20 dell’art.83 del DL Cura Italia è stata prevista la sospensione dei termini per lo svolgimento delle attività di mediazione, negoziazione assistita e di tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale in ambito civile.

Queste ultime attività e procedimenti hanno infatti natura diversa dalla procedura di adesione in ambito tributario e non sembrano sovrapponibili. In primo luogo, infatti, l’accertamento con adesione è un procedimento deflattivo di natura amministrativa. Per altro verso, inoltre, l’accertamento con adesione non ha natura transattiva o negoziale, perché la pretesa tributaria è indisponibile e l’amministrazione finanziaria non può negoziarla: l’adesione è al contrario un atto unilaterale, espressione della potestà impositiva che in presenza di nuovi elementi fattuali e di diritto – apportati dal contribuente nello spazio temporale concesso – può condurre ad una rideterminazione della pretesa tributaria.


Disposizioni in materia di sospensione dei termini relativi all’attività dell’Amministrazione finanziaria

Sospensione dei termini per le attività degli uffici

Per l’Agenzia delle Entrate sono sospesi dall’ 8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 i termini per provvedere a:

  • liquidazione, controllo, accertamento e riscossione;
  • risposta alle istanze di interpello, anche da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, e invito alla regolarizzazione;
  • comunicazione di ammissione al regime di adempimento collaborativo;
  • espletamento della procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata per la definizione dei debiti tributari dell’eventuale stabile organizzazione in Italia di società appartenenti a gruppi multinazionali;
  • accordi preventivi per le imprese con attività internazionale;
  • riconoscimento della rettifica in diminuzione del reddito in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni o dalla Convenzione Arbitrale, a conclusione dei controlli effettuati nell’ambito di attività di cooperazione internazionale i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti e su istanza del contribuente, a fronte di rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni;
  • procedure di accordo preventivo per l’applicazione del regime opzionale del patent box.

Fattispecie per cui la sospensione non opera:

  • termine per la notifica del diniego della definizione agevolata delle controversie pendenti;
  • termine per le attività relative ai rimborsi, compresa la richiesta della documentazione utile ad eseguire l’istruttoria.


Differimento biennale dei termini di decadenza e prescrizione

La versione originaria dell’art.67 del Decreto Cura Italia prevedeva la proroga al 31 dicembre 2022 di tutti i termini di decadenza e prescrizione, in scadenza nel 2020, relativi all’attività degli enti impositori rispetto a contribuenti che possono fruire della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari. In sede di conversione in Legge, tale proroga è stata espunta e sostituita con la sospensione - a favore degli enti impositori - dei termini di decadenza e prescrizione, per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento concessa a favore dei contribuenti.