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Ricapitalizzazione e Covid-19: le massime del notariato milanese

Una delle più importanti questioni societarie conseguenti alla crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica COVID-19 è sicuramente quella inerente la ricapitalizzazione, intesa come azione necessaria da parte delle compagini sociali per far fronte alle gravi perdite scaturite dal blocco forzoso dei consumi e degli scambi avvenuto nel primo semestre dell’anno in corso.

E proprio in tale cotesto che lo scorso 16 giugno 2020, la Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano ha reso pubbliche tre importanti massime nell’intento di agevolare la delicata fase della patrimonializzazione sociale.

Massima 189: Clausole che pongono un «tetto massimo» al diritto agli utili

Nell’intento di stimolare ed agevolare le iniezioni di liquidità sociale all’interno delle imprese più in difficoltà, la Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano ha interpretato come legittime le azioni o quote per le quali viene previsto il diritto al percepimento di un tetto massimo di utili (nel corso degli anni), il quale, una volta raggiunto, può determinare l’estinzione automatica dello strumento di equity a prescindere da una sua cessione a titolo oneroso.

Pertanto, nello specifico, vengono ritenute legittime le clausole di S.p.A. e s.r.l. che dispongono:

  • limiti massimi espressi in misura assoluta, esercizio per esercizio;
  • limiti massimi espressi in misura relativa, assumendo come parametro un dato variabile, quale ad esempio il capitale sociale o il patrimonio netto;
  • limiti massimi espressi solo in relazione al tempo, prevedendo che gli utili di una categoria di azioni o di quote o di determinate quote spettino a decorrere da una determinata data.

E’ stato inoltre precisato che qualora dette clausole siano tali da configurare, a decorrere da un dato momento della vita della società, la sopravvivenza di categorie di azioni o di categorie di quote o di determinate quote del tutto prive del diritto all’utile per l’intera durata residua della società, la loro legittimità dipende dalla permanenza di ulteriori diritti patrimoniali, quali il diritto alla distribuzione di riserve e/o alla distribuzione del residuo attivo di liquidazione.

Massima 190: azioni e quote “auto-estinguibili”

La massima 190 ha definito legittime le clausole statutarie di S.p.A. o s.r.l. che prevedono l’automatica estinzione di azioni o quote al decorso di un termine o al verificarsi di una condizione non meramente potestativa - ivi compreso il conseguimento di un ammontare complessivo di utili calcolati nel corso del tempo, a decorrere da un determinato momento anche senza alcun diritto di liquidazione a favore del titolare delle azioni o quote medesime.

In particolare:

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Massima 191: sospensione della disciplina in tema di riduzione obbligatoria del capitale a copertura di perdite, nel periodo nel periodo dell’emergenza Covid-19
(artt.2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c.; art.6 d.l.23/2020 c.d. Decreto Liquidità)

In accordo alla massima 191, sono state ritenute legittime, e possono essere iscritte nel registro delle imprese, le deliberazioni di aumenti di capitale a pagamento, assunte nel periodo dal 9 aprile 2020 al 31 dicembre 2020, che non siano precedute dalla riduzione del capitale sociale a copertura delle perdite anche qualora ad esito dell’aumento di capitale il patrimonio netto della società continui ad essere inferiore ai due terzi del capitale sociale (artt. 2446 e 2482-bis c.c.) o inferiore al minimo legale (artt. 2447 e 2482-ter c.c.).

Medesima legittimità deve valere per tutte le altre operazioni sul capitale o con effetti sul capitale sociale, che richiederebbero il rispetto delle predette disposizioni.

Tale interpretazione, dovrebbe poter favorire le società di capitali più in difficoltà - in tale contesto di crisi da COVID-19 - evitando il ricorso ad onerose e difficili operazioni di ricapitalizzazione e /o di riorganizzazione.

Tale posizione del Notariato deriva dall’introduzione, da parte dell’art. 6 del D.L. n.23/2020, di alcune disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale. In particolare, si ricorda che tale novella ha previsto che per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro il 31 dicembre 2020, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile (i.e. norme in materia di riduzione del capitale sociale per perdite e di riduzione del capitale al di sotto del limite legale).

 

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