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Reintegro del capitale sociale affetto da perdite 2020

Il comma 266 dell'art. 1 della Legge di bilancio per il 2021 (L.178/2020) riscrive interamente l’articolo 6 del D.L. n.  23/2020 (c.d. Decreto Liquidità) in tema di “disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale”.

Similmente a quanto fatto in precedenza, la norma in commento mira a sterilizzare quelle disposizioni civilistiche, poste a presidio dell’integrità del capitale sociale, in considerazione del difficile contesto economico che ha caratterizzato l’anno 2020 per il perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID19.

In particolare, in relazione alle perdite emerse durante l’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, la novella in commento prevede la non applicazione delle seguenti disposizioni normative del codice civile. Per consultare la tabella contenente tali disposizioni, si consiglia di scaricare il file PDF.

Inoltre, viene previsto che il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di 1/3 del capitale sociale (ex artt. 2446 co. 2 e 2482-bis co. 4 c.c.) sia posticipato al quinto esercizio successivo e solo in occasione dell’approvazione di quest’ultimo bilancio, l’assemblea sarà tenuta a prendere i provvedimenti del caso (e.g. riduzione del capitale in proporzione alle perdite accertate).

In altri termini, le società avranno cinque anni di tempo per poter riassorbire le perdite derivanti dall’esercizio 2020.

Medesima previsione sarà applicabile anche alle casistiche di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale (artt. 2447 o 2482-ter c.c.). Più specificatamente, in tal caso, risulterà essenziale che l’assemblea, convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, proceda con il deliberare il rinvio di tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo.

La disposizione in esame prevede inoltre la necessaria indicazione nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, dell’origine delle perdite nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

Si precisa infine che le perdite 2020, recuperabili entro il quinto esercizio successivo, dovranno essere distintamente indicata nel patrimonio netto.