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Nuovo limite al trasferimento di denaro contante

Il comma 384, lettera b) dell’art.1 della Legge di Bilancio (Legge n.197/2022) ha modificato il limite al trasferimento del denaro contante, innalzando la relativa soglia da 1.000 euro a 5.000 euro a partire dal 1° gennaio 2023.

Con la modifica introdotta dalla legge di bilancio viene vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano essi persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore 5.000 euro.

Si precisa infatti che il superamento del suddetto limite è vietato anche quando il pagamento è stato effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e che potrebbe essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

Ai sensi dell’art. 63 del D.L. n. 231/2007 è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro.

Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000,00 euro, invece, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittale.

A tal fine ricordiamo che per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale è pari a 2.000 euro; per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, invece, è fissato a 1.000 euro.