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Nuova “Pace fiscale”

Con l’entrata in vigore del c.d. decreto Bollette (D.L. 34/2022), sono state apportate alcune modifiche alle disposizioni in materia di definizione agevolata delle pendenze tributarie introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 (vedasi precedente alert del 20 gennaio 2023).

In particolare:

  1. sono stati prorogati i termini per l’accesso alle misure di favore;
  2. è stata meglio specificata la portata di alcune delle predette misure;  
  3. è stata ampliata la possibilità di fruire della non punibilità per alcune violazioni penal-tributarie scaturenti da fattispecie oggetto di definizione agevolata.

 

Regolarizzazioni violazioni tributarie e definizione avvisi bonari

Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (Commi 174 -178) - Tale norma, alternativa all’ordinaria disciplina del ravvedimento operoso, consente la regolarizzazione di violazioni sostanziali col beneficio della significativa riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo edittale. Le violazioni da regolarizzare devono riguardare le dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP e dei sostituti di imposta - validamente presentate - riferite al periodo di imposta in corso al 31.12.2021 e ai periodi precedenti. Il nuovo termine per la regolarizzazione è fissato al 30.9.2023, termine entro il quale deve essere pagata la prima o unica rata, previa rimozione delle irregolarità/omissioni commesse.

Si ricorda che tali violazioni non devono essere state già contestate alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni (comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600).

Il D.L. Bollette ha chiarito che possono essere regolarizzate anche le violazioni attinenti a redditi di fonte estera, IVAFE e IVIE, mentre non possono essere regolarizzare le violazioni relative al monitoraggio fiscale.

La regolarizzazione potrà avvenire anche dilazionando le somme dovute in massimo 8 rate trimestrali di pari importo.

Regolarizzazione irregolarità formali (Commi 166 – 173) - Il termine del versamento della prima o unica rata è stato prorogato al 31 ottobre 2023. Si ricorda che tale misura consente di sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti non rilevanti sulla determinazione della base imponibile delle imposte dirette, dell’IVA, dell’IRAP, sull’applicazione delle ritenute, nonché sul versamento di tali tributi, se commessi fino al 31 ottobre 2022.

Dette violazioni, sempre che non siano già state contestate in atti divenuti definitivi, potranno essere regolarizzate mediante il versamento di una somma di 200 euro per ciascun periodo d’imposta. È necessario, inoltre, ai fini della validità della regolarizzazione, rimuovere - entro il 31 marzo 2024 - anche le irregolarità o le omissioni commesse.

Si conferma l’esclusione dalla sanatoria: (i) degli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni divenuti definitivi all’1.01.2023 e di quelli emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (c.d. voluntary disclosure); (ii) delle irregolarità derivanti dall’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato; (iii) delle irregolarità o degli inadempimenti soggetti a remissione in bonis (ad es.: opzione per il consolidato fiscale, liquidazione IVA di gruppo, cedolare secca).

 

Accertamento

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (Commi 179-185) - La misura deflativa consente la definizione delle vertenze tributarie con riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo edittale (oltre a imposta e interessi) in caso di accertamenti con adesione relativi a PVC e inviti a comparire notificati sino al 31.03.2023. Il D.L. Bollette specifica che tale misura si applica anche agli accertamenti con adesione relativi agli avvisi di accertamento notificati successivamente a tale data (ma entro i termini di decadenza dell’azione impositiva), sulla base delle risultanze dei predetti PVC. Si ricorda che analoga agevolazione è prevista per gli atti di acquiescenza agli avvisi di accertamento, agli atti rettifica e liquidazione e agli atti di recupero, non impugnati e ancora impugnabili, che sono stati notificati entro il 31.03.2023: in questo caso, tuttavia, la riduzione a 1/18 è dell’irrogato dall’amministrazione finanziaria (e non del minimo edittale).

La definizione può riguardare tutte le tipologie di reddito e qualsiasi fattispecie accertativa. Si conferma l’esclusione degli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria.

Il pagamento della prima o unica rata deve avvenire entro i 20 giorni successivi alla sottoscrizione dell’accordo in caso di adesione, entro il termine per il ricorso negli altri casi.

È ammessa la dilazione - in massimo 20 rate trimestrali di pari importo - delle somme dovute (imposte, interessi e sanzioni ridotte, come specificato) con applicazione degli interessi al saggio legale per le rate successive alla prima. È esclusa la possibilità di pagare mediante compensazione in F24.

 

Contenzioso

Definizione delle liti pendenti (Commi 186 – 205) - La previsione comprende tutte le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria (sono espressamente esclusi i soli giudizi aventi ad oggetto le risorse proprie tradizionali UE e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato) in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio - compreso quello dinanzi alla Corte di Cassazione, anche a seguito di rinvio – al 1° gennaio 2023. Sono incluse quindi anche le liti di riscossione, purché parte formale del processo sia l’Agenzia delle Entrate.

La definizione non dà luogo alla restituzione delle somme già versate, anche se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa.

I nuovi termini da tenere in considerazione per la definizione in parola sono i seguenti:

  • l’invio della domanda e il pagamento dovranno essere effettuati entro il 30 settembre 2023;
  • i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione, in scadenza tra il 1° gennaio 2023 e il 31 ottobre 2023, sono sospesi per 11 mesi;
  • l’eventuale diniego dovrà essere notificato dall’amministrazione entro il 30 settembre 2024.

Conciliazione giudiziale agevolata (Commi 206 – 212) - Le conciliazioni relative alle controversie tributarie, aventi ad oggetto gli atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti nel 1° e 2° grado di giudizio al 15 febbraio 2023, potranno essere definite, in caso di accordo conciliativo entro il 30 settembre 2023, con sanzioni ridotte ad 1/18 del minimo edittale previsto dalla legge. Sono escluse le controversie aventi ad oggetto le risorse proprie tradizionali UE e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

Il versamento delle somme della conciliazione (imposte, interessi e sanzioni ridotte come specificato) deve avvenire entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo conciliativo (è esclusa la compensazione in F24 ma è consentita la dilazione in 20 rate trimestrali).

Rinuncia agevolata in Cassazione (Commi 213 – 218) - In alternativa alla definizione delle controversie tributarie (cfr. commi 186-205), per le controversie pendenti in Cassazione al 1° gennaio 2023, in cui è parte l’Agenzia delle entrate e aventi ad oggetto atti impositivi, il ricorrente può rinunciare - entro il 30 settembre 2023, al ricorso principale o incidentale, a seguito della intervenuta definizione transattiva con la controparte. Sono escluse le controversie aventi ad oggetto le risorse proprie tradizionali UE e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

La definizione comporta il pagamento delle somme dovute per le imposte, le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori e si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme dovute entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo intervenuto tra le parti (è esclusa la compensazione in F24). La rinuncia agevolata non dà luogo alla restituzione delle somme già versate, anche se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione transattiva.

Infine, il D.L. Bollette ha esteso la possibilità di fruire della causa di non punibilità per i seguenti reati tributari:

  • omesso versamento di ritenute dovute o certificate,
  • omesso versamento di IVA, e
  • indebita compensazione di crediti di imposta (non spettanti).

La causa di non punibilità per dette fattispecie opera quando le violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente secondo le modalità e i termini previsti dalle misure deflative relative alla Pace Fiscale, purché le relative procedure siano definite prima della sentenza di appello. *

Restano invariate tutte le altre disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio e nello specifico le seguenti:

  • commi 153 - 157: “Definizione agevolata delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni”;
  • commi 222 – 230: “Stralcio dei ruoli sino a 1.000 euro”
  • commi 231 – 252: “Rottamazione dei ruoli”. A tal proposito si segnala, con riferimento alla “Rottamazione quater”, l’art. 4 del D.L. 51/2023 ha differito al 30 giugno 2023 il termine per la presentazione delle domande all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Conseguentemente è previsto che la comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione delle somme dovute per il perfezionamento dell’adesione venga inoltrata al contribuente entro il 30 settembre 2023. 

Considerate le possibili variegate situazioni riferite alle fattispecie descritte, tenuto conto del grado di tecnicismo richiesto che richiede un approccio caso per caso, vi invitiamo a contattare lo studio professionale, e in particolare il socio di riferimento, per un più dettagliato inquadramento, in vista di possibili applicazioni della normativa. Al fine di individuare le possibili fattispecie di interesse, è disponibile una check-list di supporto.

 

I nostri professionisti rimangono a disposizione per un più dettagliato inquadramento sui temi sopra brevemente trattati.