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Novità relative all’attività degli enti impositori

Novità in materia di controlli, accertamento, riscossione e contenzioso tributario

Disposizioni in materia di sospensione dei termini relativi all’attività degli enti impositori (art.67 D.L. 18/2020 “Cura Italia”)

La norma prevede, in ragione dell’emergenza sanitaria ed in deroga allo Statuto del Contribuente, lo slittamento dei termini di decadenza e prescrizione relativi all’attività degli enti impositori rispetto a contribuenti che possono fruire della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari. In particolare, è previsto che tali termini, ove in scadenza nel corso del 2020, siano prorogati al 31 dicembre 2022.

In disparte ogni sospetto di incostituzionalità della disposizione (che, a fronte di una sospensione di qualche settimana di adempimenti e versamenti a favore dei contribuenti, dispone una proroga biennale dei termini a favore della parte pubblica), è necessario effettuare qualche precisazione in merito. Innanzitutto la norma non dovrebbe trovare applicazione, nemmeno astrattamente, per tutti quei contribuenti che in concreto non hanno usufruito di alcuna delle sospensioni previste dal DL.

Si pensi, ad esempio, alle società estinte che, per effetto di quanto disposto dall’art. 28 comma 4 del DLgs 175 del 2014 ben potrebbero essere destinatarie di atti impositivi magari in scadenza del corso del 2020. Certamente, in relazione a tale fattispecie, l’amministrazione finanziaria non può (per lo meno in modo fondato) invocare alcuna proroga dei termini di decadenza dell’azione accertativa. O ancora si pensi al contribuente con ricavi superiore ai 2 milioni, non rientrante in nessuna delle attività agevolate e non ubicato in uno dei comuni della c.d. ex “zona rossa”.

Esso non fruisce di alcuna sospensione dei tributi e, nei suoi confronti, certamente non potrà (sempre in modo fondato, s’intende) essere disposta alcuna proroga dei termini di decadenza in scadenza nel 2020. Analoghe considerazioni debbono valere per i rapporti giuridici pregressi già esauriti prima dell’entrata in vigore del DL Cura Italia. Si pensi, ad esempio, ai termini di decadenza dell’azione accertativa ai fini dell’imposta di registro: termini che ben sono potuti spirare, ad esempio, a gennaio o febbraio del 2020.

Ebbene, pure per tali termini, anche se il tenore letterale della norma potrebbe lasciare dubbi, è evidente che non può trovare alcuna proroga, atteso che in caso contrario si avrebbe non soltanto una violazione del divieto di irretroattività della legge in ambito tributario (circostanza ormai purtroppo sempre più frequente), ma soprattutto una violazione non sorretta da quei parametri di ragionevolezza ripetutamente richiamati dalla Corte Costituzionale. Fatte queste doverose precisazioni, si forniscono di seguito – in forma tabellare – alcune esemplificazioni dei tipi di attività accertativa che potrebbero astrattamente godere della proroga:

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Si impone poi un’ulteriore riflessione per quei termini di accertamento che, sebbene in scadenza al 31.12.2020, risultano prorogati ad inizio 2020 per effetto di specifiche disposizioni di legge. Si pensi ad esempio ai termini per gli accertamenti IVA nei casi di tardiva risposta alle richieste di documenti per il rimborso. Oppure ancora al differimento dei termini di accertamento per effetto di questionari anti-abuso notificati a dicembre 2019.

In tutte queste fattispecie, occorre una verifica da effettuare caso per caso.

Il Clever Desk e i professionisti di Grant Thornton sono a disposizione per svolgere i necessari approfondimenti relativamente a specifiche posizioni.