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Legge di Bilancio 2023 – Principali novità per Partite Iva

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto diverse novità che riguardano direttamente le persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione.  

In particolare, tali novità hanno riguardato:

  • Il regime forfettario, modificando la soglia dei ricavi da rispettare per poter accedervi;
  • L’introduzione della cd. flat tax incrementale¸rivolta ad agevolare la tassazione degli incrementi di reddito solo per l’anno 2023;
  • Rafforzamento dei controlli dell’Agenzia delle entrate sull’attribuzione e l’operatività delle Partite Iva.

 

Modifiche al regime forfettario – art. 1 comma 54

La Legge di Bilancio  interviene modificando la norma istitutiva del regime forfettario - art. 1 della Legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) – innalzando la soglia dei ricavi o compensi percepiti per i quali è possibile adottare un regime di determinazione del reddito forfettario da assoggettare ad un’imposta sostitutiva fissa pari al 15 per cento (ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività) sostitutiva dell’IRPEF ordinaria.

Nello specifico, viene innalzata da 65 mila euro ad 85 mila euro la soglia dei ricavi o compensi conseguiti nel 2022 che consentono l’accesso, a decorrere dal 01.01.2023, al regime forfettario. Il medesimo limite di 85 mila euro dovrà essere rispettato di anno in anno per poter mantenere il regime anche negli anni futuri.

 Si ricorda, che la soglia si calcola sulla base dei ricavi o compensi relativi all’anno precedente, assunti applicando lo stesso criterio di computo (competenza/cassa) previsto dal regime fiscale e contabile applicato in quel periodo d’imposta.

La Legge di Bilancio 2023, interviene inoltre introducendo l’obbligo immediato di fuoriuscita dal regime forfettario per i contribuenti che nel corso dell’esercizio superino il limite di 100 mila euro di ricavi o compensi.

Per tali contribuenti, infatti, viene disposto che la causa di esclusione operi a decorrere dall’anno stesso in cui la soglia viene superata, diversamente da quanto viene previsto per tutte le altre cause di esclusione, per le quali l’esclusione decorre dall’anno di imposta successivo. Pertanto, ai fini delle imposte dirette, i contribuenti che dovessero percepire ricavi o compensi superiori a 100 mila euro determineranno il reddito secondo le modalità ordinarie, assoggettando lo stesso all’IRPEF e alle relative addizionali.

Con riferimento alla disciplina IVA, invece, l’imposta sarà dovuta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento di detto limite – rimanendo escluse dunque le operazioni precedenti che, ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72, si intendono già effettuate. Analogamente, sarà possibile detrarre l’IVA delle operazioni passive successive al superamento della soglia.

Con specifico riferimento agli obblighi in tema di ritenute è possibile applicare un ragionamento analogo a quello inerente la disciplina IVA: le ritenute dovranno essere applicate secondo i criteri ordinari solo sui compensi che saranno corrisposti a seguito del verificarsi della causa di esclusione immediata dal regime. Per i compensi che risultino già pagati le norme non potranno essere applicate retroattivamente. Parimenti, il contribuente non assumerà retroattivamente il ruolo di sostituto di imposta sulle operazioni passive.

 

Flat tax incrementale – art.1 commi 55 – 57

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto anche la cd. flat tax incrementale, la quale consiste in un’imposta fissa del 15% sostitutiva di IRPEF e relative addizionali, da applicare sulla quota di reddito maturato unicamente nel 2023 in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente. La norma è rivolta unicamente alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professione, a condizione che non sia stato applicato il regime forfettario nello stesso anno 2023.

L’imposta sostitutiva si applica sulla base imponibile – che in ogni caso non può essere superiore a 40 mila euro – determinata come la differenza tra il reddito relativo all’anno 2023 ed il maggiore fra i redditi dichiarati negli anni tra il 2020 ed il 2022, decurtata di un importo pari al 5% del maggiore dei redditi del triennio.

 

Contrasto all’apertura di partite IVA fittizie – art.1 commi 148 - 150

Un ulteriore intervento che ha ad oggetto le persone fisiche  esercenti impresa, arti e professioni riguarda il potenziamento dei controlli preventivi che l’Agenzia delle entrate effettuerà in occasione dell’attribuzione del numero di partita IVA, già previsti dall’art. 35 co. 15-bis del DPR 633/72. In particolare, è riconosciuta all’Agenzia la possibilità di effettuare specifiche analisi del rischio – anche attraverso l’esibizione di documentazione – al fine di verificare l’effettivo esercizio dell’attività.

In caso di esito negativo dei controlli l’ufficio emana un provvedimento di cessazione della partita IVA. Contestualmente a tale provvedimento, il contribuente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro.

Anche in caso in cui l’Agenzia disponga la chiusura della partita IVA a seguito dei summenzionati controlli, è fatta salva la possibilità per il contribuente di richiedere una nuova attribuzione; la norma, in questo caso, introduce l’obbligo di rilascio di una polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro.