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Emergenza Covid-19 e imprese

Il modello 231 come strumento di prevenzione

L’emergenza Covid-19 rappresenta sicuramente la più grande crisi sanitaria globale del XXI secolo, la quale porterà con sé importanti cambiamenti non soltanto nelle nostre vite, ma anche nei tessuti economico-giuridici di tutti i Paesi. Tale situazione obbliga, tra le altre cose, a una riflessione sulle ripercussioni che questa epidemia avrà sul sistema ex D.Lgs. 231/2001 di cui il modello di organizzazione, gestione e controllo (MOGC) adottato dalle Società rappresenta un punto di riferimento per la politica prevenzionistica dell’impresa.

Precisamente, ai sensi dell’art. 42 del D.L. n.18 del 17.3.2020, l’infezione da Covid-19 contratta “in occasione di lavoro” costituisce infortunio in relazione a quanto prevede il Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/08). Il rischio di contagio, dunque, comporta un nuovo profilo di rischio biologico ad alta intensità e impone l’adozione di adeguate misure, al fine della prevenzione anche degli illeciti di cui all’art. 25 septies D.Lgs. 231/01 perché la responsabilità della Società potrebbe conseguire alla violazione di norme sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Se dunque l’impresa non adottasse con tempestività le misure necessarie per assicurare le distanze sociali, tramite il telelavoro ove possibile, i sistemi di turnazione, l’eliminazione di riunioni fisiche tra colleghi, gli spostamenti di sedi non necessari, la riconfigurazione degli spazi in chiave di prevenzione, potrebbe essere chiamata a rispondere anche per omicidio colposo, per avere proseguito l’attività risparmiando i costi richiesti dalle trasformazioni necessarie a evitare il contagio.

Le eventuali ripercussioni però non finiscono qui, dato che vi è il pericolo che il Covid-19 da un lato possa diffondersi all’interno delle imprese senza che le stesse abbiano presidi idonei volti a prevenire il contagio, dall’altro che diventi l’occasione per commettere altri reati presupposto elencati nel catalogo ex D.Lgs. 231/2001 facendo sorgere così ancora una volta in capo all’ente una responsabilità sostanzialmente penale. Ma quali sono le fattispecie di reato che, sfruttando la criticità di questa situazione, si possono configurare?

  • Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24 D.Lgs. 231/2001): in questo ambito gli illeciti potrebbero aumentare nei rapporti con lo Stato o con la Pubblica Amministrazione, ad esempio non rispettando le regole previste per avvalersi degli ammortizzatori sociali;
  • Reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bisLgs. 231/2001): il c.d. “lavoro a distanza” o “Smartworking”, attraverso il totale utilizzo degli strumenti informatici, può creare diverse occasioni per la commissione di illeciti in materia di criminalità informatica;
  • Reati in materia di industria e commercio (art. 25-bis1 D.Lgs. 231/2001): tale scenario può concretizzarsi per il fabbisogno di determinate categorie di beni, necessariamente aventi determinate caratteristiche (i.e. frode in commercio);
  • Reati societari e market abuse (artt. 25-ter e 25-sexies Lgs. 231/2001): tale situazione può risultare rilevante dal punto di vista della necessità della corretta informazione societaria, sia per le società non quotate che per le società quotate;
  • Reati tributari (art. 25-quinquiesdeciesLgs. 231/2001): l’impresa dovrà procedere ad un’attenta valutazione del rischio in quanto è possibile che vengano chieste detrazioni e deduzioni fiscali senza averne i requisiti.

Tenuto conto di quanto sopra l’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19 pone le imprese italiane che hanno già adottato un modello organizzativo 231 di fronte alla rinnovata necessità di verificare l’adeguatezza dei propri presidi in tema di responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001, e per queste risulta necessario:

  • aggiornare e monitorare il complessivo sistema dei controlli interni dell’impresa;
  • svolgere attività di audit, ad esempio sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla sicurezza informatica, sui rapporti con la Pubblica Amministrazione etc..;
  • garantire un flusso informativo costante tra il Responsabile della Sicurezza sul lavoro, l’Organismo di Vigilanza e gli Organi Amministrativi e di Controllo (i.e. CdA, Amministratore Unico, Collegio Sindacale, Comitato Interno di Controllo);
  • garantire idonei flussi informativi con le funzioni aziendali preposte al contenimento della diffusione del virus (i.e. Responsabile dell’Ufficio HR, Responsabile dell’Ufficio Legale etc.), con gli organi deputati alla gestione del rischio (e.g. datore di lavoro, medico competente, RSPP, addetti al primo soccorso etc.), nonché con il Comitato eventualmente istituito per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo aziendale volto a prevenire la diffusione del virus negli ambienti di lavoro.

In questa fase di emergenza assume, dunque, rilievo determinante il ruolo dell’Organismo di Vigilanza (OdV), a cui spetta il compito di valutare l’idoneità a tal fine dei modelli organizzativi, vigilare sulla loro osservanza e garantire l’aggiornamento degli stessi e assicurare che venga svolta l’attività di formazione sui rischi e sui protocolli predisposti.

Tale organo dovrà essere tempestivamente informato in merito alle iniziative e alle relative misure di prevenzione adottate (e/o in via di adozione) al fine di mitigare i rischi derivanti dal Coronavirus e dovrà comunicare tempestivamente all’organo amministrativo eventuali criticità riscontrate, al fine di favorirne l’immediato intervento.

Nel caso poi in cui l’impresa non si sia ancora dotata di un sistema ex D.Lgs. 231/2001, risulta più che raccomandabile in questa fase provvedere all’adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e alla nomina di un OdV poiché una struttura societaria munita di disposizioni organizzative, protocolli di controllo e codici comportamentali consente di evitare, o quantomeno di ridurre, il rischio di commissione dei reati presupposto, oltre che garantire la protezione dei dipendenti, anche dai rischi biologici cui sono esposti nello svolgimento delle attività lavorative.