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Emergenza Covid-19: DPCM del 26 Aprile 2020

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Le recenti misure adottate dal DPCM 26 Aprile, pubblicato in GU il giorno 27 Aprile 2020 ed in vigore, salvo alcune eccezioni, a decorrere dal 4 Maggio 2020 sino al 17 Maggio 2020.

Attraverso suddetto provvedimento, che sostituisce integralmente il precedente DPCM 10 Aprile 2020, viene pertanto avviata la c.d. Fase 2, la quale comporterà la graduale ripresa delle attività lavorative nell’intero territorio nazionale a condizione che le aziende per le quali viene disposta la ripresa delle attività adottino tutte le misure di sicurezza per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid-19 individuate dal Protocollo di Intesa sottoscritto dal Governo e dalle Parti Sociali il 24 Marzo.

Ulteriori misure sono state altresì previste da ulteriori protocolli di sicurezza, come ad esempio quelli sottoscritti per i settori dei cantieri e del trasporto – logistica, anch’essi allegati al DPCM 26 Aprile 2020.

La mancata attuazione delle misure di sicurezza che non assicuri adeguata protezione dei lavoratori impiegati in azienda, comporta, per espressa previsione del DPCM, la sospensione dell’attività aziendale fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. 

In linea generale, il DPCM conferma, con riguardo alle attività commerciali al dettaglio (allegato 1 del DPCM) ed agli studi professionali, le restrizioni previste dal precedente DPCM 10 Aprile 2020, mentre consente dal 4 Maggio 2020 la ripresa delle attività di commercio all’ingrosso. Viene consentita la ripresa anche nei settori del terziario che offrono servizi di attività immobiliare e di pubblicità e ricerche di mercato.

Con riferimento invece alle attività produttive, viene notevolmente ampliata la platea delle imprese che possono riprendere l’attività lavorativa, sempre nel rispetto dei protocolli di sicurezza. A titolo esemplificativo, vengono “aperti” alcuni codici ATECO in precedenza del tutto vietati, come ad esempio quello del settore della metallurgia, della fabbricazione di autoveicoli, della fabbricazione di mobili, mentre viene dato il completo via libera ad alcuni codici ATECO in precedenza aperti sono parzialmente, ossia con riguardo solo a determinati micro settori.

Potranno pertanto operare ad esempio tutti i datori di lavoro rientranti nei settori dell’industria tessile, della fabbricazione di computer e di prodotti di elettronica, della riparazione, manutenzione ed installazione ed apparecchiature. Per l’elenco completo si rimanda all’Allegato 3 del DPCM.

Le valutazioni del Governo sulla ripresa delle attività lavorative, sono state effettuate in considerazione della “classe di rischio” assegnata ad ogni attività lavorativa, in relazione a documenti tecnici elaborati anche con la collaborazione dell’INAIL. Le aziende rientranti in dette categorie, come noto, sono state autorizzate, sin dal 27 Aprile scorso, a porre in essere tutte le misure indispensabili di adeguamento agli standard individuati per la prevenzione ed il contenimento del contagio.

Si tratta di misure che vanno ad integrarsi e a completare quelle suggerite dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo, integrato poi il 24 Aprile, e che costituiscono quindi il presupposto necessario per la prosecuzione o la riapertura delle attività produttive. Se non rispettate, come detto, comportano l’interruzione dell’attività lavorativa sino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

I datori di lavoro per i quali è prevista la riapertura a decorrere dal 4 Maggio 2020, dovranno pertanto porre in essere tutte le misure volte alla predisposizione degli adempimenti necessari alla riapertura, affinché essa possa aver luogo in condizioni di assoluta sicurezza per i lavoratori.

Per quanto concerne altri settori di attività, come ad esempio quello della ristorazione, sempre dal 4 Maggio 2020 sarà possibile, oltre alla consegna a domicilio, anche la somministrazione in regime di asporto, quindi senza accesso ai locali e senza creare assembramenti all’esterno.

Il programma di riapertura delle attività previsto dalla c.d. Fase 2, dovrebbe poi proseguire, stando alle anticipazioni del Governo, con due ulteriori step temporali: a decorrere dal 18 Maggio 2020 dovrebbero riaprire le imprese commerciali al dettaglio, mentre a decorre dal 1° Giugno si dovrebbe aver il via libera sia per l’accesso dei clienti nei punti di ristorazione, sia per la riapertura di servizi alla persona quali ad esempio parrucchieri, centri estetici etc.

Le singole Regioni, in presenza di andamento della curva epidemiologica fuori dai parametri che saranno stabiliti dal Ministero della Salute, o in funzione di ulteriori motivazioni previste dal DPCM, potranno proporre al Governo l’adozione di misure restrittive rispetto a quelle previste a livello nazionale. Potrebbe pertanto mutare, anche solo a livello territoriale regionale, il quadro delle attività consentite, e ciò anche in relazione al fatto che alcune istituzioni regionali, come noto, hanno emanato, o hanno in programma di emettere, ordinanze anche di carattere più permissivo rispetto alle previsioni nazionali

Lo Studio, nel restare a disposizione per qualsivoglia ulteriore informazione, consiglia di rivolgersi al proprio Consulente per la sicurezza ed al proprio Medico Competente per pianificare l’adozione tutte le misure di sicurezza previste dai protocolli, in modo pianificare e mettere in atto in modo ottimale un preciso piano di azione e di informazione finalizzato a tutelare la salute dei lavoratori.