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Decreto Rilancio: rivalutazioni partecipazioni e terreni

L’art.137 del D.L. n. 34/2020 (c.d. “Rilancio”), convertito dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020, estende fino al 15 novembre 2020 la possibilità di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola.

Ripercorriamo nel seguito le principali caratteristiche della misura.

Ambito soggettivo

Possono accedere alle disposizioni agevolative in commento:

  • le persone fisiche, per le operazioni non rientranti nell’esercizio di attività d’impresa
  • le società semplici e i soggetti ad esse equiparate
  • gli enti non commerciali, se l’operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell’esercizio di impresa
  • i soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia, non riferibili a stabili organizzazioni, salve le previsioni contenute nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni che ne escludano l’imponibilità in Italia.

Resta preclusa l’accesso a tale forma di rivalutazione ai soggetti detentori di reddito d’impresa.


Requisiti, adempimenti e misura dell’imposta sostitutiva

I requisiti per poter accedere a tale norma di favore possono essere sintetizzati come segue:

  • le partecipazioni ed i terreni oggetto di rivalutazione devono essere detenuti dalla data del 1° luglio 2020
  • un professionista abilitato (e.g. dottore commercialista) dovrà redigere e procedere con la dovuta asseverazione della perizia di stima – inerente il valore della partecipazione e/o del terreno oggetto di rideterminazione – entro e non oltre il 15 novembre 2020
  • il contribuente interessato dovrà procedere al versamento dell’imposta sostitutiva pari all’11% sia nel caso di rivalutazione del valore delle partecipazioni sia nel caso dei terreni.


Modalità di versamento

L’imposta sostitutiva può essere versata in un’unica soluzione entro il 15 novembre 2020 o in tre rate annuali di pari importo.

Nel caso in cui si opti per la rateizzazione, entro il 15 novembre 2020 sarà dovuta la prima rata utile al perfezionare dell’opzione. Le restanti due rate dovranno essere rispettivamente liquidate entro il 15 novembre 2021 e il 15 novembre 2022.

La rateizzazione dell’imposta comporta una maggiorazione del 3% a titolo di interessi da computare su base annuale a partire dal 15 novembre 2020.


Calcolo di convenienza

L’opzione per la rivalutazione delle partecipazioni deve essere valutata preliminarmente con attenzione al fine di definirne l’esatta convenienza per un’eventuale successiva cessione delle quote detenute.

Difatti, affinché il regime agevolativo in commento risulti effettivamente conveniente, sarà necessario che l’imposta sostitutiva dell’11% - applicato sull’intero valore rideterminato della partecipazione - risulti inferiore alle imposte dovute (i.e. 26%) connesse alla plusvalenza che si sarebbe realizzata in assenza di suddetto affrancamento.