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Decreto Rilancio e novità sul versamento IRAP

Premessa

L’articolo 24 dispone che le imprese e i lavoratori autonomi, con un volume di ricavi o compensi non superiore a 250 milioni di euro, non siano tenuti al versamento del saldo dell’IRAP dovuto per il 2019 né della prima rata dell’acconto dovuta per il 2020. Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019, secondo le ordinarie regole. La disposizione non si applica alle imprese di assicurazione, alle Amministrazioni pubbliche, agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione.

Articolo 24, decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 – impatti sul saldo 2019

In particolare, il comma 1 dispone che non è dovuto il versamento del saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) relativo al periodo d’imposta 2019, fermo restando, però il versamento dell’acconto dovuto per tale periodo di imposta.

Sono esclusi dall’agevolazione le imprese di assicurazione, le amministrazioni pubbliche nonché le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale. Sono, altresì, escluse da tale agevolazione gli intermediari finanziari e società di partecipazione.

Viene precisato che questa disposizione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Commissione europea nel “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”, e successive modifiche.

Norme Irap decreto Rilancio - Impatto sul bilancio

Il decreto rilancio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 19 maggio 2020, impatta retroattivamente sulla determinazione dell’IRAP 2019 e per questo ci si è chiesto se tali modifiche avrebbero dovuto o meno impattare sui conti degli esercizi già chiusi (per i soggetti aventi un esercizio coincidente con l’anno solare) al 31 dicembre 2019.

Trattandosi di imposte, il documento di riferimento è il documento OIC 25 che stabilisce al punto 37 che le imposte correnti siano calcolate in base “alle aliquote d’imposta vigenti alla data di bilancio”; continuando, al punto 38 è stabilito che “I debiti tributari sono esposti in bilancio al loro valore nominale, comprensivo di eventuali sanzioni pecuniarie e interessi maturati ed esigibili alla data di bilancio”.

Il riferimento alla data di bilancio sembra escludere che il componente negativo di reddito delle imposte possa essere influenzato da una norma entrata in vigore oltre la chiusura di tale esercizio.

Medesimo discorso può essere fatto con riferimento al paragrafo 24 dell’OIC 19 che trattando della riclassificazione di un debito a breve con un debito a lungo termine conclude affermando che “Nel caso in cui la sostituzione di un prestito a breve con un prestito a lungo termine si concluda tra la data di riferimento del bilancio e la data di formazione del bilancio, il debito continua a essere classificato (n.d.r.) come esigibile entro l’esercizio successivo. Se rilevante, tale evento è illustrato nella nota integrativa secondo quanto previsto dall’OIC 29 per i fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”.

Dello stesso tenore è la disposizione dettata dallo IAS 10 secondo cui “sono esempi di fatti successivi alla data di chiusura dell’esercizio (…) le variazioni delle aliquote fiscali o delle norme tributarie emanate o comunicate dopo la data di chiusura dell’esercizio”. Lo IAS 12, inoltre, riguardo le modalità di determinazione delle passività (e delle attività) fiscali correnti afferma che bisogna applicare “le aliquote fiscali (e la normativa fiscale) vigenti o sostanzialmente in vigore alla data di riferimento del bilancio (n.d.r.)”.

La conclusione di quanto sopra potrebbe essere che il componente negativo di reddito relativo all’IRAP dovrebbe essere rilevato nel bilancio 2019 per il suo intero ammontare, senza considerare le disposizioni contenute nel decreto rilancio. Nell’esercizio 2020 occorrerebbe, poi, rilevare una sopravvenienza attiva pari al saldo IRAP 2019 non dovuto.

Il principio contabile OIC 29 sembra, infine, confermare questa impostazione, raggruppando in tre insiemi i fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio (positivi o negativi). Il primo sono i fatti successivi che devono essere recepiti nei valori del bilancio perché evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio; il secondo sono i fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori del bilancio perché indicano situazioni sorte dopo la data di bilancio; il terzo sono i fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale.

In senso parzialmente contrario a tale conclusione, l’Assonime, con le news legislative del 22 maggio 2020 è intervenuta sul punto affermando che, se è vero che per le imprese che avessero approvato il bilancio prima della data di pubblicazione del decreto in esame, effettivamente il costo relativo all’IRAP 2019 potrebbe già essere stato imputato a tale bilancio per l’intero, questo tema potrebbe non porsi per le imprese che fruiscono della possibilità di approvare il bilancio nel più ampio termine di 180 giorni, affermando “secondo taluni, infatti, queste imprese non iscriveranno in bilancio il costo relativo al saldo IRAP 2019”.

In altre parole per le imprese che non hanno ancora approvato il bilancio, tenendo conto della rilevanza dell’effetto, potrebbero ipotizzarsi due soluzioni, contabilizzare il beneficio già nel bilancio 2019 oppure 2020.

Per avallare la possibilità di rilevare già nel bilancio 2019 il riferimento alla data del bilancio potrebbe essere inteso in modo estensivo in quanto la norma del 2020 agisce retroattivamente sulla normativa 2019 prevedendo che a quella data non è dovuto il versamento del saldo e pertanto il debito IRAP non esiste, con la conseguenza che sarebbe inutile la contabilizzazione.

È auspicabile un chiarimento ufficiale sul punto fermo restando, comunque, che la scelta adottata dall’impresa abbia una chiara esplicazione in nota integrativa, a maggior ragione se gli effetti sono rilevanti.

Articolo 24, decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 – impatti sull’acconto 2020

Il comma 1 del decreto in esame agevola, inoltre, le imprese mediante l’esonero dal versamento della prima rata di acconto per l’IRAP per il periodo d’imposta 2020, che è dovuto nella misura del 40% per la generalità delle imprese, ovvero pari al 50% per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dalla normativa vigente di cui all’articolo 12-quinquies commi 3 e 4 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34.

Anche per l’esonero dal versamento del primo acconto IRAP per il 2020 valgono le medesime esclusioni di cui si è trattato a proposito dell’esonero dal versamento del saldo IRAP per il 2019.

L’agevolazione, pertanto, si sostanzia in una percentuale, tra il 40 ed il 50 per cento, dell’ammontare dell’imposta relativa al periodo di imposta precedente.

Considerando che l’importo della prima rata di acconto IRAP 2020 verrà esclusa dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo di imposta, l’agevolazione si sostanzia in un risparmio di imposta definitivo da rilevare nell’esercizio 2020.

 

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