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Decreto Cura Italia: novità in sede di conversione in legge

Il Decreto Legge n. 18/2020 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 è stato convertito in legge (Legge n. 27 del 24 aprile 2020).

Tra le novità si evidenzia:

Sospensione mutui prima casa

Il decreto Cura Italia ha previsto l’ammissione ai benefici del Fondo di solidarietà mutui “prima casa”, c.d. “Fondo Gasparrini”, anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che hanno subito una riduzione del fatturato in conseguenza dell’emergenza sanitaria. La legge di conversione ha esteso la possibilità di sospensione del pagamento delle rate per i mutui di importo fino a 400.000 euro (la soglia precedente era 250.000 euro) nonché per i mutui concessi tramite il Fondo di garanzia per l’acquisto dei mutui prima casa, gestito da CONSAP spa.


Sospensione procedure esecutive sulla prima casa

La legge di conversione, all’art. 54ter, introduce una sospensione, su tutto il territorio nazionale, per ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore.


Sospensione dei versamenti

L’articolo 61, in materia di sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria è stato integralmente riscritto al fine di includere le previsioni di cui all’art. 8 del D.L. n. 9/2020 inerenti la sospensione di alcuni versamenti tributari a favore delle imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator.

La nuova formulazione estende anche “gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite” le disposizioni di favore in tema di sospensione dei pagamenti tributari e contributivi. Il successivo art. 62 estende la sospensione dei versamenti IVA in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020 (originariamente prevista per Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza) anche alla Provincia di Brescia.


Credito d’imposta negozi e botteghe

La conversione in Legge ha specificato con il nuovo comma 2bis dell’art. 65, che il credito d’imposta determinato sui canoni di locazione relativi al mese di marzo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF/IRES) e dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e degli altri componenti negativi cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.


Erogazioni liberali

Le disposizioni di favore in materia di detrazione e deduzione delle erogazioni liberali finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 vengono estese gli enti religiosi civilmente riconosciuti.


Attività di controllo: proroga termini prescrizione e decadenza

La Legge di conversione, abrogando il riferimento all’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 159/2015, ha precluso l’estensione dei due anni dei termini di prescrizione e decadenza relativamente all’attività degli Uffici e degli enti impositori.