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Decreto Agosto: raddoppia l’esenzione per i dipendenti

Il Decreto Agosto, intervenendo sull’art. 51, comma 3 del T.U.I.R. (D.P.R. n. 917/1986), estende fino ad Euro 516,16 il valore forfettario dei beni ceduti e dei servizi prestati che non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Viene in questo modo raddoppiata la soglia di esenzione, che passa da euro 258,23 a Euro 516,46 ma tale possibilità rimane circoscritta limitatamente al periodo d’imposta 2020.

Si ricorda che per espressa previsione normativa qualora il valore dei beni e dei servizi in questione superi il limite forfettariamente stabilito, di cui sopra, sarà l’intero valore del bene e/o del servizio prestato a concorrere interamente alla formazione del reddito per il dipendente (cfr. Circolare n. 59/E 2018).

Esemplificando: “nel caso in cui il valore normale dei beni e servizi complessivamente ceduti al dipendente risulti, nel periodo d’imposta 2020, pari ad Euro 600, tale ultimo valore dovrà essere preso a riferimento per la determinazione del reddito a nulla rilevando la sola eccedenza (pari, nel caso di specie, ad Euro 83,54)”.

Da ultimo si evidenzia che la soglia di esenzione in questione riguarda le sole erogazioni in natura e opera anche se la liberalità è stata erogata nei confronti di un solo dipendente non essendo più richiesto che sia concessa in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti (Circolare n.59/E 2018).