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Transactional advisory services
Supportiamo i nostri clienti a completare processi di acquisizione, vendita ed in generale di trasformazione
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Valuations
Il nostro team valutazioni fornisce un supporto essenziale in caso di strutturazione di operazioni straordinarie, transazioni e contenziosi.
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Merger and acquisition
Lavoriamo con imprenditori e manager di aziende del mid market aiutando loro ad affrontare qualsiasi tipo di operazione straordinaria
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Forensic and investigation
Le imprese devono sapersi adattare a gestire indagini, contenziosi e risoluzioni di conflitti a livello multigiurisdizionale e ad affrontare la minaccia di attacchi informatici, proteggendo nel contempo il valore dell’organizzazione
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Recovery & reorganisation
Assistiamo le imprese nell’individuazione di performance insoddisfacenti ed elaborare soluzioni attuabili che massimizzino il valore e consentano una ristrutturazione sostenibile.
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Supportiamo le imprese nella gestione del rischio, nella prevenzione e nella gestione delle situazioni di incertezza al fine di minimizzare gli effetti negativi
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Aiutiamo le imprese a governare processi ed evoluzioni ed il conseguente impatto sul business e l’organizzazione aziendale
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Accompagniamo le imprese nella creazione di un percorso di eccellenza, supportandone la crescita e lo sviluppo tramite l’apertura del capitale
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Offriamo assistenza e consulenza fiscale ordinaria in materia di imposte dirette e indirette e può supportarvi nella gestione degli aspetti contabili
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Direct international tax
Supportiamo i gruppi, italiani ed esteri, in tutte le fasi in cui si articola il processo di internazionalizzazione dell’impresa
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Il nostro approccio alla global mobility garantisce soluzioni all’avanguardia in conformità con i vari adempimenti
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Forniamo un’assistenza completa, in tema di imposte indirette, per l’implementazione delle strategie commerciali internazionali
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La gestione proattiva dei prezzi di trasferimento ha come obiettivo la gestione del rischio fiscale, secondo le diverse possibili gradazioni
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Supportiamo le aziende nella gestione del rapporto con l’Amministrazione Finanziaria e nel contenzioso
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Offriamo una consulenza su tutti gli aspetti riguardanti la pianificazione successoria e nel processo del passaggio generazionale
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Grazie alla nostra esperienza e professionalità possiamo assistervi in ogni fase, sia essa stragiudiziale o giudiziale
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Assistiamo le imprese nella tenuta della contabilità, negli adempimenti relativi al payroll e alle dichiarazioni fiscali
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I nostri professionisti condurranno un'analisi della vostra organizzazione, fornendo una valutazione approfondita dei punti di forza e delle criticità
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Grazie al nostro approccio proattivo e attento vi aiuteremo a fornire documenti chiari e accurati ai vostri stakeholders, sia nazionali che stranieri
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Offriamo servizi specialistici ad elevato valore aggiunto, impossibili da gestire internamente con la medesima efficienza e convenienza
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Assistiamo le imprese nelle differenti fasi necessarie all’implementazione della Fatturazione Elettronica, identificando le soluzioni più aderenti alle specifiche realtà
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Conservazione sostitutiva
La conservazione sostitutiva è una procedura di archiviazione che garantisce la validità legale di un documento informatico conservato digitalmente
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Rivalutazione beni d'impresa
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Gestiamo gli adempimenti per vostro conto, consentendovi di concentrare la vostra attenzione sulla crescita della vostra impresa
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Consulta i tuoi cedolini accedi al portale HR con le tue credenziali
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Lavoro e Notizie
Le circolari informative mensili realizzate dai professionisti di Leoni & Partners, per restare aggiornato sulle ultime novità relative al mondo human resources
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GT Digital aiuta i propri clienti a strutturare le funzioni interne di information security management, anche attraverso outsourcing parziali o totali
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La nostra “BOT Farm” è dotata di digital workers in grado di aiutare i nostri clienti nelle attività ripetitive
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GT Digital può supportare i propri clienti nello sfruttamento delle potenzialità dei Big Data, dalla definizione delle strategie all’implementazione dei sistemi
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Supportiamo i nostri clienti nella selezione del Sistema ERP più adeguato alle loro esigenze, aiutando anche la comprensione dei modelli di licensing
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GT Digital aiuta i propri clienti nelle scelte strategiche, li supporta ad individuare opportunità di innovazione, li aiuta a confrontarsi con i competitor
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IT service management
Possiamo supportare la software selection, l’implementazione e l’adozione di strumenti dedicati alla gestione dei processi dell’ICT dedicati
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DORA e NIS 2
L’entrata in vigore del DORA e di NIS2 rappresenta un passo significativo verso l’uniformità nella gestione della cybersecurity nel settore finanziario e non solo
Premessa
Sono state prorogate a tutto il 31 gennaio 2021 le misure di sostegno finanziario (moratoria) in favore dei lavoratori autonomi, delle microimprese e delle piccole e medie imprese, già previste dall’articolo 56 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (articolo 65 D.L. 104/2020 in oggetto).
Si ricorda che tale moratoria è stata introdotta dall’articolo 56 citato; in particolare il comma 2, lett. a), b) e c) ha introdotto tre misure molto importanti a favore dei lavoratori autonomi, delle micro, piccole e medie imprese che abbiano ricevuto dei finanziamenti prima dell’entrata in vigore del decreto sopra citato, ossia prima del 18 marzo 2020.
Le tipologie di moratoria
Alla lettera a) è stato previsto che non possono essere revocate le aperture di credito con la condizione “fino a revoca”, nonché i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti, per gli importi esistenti al 29 febbraio 2020, o quelli in essere alla data di pubblicazione del decreto (17 marzo 2020), se superiori.
La disposizione trova applicazione sia per la parte utilizzata sia per quella non utilizzata e, specifica la norma, non si può procedere neanche a revoca parziale. Originariamente questa moratoria era temporalmente limitata al 30 settembre 2020, ma il decreto legge 14 Agosto 2020, n. 104 ha prorogato tale limite al 31 Gennaio 2021.
Alla lettera b) risultava originariamente indicato che i contratti relativi a prestiti non rateali, con scadenza anteriore al 30 settembre 2020, fossero automaticamente prorogati fino a tale data. Il decreto legge 14 Agosto 2020, n. 104 ha prorogato tale limite al 31 Gennaio 2021.
Alla lettera c) risultava originariamente previsto che i pagamenti di rate o canoni di leasing relativi a mutui e altri finanziamenti con rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza prima del 30 settembre 2020, fossero sospesi sino al 30 settembre 2020.
Il decreto legge 14 Agosto 2020, n. 104 ha ora prorogato tale limite al 31 Gennaio 2021. Si ricorda che il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri sia per gli intermediari sia per le imprese. È facoltà delle imprese richiedere la sospensione del pagamento dell’intera rata o soltanto dei rimborsi in conto capitale.
Sul punto, per maggiori dettagli ed istruzioni operative, erano intervenuti sia il Ministero dell’Economia e delle Finanze con FAQ pubblicate il 22 marzo 2020 ed anche l’ABI con circolare del 24 marzo 2020 prot. UCR/000593.
Contestualmente, è stata prorogata sino al 31 gennaio 2021 l’ammissione alla garanzia di apposita sezione speciale del Fondo di garanzia che copra i danni eventualmente subiti dalle banche per un importo pari al 33% dei maggiori utilizzi con riferimento alle aperture di credito ed ai finanziamenti di cui al comma 6, lettera a) dell’art. 56 D.L. 18/2020 ed alle singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di cui al medesimo comma 6, lettera c) del citato D.L. 18.
Più in dettaglio, per le operazioni sopraelencate, i soggetti finanziatori possono avanzare richiesta per via telematica per usufruire della garanzia prevista mediante apposita sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI, senza necessità di valutazione. Tale garanzia varrà per un importo pari al 33% di:
- maggiori utilizzi, alla data del 31 gennaio 2021, rispetto all’importo utilizzato sino al 17 marzo 2020 con riferimento alle operazioni di cui al comma 2, lettera a) dell’articolo 56
- singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di cui al comma 2, lettera c) dell’articolo 56.
Modalità di accesso della moratoria
I benefici della moratoria sono concessi previa dichiarazione al soggetto creditore, banche, intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia. Tale dichiarazione, sulla base di quanto disposto dal comma 3 dell’art. 56 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, è corredata da autocertificazione dell’impresa che attesti la mancanza improvvisa di liquidità a seguito dell’emergenza in atto. L’autocertificazione è resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445 del 2000.
Per le imprese già ammesse, il comma 2 dell’articolo 65 in commento, prevede che la proroga al 31 gennaio 2021 operi automaticamente senza alcuna formalità, salva l’ipotesi di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020 (ossia entro l’originaria scadenza prevista dal decreto liquidità).
Inoltre, qualora alla data del 15 agosto 2020 una impresa non sia ancora stata ammessa alle misure di cui all’articolo 56 comma 2 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 essa potrà essere ammessa entro il 31 dicembre 2020, alle medesime condizioni previste dalla norma in parola. È necessario ricordare che non possono beneficiare della moratoria le microimprese e le PMI che abbiano un’esposizione debitoria deteriorata.
Proroga termini per avvio procedure di escussione
Con il comma 3 dell’articolo 65 del decreto in esame, è stato precisato che, nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno previste dal citato art. 56, per effetto della proroga, il termine di diciotto mesi per l’avvio delle procedure esecutive, decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 2 del medesimo articolo 65, ossia dal 31 gennaio 2021.
In particolare, il comma 8 dell’articolo 56 del decreto n.18 del 2020 disciplina la procedura di escussione della garanzia. Questa può essere richiesta dai soggetti finanziatori quando, nei 18 mesi successivi alla conclusione delle misure di sostegno, siano state avviate le procedure esecutive in relazione a:
- l’inadempimento totale o parziale delle esposizioni di cui al citato articolo 56, comma 2 lettera a), ossia le aperture di credito con la condizione “fino a revoca”, nonché i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti
- il mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale e interessi relative ai prestiti prorogati ai sensi del citato articolo 56, comma 2, lettera b), ossia contratti relativi a prestiti non rateali
- l’inadempimento di una o più rate di prestiti o canoni di leasing sospesi ai sensi del citato articolo 56, comma 2, lettera c), ossia rate o canoni di leasing relativi a mutui e altri finanziamenti con rimborso rateale.
Pertanto tutte e tre le fattispecie sopra richiamate non possono avere inizio prima del 31 luglio 2022.
In tali casi, i soggetti finanziatori possono inviare al Fondo di garanzia la richiesta di escussione, corredata da una stima della perdita finale a carico del medesimo Fondo.
Proroga sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie
In coordinamento con quanto previsto ai paragrafi precedenti, viene prorogata anche la sospensione delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia e ai sistemi di informazione creditizia, riguardanti le imprese di minore dimensione beneficiarie delle misure di sostengo finanziario di cui all’articolo 56, comma 2 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Per effetto di tale modifica la sospensione è concessa fino al 31 gennaio 2021.
In tema è intervenuta la Banca d’Italia, pubblicando alcune FAQ. L’istituto ha pertanto chiarito che in caso di adesione alle moratorie previste, il soggetto beneficiario non può essere segnalato di ritardi nei pagamenti in quanto le rate sono sospese. Non è altresì possibile segnalare il soggetto a sofferenza dal momento in cui ha ottenuto la concessione della moratoria. Qualora, al contrario, il cliente sia stato segnalato a sofferenza in un momento antecedente la concessione della moratoria, egli non potrà richiedere la cancellazione della propria posizione.