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Correzione degli errori contabili

La Legge di Bilancio 2023 (Legge n.197/2022) con il comma 273 dell’art.1, è intervenuta sul trattamento fiscale degli errori contabili, oggetto di recenti modifiche apportate dall’art. 8 del D.L. n.73/2022 (c.d. Decreto Semplificazioni), limitando l’ambito soggettivo, e quindi il perimetro applicativo, a quei soggetti che sottopongono il proprio bilancio d’esercizio alla revisione legale dei conti.

In particolare, il Decreto Semplificazioni aveva modificato l’art. 83, comma 1 del TUIR prevedendo che, a partire dal periodo d’imposta in corso al 22 giugno 2022, le poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili avrebbero avuto efficacia anche ai fini fiscali per i soggetti che applicano il principio di derivazione rafforzata.

Nella stessa sede era stato previsto che tale semplificazione non si sarebbe potuta applicare ai componenti negativi di reddito per cui era scaduto il termine per presentare la dichiarazione integrativa (termine coincidente con quello di decadenza per l’esecuzione dei controlli e l’esercizio dell’azione accertativa).

Con la novità introdotta dalla Legge di Bilancio, anche in base a quanto specificato dalla Relazione tecnica,  è stata riconosciuta rilevanza fiscale alle componenti di reddito imputate in bilancio nell’esercizio in cui viene operata la correzione degli errori contabili a prescindere dalla presentazione della dichiarazione integrativa relativa al periodo d’imposta in cui è stato commesso l’errore a condizione che il soggetto in questione sottoponga il bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti.

Pertanto, non sarà più necessario presentare una dichiarazione integrativa per attribuire valenza fiscale alla correzione degli errori qualora il bilancio sia stato sottoposto a revisione.

Per i soggetti che non adottano il principio di derivazione rafforzata, rimangono, invece, valide le modalità di correzione degli errori finora adottate.

Ne deriva, per tali soggetti, il mancato riconoscimento fiscale delle componenti di reddito rilevate a seguito della correzione di errori contabili nel periodo d’imposta in cui viene corretto l’errore e la necessità di presentare (per recuperare la deduzione del costo o assoggettare a tassazione il ricavo) la dichiarazione integrativa con riferimento al periodo d’imposta in cui è stata omessa l’imputazione a condizione che i relativi termini non siano ancora scaduti.

Si precisa infine che la disciplina sopraesposta rileva sia ai fini IRES che ai fini IRAP.