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Conversione in legge del primo Decreto Ristori

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale, la Legge di conversione (L. n. 176 del 18 dicembre 2020) del primo decreto Ristori (D.L. n. 137/2020). Il provvedimento, in vigore dal 25 dicembre 2020, incorpora anche le disposizioni incluse nei c.d. decreti Ristori bis, ter e quater, i quali vengono abrogati facendo salvi gli atti, i provvedimenti e gli effetti giuridici prodotti nel periodo di vigenza.

Riassumiamo nel seguito alcuni dei principali provvedimenti.  

Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive

Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che alla data del 25.10.2020, hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente:

  • una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1.
  • una di quelle indicate nell’Allegato 2, a condizione che abbiano il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, dunque nelle c.d. “zone rosse” (art.1-bis);
  • una di quelle indicate nell’Allegato 4 (art.1-ter).

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato ai soggetti che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.

In ogni caso l’ammontare del contributo non può essere superiore a Euro 150.000.

Per i soggetti individuati dai Codici ATECO 561030-gelaterie e pasticcerie, 561041-gelaterie e pasticcerie ambulanti, 563000-bar e altri esercizi simili senza cucina e 551000-Alberghi situati in zone “rosse e arancioni” è previsto un ulteriore incremento del 50% rispetto a quello previsto nell’Allegato 1.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato:

  • per i soggetti che ne hanno già beneficiato, come quota del contributo determinato con le stesse modalità previste dall’art. 25 del D.L. n. 34/2020,
  • per i soggetti che non ne hanno ancora beneficiato, come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del D.L. n. 34/2020,
  • per i soggetti con ricavi superiori a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale di cui al comma 5, lettera c), dell'articolo 25 del D.L. n. 34/2020 (aliquota del 10%).

Le quote sono differenziate per settore economico e sono indicate negli Allegati di riferimento.

I termini (dal 20.11.2020 al 15.1.2021) e le modalità per la trasmissione delle istanze sono indicati nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 20.11.2020 n. 358844.

L’agevolazione in questione è riconosciuta nell’anno 2021 agli operatori che hanno la propria sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande interessati dalle misure restrittive.

Si precisa che se tali soggetti svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che rientrano nell’Allegato 1, il contributo è determinato nel limite del 30% del contributo a fondo perduto sopra esposto.

Qualora invece l’attività svolta non rientri nell’Allegato 1, il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, ed è determinato entro il 30% del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa.

La disposizione in esame si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.

Rifinanziamento Fondo speciale Istituto per il credito sportivo e sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche

Viene incrementato di ulteriori 5 milioni di euro il “Fondo speciale per il credito sportivo” e contestualmente viene istituito il “Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche” con una dotazione di 142 milioni di euro per l’anno 2020.

Misure a sostegno degli operatori turistici e della cultura

Per l’anno 2020 viene previsto un incremento:

  • di 100 milioni di euro del fondo istituto per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo (art. 89 del D.L. n. 18/2020);
  • di 400 milioni di euro del fondo a sostegno delle agenzie di viaggio, dei tour operator e delle guide turistiche (art.182 del D.L. n. 34/2020);
  • di 50 milioni di euro del fondo a sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, di cui all’art. 183, comma 2 del D.L. n. 34/2020.

Le disposizioni, di cui all’art. 88 del D.L. n. 18/2020, che disciplinano le condizioni di rimborso dei biglietti a causa della sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta, si applicano anche a decorrere dal 26.10.2020 fino al 31 gennaio 2021 e i termini per effettuare la relativa comunicazione decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto.

Si ricorda inoltre che la possibilità di utilizzare l’incentivo di cui all’art. 176 del D.L. n. 34/2020, c.d. Tax credit vacanze, viene prorogata al 30 giugno 2021.
L’agevolazione in questione è utilizzabile solo una volta, a condizione che la domanda venga presentata entro il 31 dicembre 2020.

Misure urgenti di sostegno all’export e al sistema delle fiere internazionali

Viene rifinanziato il «fondo 394» (o fondo rotativo) di cui all’art. 2, comma 1 del D.L. n. 251/1981, di euro 150 milioni. Il fondo in questione può essere impiegato per il supporto ai processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani, costituiti in forma di società di capitali nonché delle imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale.

L’autorizzazione di spesa relativa al «Fondo per la promozione integrata» di cui all'articolo 72, comma 1, del D.L. n. 18/2020 è ulteriormente incrementata di euro 200 milioni per l'anno 2020.

Misure urgenti per il sostegno del turismo e della cultura per l’internazionalizzazione

Il fondo di parte corrente di cui all’art. 89, comma 1 del D.L. n. 18/2020 c.d. “cura Italia” istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per il turismo è incrementato di 90 milioni di euro per l’anno 2021.

Il fondo di cui all’art.183, comma 2 del c.d. “Decreto Rilancio”, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, destinato al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi, è incrementato di 350 milioni per l’anno 2020 e di 50 milioni per l’anno 2021.

Per il sostegno all’internazionalizzazione la disponibilità del fondo rotativo di cui all’art. 2, primo comma del D.L. n. 251/1981 sono incrementate di 400 milioni di euro per l’anno 2020, e l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 72, comma 1 del D.L. n. 18/2020 è ulteriormente incrementata di 100 milioni di euro per l’anno 2020.

Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda

Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all’Allegato 1 indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all’articolo 28 del D.L. n. 34/2020 (60% o 30% a condizione che sia stato riportato un calo del fatturato di almeno il 50% rispetto al periodo d’imposta precedente), spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

La disposizione in esame si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.

Inoltre possono beneficiare del sopracitato credito d’imposta anche le imprese operanti nei settori riferiti ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2, nonché le imprese che svolgono le attività di agenzia di viaggio o tour operator (codici ATECO 79.1, 79.11, 79.12) che hanno la sede operativa nelle «zone rosse» (art.8 –bis).

Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati negli Allegati 1 e 2

Ferme restando le disposizioni dell’art. 78 del D.L. n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, per l’anno 2020, non è dovuta la seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all’Allegato 1, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Detta esenzione spetta anche per gli immobili in cui vengono esercitate le attività indicate all’Allegato 2, a condizione che siano collocate nella zona “rossa” e che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Come puntualizzato nelle FAQ del MEF del 4 dicembre 2020, per l’esonero è condizione sufficiente che la regione sia stata classificata in fascia rossa nel periodo compreso tra l’emanazione del DPCM del 3 novembre 2020 e la data di scadenza del versamento del saldo dell’IMU, ovvero il 16 dicembre 2020.

Individuazione dei soggetti esenti dal versamento dell’IMU e disposizioni per il sostegno delle imprese di pubblico esercizio

Viene specificato che l’esenzione dal versamento dell’IMU prevista dall’art. 177, comma 1 lett. b) del DL 34/2020, art. 78, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.L. n. 104/2020, art. 9, comma 1 e 9-bis, comma 1 del DL 137/2020 si applica a tutti i soggetti passivi dell’IMU (e non solo ai proprietari, così come individuati dall’art.1, comma 743 della L. 160/2019), che siano anche gestori delle attività economiche a tal fine individuate.

Inoltre, al fine di promuovere la ripresa economica delle attività turistiche, danneggiate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerate dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

A far data dal 1°gennaio 2021 e fino al 31 marzo 2021, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse devono essere presentate in via telematica all’ufficio competente dell’ente locale, con allegata la sola planimetria e senza l’applicazione dell’imposta di bollo.

Infine, per assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da COVID-19, a far data dal 1°gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, la posa in opera temporanea di strutture amovibili su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte delle imprese di pubblico esercizio, purché funzionali all’attività, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al Dlgs 42/2004.

Estensione della proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale

Per i soggetti ISA operanti nei settori economici individuati dagli Allegati 1 e 2, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle zone “rosse”, ovvero esercenti l’attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle zone “rosse o arancioni”, viene prorogato al 30 aprile 2021 il termine relativo al versamento della seconda o unica rata dell’imposta sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, prevista dall’ articolo 98, comma 1, del DL 104/2020.


La suddetta agevolazione si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.
Non sono previsti rimborsi per gli importi eventualmente già versati.

Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all’emergenza COVID-19

Viene previsto che i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, destinati ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 comma 5 del TUIR.

Quanto detto si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.

Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive

Viene previsto che per i datori di lavoro privati, interessati dalle misure restrittive che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1, sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti per la competenza del mese di novembre 2020.

Vengono inoltre sospesi i versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020, ad esclusione dei premi per l’assicurazione INAIL, anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1.
La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL.

Tale agevolazione spetta anche ai datori di lavoro appartenenti ai settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2, a condizione che abbiano unità produttive od operative nelle c.d. “zone rosse” (art.13-bis).

Detti pagamenti dovranno essere effettuati, senza applicazioni di sanzioni e interessi in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.


Sospensione dei versamenti tributari

Viene previsto che per i soggetti che esercitano:

  • le attività economiche sospese ai sensi dell’art.1 del DPCM del 3.11.2020, aventi sede in qualsiasi area del territorio nazionale,
  • i servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. “zone rosse o arancioni”,
  • le attività i cui codici ATECO sono riportati nell’Allegato 2 ovvero esercitano l’attività alberghiera, di agenzia di viaggio o quella di tour operator, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d.” zone rosse”,

sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre relativi:

    • alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73;
    • alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
    • ai versamenti relativi all’IVA.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 oppure mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre

Per i soggetti, esercenti attività d'impresa, arte o professione (anche intrapresa in data successiva al 30 novembre 2019), che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso il 25.12.2020 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto a novembre 2019, sono sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:

  • ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli artt.23 e 24 del DPR 600/1973 e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;
  • ai versamenti IVA;
  • ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

La disciplina in esame si applica anche a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, per i soggetti che:

  • esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del DPCM del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale,
  • esercitano le attivita' dei servizi di ristorazione nelle aree «rosse o arancioni»,
  • operano nei settori economici individuati nell’allegato 2, nelle aree “rosse”,
  • ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree «rosse».

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.

Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP

Per i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP in scadenza il 30 novembre 2020 è prorogato al 10 dicembre 2020.

Per i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato:

  • con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 25.12.2020 e
  • che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente,

il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, è prorogato al 30 aprile 2021.

L’agevolazione in questione può essere applicata a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, dai soggetti che

  • operano nei settori economici individuati negli Allegati 1 e 2 aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle zone «rosse», come individuate alla data del 26 novembre 2020,
  • esercitano le attività dei servizi di ristorazione nelle aree «rosse e arancioni» come individuate alla data del 26 novembre 2020.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 aprile 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 aprile 2021.

Infine viene previsto che in caso di errata applicazione delle disposizioni in materia di versamento IRAP (art.24, comma 3 DL Rilancio), in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19)» e successive modificazioni, l’importo dell’imposta non versata è dovuto entro il 30 aprile 2021 (e non 30 novembre 2020) senza applicazione di sanzioni né interessi.

Proroga del termine per le definizioni agevolate

Il mancato, insufficiente ovvero tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate, da corrispondere nell'anno 2020, delle definizioni di cui agli artt.3 e 5 del DL 119/2018, all’art. 16 – bis del DL 34/2019 e all’art.1 commi 190 e 193, della L. 145/2018 non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il termine del 1° marzo 2021 (e non più 10 dicembre 2020).

Razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione

Vengono introdotte alcune modifiche a carattere definitivo all’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 in materia di dilazioni di pagamenti delle somme iscritte a ruolo.

Secondo le nuove regole, valide per i provvedimenti di accoglimento relativi a richieste di rateazione presentate dal 30 novembre 2020, per il periodo che va dalla data di presentazione della richiesta di dilazione fino alla data dell’eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione:

  1. sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza,
  2. non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già in essere alla data di presentazione dell’istanza,
  3. non possono essere avviate nuove procedure esecutive,

Viene previsto inoltre che non può in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, se questa è antecedente alla data del provvedimento di accoglimento della richiesta.

Inoltre il pagamento della prima rata del piano di dilazione determina l’estinzione delle procedure esecutive già avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Vengono introdotte disposizioni a carattere temporaneo, applicabili dal 30 novembre e fino al 31 dicembre 2021 tra cui la previsione di temporanea situazione di obiettiva difficoltà nel caso in cui le somme iscritte a ruolo siano di importo superiore a 100.000 euro.

Disposizioni in materia di contribuzione volontaria

I versamenti dei contributi volontari all’INPS, dovuti per il periodo che va dal 30 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, sono considerati validi anche se effettuati in ritardo, purché entro i due mesi successivi e comunque entro il 28 febbraio 2021.

Bonus baby sitting

A decorrere dal 9 novembre 2020 limitatamente alle zone “rosse” nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado, i genitori lavoratori di alunni delle suddette scuole iscritti alla Gestione separata, o iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza.

La fruizione del bonus è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori a condizione che la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Si precisa infine che detto bonus non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari.

Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore

Viene istituito il “Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore” con una dotazione di 70 milioni di euro per l’anno 2021, per interventi in favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri e delle province autonome, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, iscritte nella relativa anagrafe.

Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario

Viene previsto che, per affrontare l’emergenza epidemiologica in atto e limitare le occasioni di diffusione del contagio, il presidente della Commissione tributaria provinciale e regionale possa autorizzare, cinque giorni prima della data fissata, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto.