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Conversione DTA in crediti di imposta

È possibile convertire in “crediti di imposta” le “DTA (c.d. Deferred Tax Assets)”, anche se non iscritte in bilancio, riferibili ad alcune predeterminate attività fiscali per un ammontare proporzionale al valore dei crediti deteriorati che vengono ceduti a terzi (Art.55 del D.L.55/2020, c.d.Cura Italia).

Le DTA convertite in crediti di imposta, con gli evidenti benefici finanziari, possono senza limiti di importo essere:

  • utilizzate in compensazione con altri tributi e contributi nel modello F24;
  • cedute ai sensi degli articoli 43-bis e 43-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
  • chieste a rimborso.

La trasformazione può avvenire solo in presenza di cessione a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, di crediti deteriorati vantati nei confronti di debitori inadempienti.

Per le finalità connesse alla norma, l’inadempienza si ha nel caso in cui il mancato pagamento si protragga per oltre 90 giorni dalla data in cui lo stesso era dovuto. La norma ha l’esplicita finalità di “incentivare la cessione di crediti deteriorati che le imprese hanno accumulato negli ultimi anni, anche per effetto della crisi finanziaria, con l’obiettivo di sostenerle anche sotto il profilo della liquidità nel fronteggiare l’attuale contesto di incertezza economica”.

Le attività fiscali per le quali è consentita la trasformazione delle imposte anticipate ad esse riferibili sono:

  • le perdite fiscali riportabili non ancora utilizzate in diminuzione dei redditi imponibili ai sensi dell’articolo 84 del TUIR;
  • le eccedenze di ACE non utilizzate per incapienza del reddito imponibile né fruite quali crediti di imposta ai fini IRAP.

La principale novità di estremo interesse rispetto a precedenti norme di contenuto simile è che la trasformazione è consentita anche per DTA non iscritte in bilancio, per esempio, per il mancato superamento del c.d. probability test richiesto dai principi contabili.
Infatti le imposte anticipate possono essere iscritte in bilancio in presenza di attività fiscali per cui si abbia la probabilità che vi siano, in futuro, redditi imponibili tali da consentire il loro utilizzo in diminuzione degli stessi. Pertanto ora la norma consente di beneficiare dell’agevolazione in commento a prescindere dall’indicazione del dato in contabilità.


Ambito soggettivo

Non risultano limitazioni di carattere soggettivo per usufruire dell’agevolazione, al ricorrere delle condizioni previste; quindi tutte le imprese costituite in forma societaria qualunque sia l’attività da esse svolta e qualunque sia la loro dimensione.

L’unico limite è che in capo alla società non sia stato accertato:

  • lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs 16 novembre 2015, n. 180; o
  • lo stato di insolvenza ai sensi dell’articolo 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 o dell’articolo 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (c.d. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza).


Ambito oggettivo

L’evento in presenza del quale si rende possibile la trasformazione in esame ha come presupposto oggettivo la cessione di crediti deteriorati. Per crediti deteriorati si deve intendere il credito per il quale si abbia un inadempimento ovvero “quando il mancato pagamento si protrae per oltre 90 giorni dalla data in cui era dovuto” (comma 5). Possono essere oggetto di cessione tutti i crediti indipendentemente dalla loro natura (e.g. commerciale e finanziaria), senza far riferimento all’attività caratteristica esercitata (così la relazione di accompagnamento al D.L.).

Sono escluse le cessioni nei confronti di soggetti legati da rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del c.c. e nei confronti di società “sorelle” controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. La norma fa un generico riferimento all’art.2359 del Codice Civile per cui la nozione di controllo è da intendersi in senso ampio (controllo di diritto, controllo di fatto, controllo contrattuale).

È previsto un limite quantitativo relativo all’ammontare dei crediti oggetto di cessione nel limite del valore nominale massimo di 2 miliardi di euro, calcolato considerando tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile e dalle società controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto. Inoltre le perdite fiscali e le eccedenze ACE possono essere considerate, ai fini della loro conversione in crediti d’imposta, per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti.


Ulteriori aspetti applicativi

Ad avvenuta trasformazione, non si potrà tener conto delle attività fiscali che hanno dato luogo alla trasformazione (perdite fiscali ed eccedenze ACE) per un ammontare corrispondente a quello relativo alle DTA trasformate. Ciò per evitare una duplicazione del beneficio in relazione alle stesse attività.

Al fine di beneficiare dell’agevolazione in commento, occorre esercitare l’opzione a sensi dell’art. 11, co. 1, del D.L. n. 59/2016.

L’opzione deve essere esercitata entro la chiusura dell’esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti e ha efficacia a partire dall’esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione stessa (2021 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

Pertanto dalla formulazione della norma sembrerebbe che il credito possa essere fruito a decorre dal 2021 (per lo meno per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), ancorché dalla lettura della relazione tecnica potrebbe emergere una interpretazione che vede una decorrenza “anticipata”: infatti nella relazione l’effetto finanziario della trasformazione viene imputato per intero all’esercizio del 2020.

Sul punto si attende quindi un necessario chiarimento. Da ultimo va segnalato che il credito d’imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorrerà alla formazione della base imponibile ai fini sia del reddito di impresa, sia dell’imposta regionale sulle attività produttive.