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Conversione Decreto Rilancio: maggiori novità

Il Decreto Rilancio, è stato convertito in legge dalla L. n. 77 del 17 luglio 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020. Il presente testo illustra le principali modificazioni ed integrazioni apportate all’assetto iniziale del Decreto a seguito dell’iter di conversione.

Contributi per i settori ricreativo e dell’intrattenimento - art. 25-bis

Viene previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto – nel limite di spesa pubblica complessivo di Euro 5 milioni - alle imprese operanti nei settori ricreativo e dell’intrattenimento, nonché dell’organizzazione di feste e cerimonie al fine di ristorare i danni economici provocati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Un apposito Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze stabilirà i criteri e le modalità di applicazione del presente contributo. Una particolare prelazione all’erogazione del contributo spetterà alle imprese che presentano una riduzione del fatturato su base mensile pari almeno al 50% rispetto a quello del 2019. L’efficacia di tale agevolazione sarà subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.

Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda - art. 28

Il credito d’imposta determinato in base all’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo, ora spetta anche:

  • alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, nella misura del 60% (30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività economica);
  • alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente nella misura del 20% nel caso di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo (10% in presenza di contratti di servizi a prestazioni complesse o affitto d’azienda);
  • a tutti i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19.

Viene inoltre stabilito che in caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.

Rafforzamento del sistema delle start-up innovative - art. 38

Riparametrati i limiti delle detrazioni previste agli investimenti effettuati in start-up e PMI innovative. In considerazione della conversione in legge del Decreto, la detrazione dal reddito lordo IRPEF pari al 50% spetterà:

  • per investimenti in start-up innovative, con un investimento massimo agevolabile pari a Euro 100.000;
  • per investimenti in PMI innovative, con un investimento massimo agevolabile pari a Euro 300.000

Con un apposito decreto interministeriale saranno definite le disposizioni attuative di tali detrazioni.

Misure di sostegno all’industria del tessile, della moda e degli accessori - art. 38-bis

Viene prevista l’erogazione di contributi a fondo perduto (riconosciuti nella misura massima del 50% delle spese ammissibili), nel limite di spesa pubblica di Euro 5 milioni l’anno 2020, al fine di sostenere l’industria del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale, con particolare riguardo alle start-up che investono nel design e nella creazione, nonché allo scopo di promuovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti “made in Italy” di alto contenuto artistico e creativo.

Un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico stabilirà le modalità di attuazione dell’erogazione dei contributi di cui sopra prevedendo in particolare: i) le modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ii) criteri per la selezione delle stesse, iii) le spese ammissibili, iv) le modalità di erogazione dei contributi, v) le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché vi) le cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi.

L’efficacia di tale agevolazione dovrà essere validata dalla Commissione Europea.

Promozione del sistema delle società benefit - art. 38-ter

Viene riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta nella misura del 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit (società che nell’esercizio di un’attività economica, perseguono finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente), sostenuti dal 19 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, fino ad un massimo di dotazione pubblica pari a Euro 7 milioni e nel rispetto della normativa c.d. “de minimis”.

Con un apposito decreto interministeriale saranno definite le disposizioni attuative del credito d’imposta in commento.

Disposizioni transitorie in materia di princìpi di redazione del bilancio - art. 38-quater

Viene aggiornata la disciplina dettata in tema di continuità aziendale in relazione all’emergenza epidemiologica COVID-19. In particolare viene stabilito che:

  • per i bilanci il cui esercizio chiude entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'art.2423-bis primo comma n. 1 è effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio stesso;
  • per i bilanci riferiti ad esercizi in corso al 31 dicembre 2020 la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020.

In entrambi i casi la norma chiarisce che informazioni relative alla continuità aziendale dovranno essere fornite in nota integrativa e nella relazione sulla gestione.

Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km - art. 44

Vengono previsti ulteriori incentivi a favore dell’acquisto di autoveicoli a basse emissioni da parte di persone fisiche e persone giuridiche. In particolare, ai soggetti che acquistano in Italia dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, anche in locazione finanziaria, un veicolo di categoria M1 (autovetture con al massimo otto posti a sedere) nuovo di fabbrica che abbia:

  • emissioni di CO2 comprese tra 0 e 60 g/km (veicoli elettrici e ibridi) con prezzo inferiore a 50.000 euro (IVA esclusa);
  • emissioni di CO2 comprese tra 61 e 110 g/km, sono omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e hanno un prezzo inferiore a 40.000 euro (al netto dell’IVA) secondo il listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice,

viene riconosciuto un contributo:

  • per l’acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2010 o che nel periodo di vigenza dell’agevolazione superi i 10 anni di anzianità dalla data di immatricolazione. Il contributo è parametrato al numero di grammi di anidride carbonica messi per Km (CO2g/km) a condizione che sia praticato uno sconto da parte del venditore pari ad almeno euro 2.000;
  • per l’acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione. Il contributo statale è parametrato al numero di grammi di anidride carbonica emessi per Km ed è riconosciuto a condizione che sia praticato uno sconto da parte del venditore pari ad almeno euro 1.000.

 

Concessione di un credito d’imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori - art. 48-bis

Limitatamente al periodo d’imposta in corso al 10 marzo 2020, viene riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all’articolo 92, comma 1, del TUIR (D.P.R. n. 917/1986), eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti alla data del 10 marzo 2020. Il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d’imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d’imposta considerati ai fini della media.

Il credito d’imposta è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria. La dotazione finanziaria a copertura di tale agevolazione è stata stabilita nella misura di Euro 45 milioni. Un apposito provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze stabilirà le modalità e i criteri di attuazione nonché l’ambito soggettivo dei possibili fruitori.

Il credito potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. 241/1997 nel periodo d’imposta successivo a quelli in corso al 19/07/2020, data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 34/2020 (quindi nel 2021, per i soggetti “solarì”).

Modifica al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14 - art. 51-bis

Viene differito il termine ultimo per la nomina dell’organo di controllo per le S.r.l. e le società cooperative – già costituite alla data del 16 marzo 2019 - alla data per l’approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2021 (ovvero nel 2020), con i bilanci di riferimento che diventano quelli relativi agli esercizi 2020 e 2021.

Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici - art. 119

Riscritte le disposizioni in materia di incentivi per l’efficientamento energetico. A seguito delle modifiche apportate in sede di conversione, la detrazione del 110%, fruibile in 5 rate di pari importo, spetta per interventi effettuati dai condomìni, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, dagli enti del Terzo settore, nonché dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche per i lavori finalizzati ai soli immobili, o a parte di immobili, adibiti a spogliatoi.

Sulla base del dato letterale della norma contenuta nell’art. 119 del DL 34/2020 convertito sembrerebbe che le persone fisiche possano beneficiare del superbonus del 110% per tutte le unità immobiliari possedute al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni, comprese quelle non abitative. Il beneficio può essere applicato in riferimento alle villette a schiera e alle seconde case, ma sono escluse le ville, abitazioni di tipo signorile e castelli.

Le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, possono beneficiare delle detrazioni per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio. La detrazione spetta per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020 per gli interventi di riqualificazione c.d. trainanti come, a titolo esemplificativo, interventi di isolamento termico e sostituzione di impianti per la climatizzazione.

Inoltre, la detrazione del 110% spetta in relazione a tutta un’altra serie di riqualificazione energetica (e.g. installazione pannelli solari) a patto che tali interventi siano effettuati congiuntamente ad uno degli interventi c.d. trainanti.

Si rinvia al nostro specifico alert, rinvenibile sulla piattaforma Clever Desk, per maggiori informazioni su tale agevolazione.

Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati - art.137

Viene posticipato al 15 novembre 2020 (non più il 30 settembre) il termine per poter beneficiare della rivalutazione di terreni e partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, se posseduti alla data del 1°luglio 2020.

Si può beneficiare della rivalutazione attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva dell’11% che può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 15 novembre 2020 (termine ultimo per il giuramento e la perizia).

Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente.

Esenzioni dall’imposta municipale propria-IMU per il settore turistico - art. 177

Estesa la platea degli immobili non soggetti alla prima rata IMU 2020. A seguito della conversione del Decreto Rilancio, la prima rata IMU sul 2020 non è dovuta:

  • immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

L’eventuale prima rata IMU versata in sede di primo acconto (scadenza antecedente alla conversione del decreto) dovrebbe poter essere scomputata dalla seconda rata. Si attende un chiarimento nel merito. 

 

I nostri professionisti rimangono a disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione.