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Bando Impresa Sicura

La pubblicazione del Bando Impresa Sicura da parte di Invitalia (Agenzia Nazionale per lo Sviluppo), rendendo attuative le disposizioni previste dall’art. 43 del D.L. Cura Italia, ha reso disponibili risorse per Euro 50 milioni utili al rimborso delle spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuali sostenute dalle imprese al fine di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi a seguito dell’evolversi dell’emergenza epidemiologica Covid-19.   


Soggetti beneficiari

I possibili fruitori di tale forma di rimborso sono tutte le imprese, indipendentemente dalla dimensione, dal regime contabili adottato, dalla forma giuridica e dal settore economico in cui operano che, alla data di presentazione della domanda di rimborso, siano:

  • regolarmente costituite e iscritte come “attive” nel Registro delle imprese
  • con sede principale o secondaria sul territorio nazionale
  • non in liquidazione volontaria e non sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria. 

Spese oggetto di domanda di rimborso

È possibile richiedere il rimborso delle spese per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, sostenute tra il 17 marzo 2020 e la data di invio della domanda di rimborso. In particolare, gli acquisti rimborsabili riguardano:

  • mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;
  • guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
  • dispositivi per protezione oculare;
  • indumenti di protezione quali tute e/o camici;
  • calzari e/o sovrascarpe;
  • cuffie e/o copricapi;
  • dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
  • detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.

Tali spese dovranno essere attestate da fatture pagate alla data dell’invio della domanda di rimborso attraverso conti correnti intestati all’impresa e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura.

Inoltre devono essere sostenute spese non inferiori ad Euro 500 e non oggetto di altre forme di rimborso o remunerazione erogate in qualsiasi forma e a qualsiasi titolo.

L’IVA sostenuta sugli acquisti di cui sopra non risulta passibile di domanda di rimborso.


Rimborso erogabile

Il rimborso è concesso fino al 100% delle spese ammissibili e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile (al momento pari a Euro 50 milioni). Il rimborso è concesso nel limite di Euro 500 per ciascun addetto dell’impresa - a cui sono destinati i DPI - e fino a un massimo di Euro 150.000 per impresa.


Termini e modalita’ per la presentazione delle domande di rimborso

La domanda di rimborso si articola essenzialmente nelle seguenti tre fasi:

1) Prenotazione del rimborso

Le imprese interessate possono inviare la prenotazione del rimborso dall’11 al 18 maggio 2020, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, attraverso uno sportello informatico dedicato raggiungibile dal sito web di Invitalia (https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus) nella pagina dedicata all’intervento “Impresa Sicura”. Ciascuna impresa può presentare una sola prenotazione di rimborso.

2) Pubblicazione dell’elenco delle prenotazioni

Entro 3 giorni dal termine finale per l’invio della prenotazione di rimborso, Invitalia pubblicherà, nella pagina web dedicata, l’elenco di tutte le imprese che hanno inoltrato la prenotazione, in odine cronologico di arrivo.

Nell’elenco saranno comunicate, per ciascuna prenotazione, l’importo del contributo e l’esito della prenotazione ammessa a presentare domanda di rimborso e saranno segnalate le prenotazione non ammissibile alla procedura.

3) Presentazione della domanda di rimborso

Le imprese ammesse, potranno compilare la domanda di rimborso dalle ore 10.00 del 26 maggio 2020 alle ore 17.00 dell’11 giugno 2020 attraverso la procedura informatica che sarà attivata sul sito web dell’Agenzia. Alla predetta domanda dovrà essere allegata la documentazione di spesa, consistente nelle fatture relative agli acquisti di DPI e relative evidenze di pagamento.

L’Agenzia, entro 10 giorni dal termine previsto per la presentazione delle domande, pubblica il provvedimento cumulativo di ammissione al rimborso, riportante gli obblighi in capo alle imprese ammesse ivi compreso quello di consentire i controlli e le verifiche di pertinenza dell’Agenzia, nonché le cause di revoca dei benefici.


Erogazione rimborsi

Successivamente all'adozione del provvedimento di ammissione al rimborso, l’Agenzia procede all’erogazione del rimborso sul conto corrente indicato dall’impresa nella domanda di rimborso.