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Riforma Fiscale: il nuovo calendario degli adempimenti

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Uno degli obbiettivi dichiarati (e maggiormente pubblicizzati) ogni qualvolta il Legislatore mette mano ad una riforma fiscale, più o meno invasiva che sia, è certamente quello di avvicinare fisco e cittadino rendendo gli adempimenti fiscali meno gravosi riducendone il numero e, per quanto possibile, snellendo la loro gestione.

La Legge delega di riforma fiscale (L. 9 agosto 2023, n. 111) segue questo solco statuendo, tra gli altri, i seguenti principi:

  • razionalizzare gli obblighi dichiarativi riducendone gli adempimenti, in un quadro di reciproca e leale collaborazione che privilegi l’adempimento spontaneo;
  • armonizzare i termini degli adempimenti tributari;
  • escludere la decadenza da benefici fiscali nel caso di inadempimenti formali;
  • semplificare la modulistica prevista per gli adempimenti.

Tali principi hanno condotto all’emanazione del D.Lgs. 8 gennaio 2024, n.1 intitolato “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”.

Con riferimento al nuovo calendario fiscale, sebbene le modifiche non appaiano “epocali”, è tuttavia opportuno mappare le nuove scadenze e, soprattutto, rilevare come tali novità possano agevolare un cambio di mentalità da parte del contribuente nell’approccio agli adempimenti fiscali, ai fini di una loro gestione più coerente rispetto al naturale “ciclo di vita” del contribuente stesso (individuo o società che sia).

Si pensi ad esempio:

  • alla possibilità di anticipare l’invio delle dichiarazioni dei redditi agevolandone la gestione unitaria insieme all’adempimento “bilancistico”;
  • all’anticipazione dei dati per la verifica di congruenza fiscale che può favorire la gestione ex ante di situazioni critiche;
  • alla possibilità di sostituire un adempimento annuale introducendo un costante dialogo mensile con l’Amministrazione finanziaria relativamente ad alcune informazioni fiscali (es, ritenute applicate);
  • all’ampliamento dell’accesso alle informazioni fiscali e alla gestione sempre più digitalizzata del rapporto fisco/contribuente.

Più nel dettaglio, partendo dall’adempimento dichiarativo, una prima disposizione che incide in modo sostanziale sul calendario è quella relativa all’anticipazione del termine per la presentazione telematica dei modelli Redditi SC e IRAP per i soggetti IRES. 

L’art. 11 del citato Decreto fissa – con effetto a decorrere dal 2 maggio 2024 – la scadenza per l’invio telematico “entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta” (i.e., settembre e non più novembre per i soggetti solari). Tale ultima disposizione non si applica, tuttavia, ai soggetti con periodo d’imposta che non coincide con l’anno solare e il cui termine per la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 è successivo al 2 maggio 2024.

Dal 2025 le stesse dichiarazioni potranno essere presentate a partire dal 1° aprile e, pertanto, potenzialmente ancora prima o in sostanziale coincidenza dell’approvazione del bilancio d’esercizio.

Una misura volta a incrementare il rapporto di fiducia tra fisco e cittadino è contenuta nell’art. 10, che introduce la sospensione (salvo in casi di indifferibilità e urgenza) dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre di ciascun anno dell’invio da parte dell’Agenzia delle entrate delle comunicazioni relative: 

  • agli esiti dei controlli automatizzati di imposte, contributi, premi e IVA ex artt. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
  • agli esiti dei controlli formali ex art. 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
  • agli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata;
  • alle lettere di compliance.

Un’altra modifica è contenuta nell’art. 8 del D. Lgs. 8 gennaio 2024, n.1, che unifica al 16 di ogni mese, e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno, per tutti i contribuenti (titolari e non di partita IVA), il termine di versamento delle rate delle imposte derivanti dalle dichiarazioni. In materia di saldo e acconto delle imposte, è anche riconosciuto il comportamento concludente del contribuente al momento del versamento, eliminando così l’obbligo di esercizio dell’opzione in dichiarazione.

In tema di versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, viene concessa (art. 9) la possibilità, se l’importo dovuto non supera il limite di 100 euro, di effettuare il versamento insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno (il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo).

Sempre in termini di versamento, viene previsto (art. 17) che per i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati il contribuente possa inviare in unica soluzione tutti i modelli F24 per il pagamento delle somme dovute alle varie scadenze, mediante autorizzazione preventiva all’addebito; l’Agenzia richiederà alle singole scadenze l’addebito sul conto corrente indicato.

Viene poi revisionata la normativa in tema di Certificazioni Uniche e modelli 770. L’art. 3 prevede infatti l’eliminazione della certificazione relativa ai soggetti forfettari e in regime fiscale di vantaggio; tale esonero decorre dall’anno d’imposta 2024 e, pertanto, ha impatto sulle certificazioni da inviare nel 2025. L’art. 16 introduce invece la possibilità (in via sperimentale per le aziende con un numero complessivo di dipendenti non superiore a 5 unità) di comunicare mensilmente all’Agenzia delle entrate i dati delle ritenute operate unitamente al modello di versamento F24, risultando così esonerati dall’obbligo di comunicazione delle medesime ritenute nel mod. 770.

Alcune modifiche sia di calendario che di sostanza sono infine previste per i soggetti ISA (artt. 5-7 e 14). Oltre alla riorganizzazione degli ISA stessi per meglio rappresentare l’attuale realtà economica di riferimento e la loro semplificazione, è previsto che l’Amministrazione finanziaria renda disponibili ai contribuenti gli elementi e le informazioni in suo possesso (acquisiti direttamente o pervenuti da terzi) e renda disponibili i programmi informatici per la compilazione e trasmissione dei modelli ISA stessi entro il mese di aprile per l’anno 2024 ed entro il 15 marzo a partire dal 2025. 

Sebbene il calendario non appaia stravolto, è certamente benvenuta ogni semplificazione che consente di ridurre l’aggravio di adempimenti di per sé vissuti dal contribuente come un onere spesso eccessivo.

Resta da vedere se l’effettiva implementazione delle novità consentirà davvero di raggiungere gli obbiettivi posti dall’odierno Legislatore.