Approfondimento

Trattamento fiscale delle ricariche per auto elettriche

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Nel trattare l’ampia tematica dell’autovettura aziendale assegnata al lavoratore per un uso promiscuo, capita sempre più spesso di incontrare e di incrociare aspetti accessori ma non secondari, che orbitano attorno alla gestione di tale benefit e che spesso richiedono specifici approfondimenti in quanto non sempre ben delineati dalla normativa.

Se è vero che alla base di una corretta gestione delle auto aziendali assegnate ad uso promiscuo ai propri lavoratori ci sono certamente principi e criteri certi riconducibili a parametri di assegnazione nonché valorizzazione economica di tale benefit, è altrettanto vero e sempre più ricorrente riscontrare aspetti riconducibili a fattori complementari del bene riconosciuto quali, per esempio, la gestione del rifornimento di carburante e delle ricariche elettriche, la facilitazione relativa all’installazione delle colonnine elettriche posizionabili presso le abitazioni dei lavoratori che non dispongono di un specifica disciplina. 

Nell’ambito di un panorama sempre più articolato e mutevole, negli ultimi anni sono state pubblicate alcune interessanti risposte ad interpello da parte dell’Agenzia delle Entrate, con le quali l’Ente ha preso posizione in merito al godimento di una serie di servizi strettamente collegati e riconducibili all’utilizzo del benefit auto, in relazione a particolari condizioni previste da parte delle aziende.

Nel 2022, con Risposta n. 329, l’Agenzia si è espressa in merito alla messa a disposizione del servizio di ricarica per le auto elettriche dei dipendenti, in relazione al caso di una società che ha fatto della sostenibilità ecologica una leva strategica per il suo sviluppo, sensibilizzando i propri lavoratori a ricorrere alla mobilità elettrica, anche in ambito privato, rinnovando il parco auto aziendale con automezzi elettrici o a tecnologia ibrida e incentivando anche l’utilizzo di tali tipologie di veicoli in ambito privato.

In tale contesto le intenzioni datoriali, recepite in un accordo collettivo rivolto all’intera popolazione aziendale, erano quelle di riconoscere un periodo di 6 mesi di ricarica gratuita interamente a carico azienda, a favore dei lavoratori che avessero acquistato auto elettriche personali entro un determinato periodo di tempo, utilizzando ove possibile l'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici o idroelettrici dell’azienda oppure, in alternativa, stipulando convenzioni con soggetti terzi fornitori delle ricariche, stabilendo preventivamente precise e specifiche limitazioni quali per esempio  un numero massimo di ricariche effettuabile, al fine di evitare abusi. 

In accoglimento della soluzione prospettata dall’istante, nella risposta in commento, gli Uffici finanziari hanno ritenuto che tale specifico benefit (ricarica gratuita dell’auto privata per un determinato e limitato periodo riportato in un accordo collettivo aziendale) potesse beneficiare della non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, alla luce delle previsioni dell'art. 51, c. 2, lett. f) del TUIR, in quando tale opportunità era garantita dal datore di lavoro, allo scopo di promuovere un utilizzo consapevole delle risorse ed atteggiamenti responsabili dei dipendenti verso l'ambiente, attraverso il ricorso alla mobilità elettrica. In tale contesto, infatti, giusta la posizione dell’Agenzia, può individuarsi una finalità di educazione ambientale perseguita dall'azienda. 

Con la successiva Risposta n. 421/2023 l’Agenzia delle Entrate si è invece espressa in merito al trattamento fiscale delle somme erogate dal datore di lavoro al lavoratore, in relazione ai rimborsi di ricariche elettriche di auto aziendali effettuate dalla propria abitazione nonché dell’installazione e manutenzione dei dispositivi per la ricarica domestica delle auto elettriche e ibride plug-in.

Nel caso di specie, l’Agenzia ha ribadito che le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore a titolo di rimborso spese costituiscono, per quest'ultimo, reddito di lavoro dipendente, ad eccezione delle spese rimborsate nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, anticipate dal dipendente per snellezza operativa e fatte salve specifiche deroghe previste dal medesimo articolo 51, comma 5, del TUIR per il rimborso analitico delle spese per trasferte. Giusto quanto sopra, nella risposta in parola è stato ritenuto che sia i rimborsi erogati dal datore di lavoro al proprio dipendente per le spese di energia elettrica da lui sostenuti e finalizzati alla ricarica degli autoveicoli aziendali assegnati in uso promiscuo che le spese di installazione e manutenzione dei dispositivi per le ricariche domestiche delle auto elettriche e ibride plug-in, se riconosciuti dall’azienda al lavoratore, costituiscono reddito di lavoratore dipendente da assoggettare a tassazione (a meno che non si ecceda la franchigia complessiva di esenzione annua prevista per la cessione dei beni in natura dall’art. 51, c. 3 del TUIR).

Da ultimo, con risposta n. 237/2025, l’AdE si è infine espressa in merito alla gestione delle ricariche presso le colonnine pubbliche effettuate per le auto aziendali elettriche o ibride concesse in uso promiscuo ai lavoratori.

Il quesito riguardava una società che aveva intenzione di integrare la propria flotta di auto aziendali composte esclusivamente da veicoli a combustione con nuove auto aziendali di tipo elettrico e ibride plug-in, riconoscendo ai lavoratori che optassero per una riassegnazione sostitutiva di auto elettrica la possibilità di effettuare un certo numero di ricariche elettriche, entro un determinato e ben specifico limite, per il tramite di apposita card aziendale assegnata al lavoratore.

La società istante aveva inoltre previsto che ciascun lavoratore fosse tenuto a rendicontare ed a comunicare periodicamente i Km effettuati per uso aziendale, così da individuare, per differenza, i rimanenti Km percorsi per ragioni private. 

Nel caso in esame, l’Agenzia delle Entrate ha fatto un’interessante apertura circa l’esclusione dalla concorrenza al reddito di lavoro dipendente per le ricariche effettuate con card aziendale, per la quota complessiva compresa nel valere convenzionale ACI già sottoposto ad intero assoggettamento, anche con riguardo alle percorrenze per uso privato, nel limite del chilometraggio sancito e prestabilito in tale ambito dal regolamento aziendale. Pertanto, in questa specifica casistica, le aziende potrebbero adottare un regolamento che preveda la possibilità di accollo datoriale degli oneri sostenuti per le ricariche elettriche, effettuati entro i limiti dei valori convenzionali ACI del benefit e a seguito di un oggettivo e dimostrabile tracciamento dei soli spostamenti lavorativi, al fine di determinare e di rilevare, per differenza, l’utilizzo privato rimborsabile in regime di esenzione.

In conclusione, la gestione delle flotte aziendali elettriche si rivela meritevole di un approfondimento caso per caso onde evitare possibili criticità – anche alla luce delle non omogenee espressioni della prassi - ma rappresenta, altresì, una interessante opportunità da tenere in considerazione da parte delle aziende nella definizione delle politiche retributive.

Norme e Benefit: il punto sulle auto aziendali

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