Parere dell'esperto

Auto aziendale e optional

tophic image
Contents

L’auto aziendale, fringe benefit per eccellenza, resta uno dei beni e servizi più apprezzati e utilizzati dalle aziende nell’ambito delle politiche retributive, complice anche l’apprezzamento da parte dei lavoratori e la convenienza correlata alla tassazione prevista. 

Solitamente, attesa la necessità di gestire una flotta aziendale, sono le policy societarie che individuano marche e modelli da assegnare, a seconda delle categorie di appartenenza dei lavoratori.

Non è inusuale, poi, che al momento della scelta del veicolo il dipendente decida di personalizzarlo, inserendo degli optional per i quali è disposto a sostenere il costo, convinto che la trattenuta subita riduca il valore del benefit tassato in busta paga. Ma è davvero così?

In realtà no, gli optional aggiuntivi non incidono sul valore del benefit tassabile. 

Un chiarimento in tal senso è stato recentemente offerto dall’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello 9 settembre 2025, n. 233.

Gli Uffici finanziari, nel motivare il proprio parere, prendono avvio dall’articolo 51 del Tuir, in base al quale tutto ciò che il dipendente riceve in relazione al rapporto di lavoro concorre a formare il reddito imponibile. Il richiamato articolo, al comma 4, prevede che per i veicoli concessi in uso promiscuo sia adottato un calcolo basato su un importo forfetario, individuato secondo le tabelle Aci, che stimano il costo chilometrico per una percorrenza convenzionale di 15.000 km annui. Le tabelle utilizzate si riferiscono al modello base di ciascun veicolo e non includono il costo degli optional. Non risulta pertanto corretto sottrarre dal valore del benefit così stimato il costo di eventuali accessori extra, non compresi nelle tabelle da cui il calcolo del benefit trae l’origine.

Per orientamento consolidato dell’Agenzia delle Entrate, le uniche somme deducibili sono quelle che rappresentano un corrispettivo per l’uso ai fini personali del veicolo (al proposito si veda la Circolare 326/E del 1997). L’addebito in parola deve essere direttamente collegato alla possibilità di utilizzare il bene e non alla personalizzazione del bene stesso. A titolo esemplificativo si pensi al caso in cui il dipendente scelga un modello di auto non contemplato dalla policy aziendale per la sua categoria di appartenenza, offrendosi di partecipare al costo aggiuntivo sostenuto dall’azienda, mediante una corrispondente trattenuta. In tale situazione il benefit tassabile al lavoratore viene ridotto degli importi riaddebitati dal datore di lavoro, che incasserà l’importo dopo aver emesso fattura pagata dal dipendente entro la fine del periodo di imposta.

Chiarito che il pagamento degli optional non ha alcun effetto sulla determinazione dell’imponibile, qual è il modo corretto di gestirne l’addebito al dipendente? L’importo relativo agli accessori aggiuntivi deve essere trattato come una mera trattenuta, senza impatto a livello fiscale e contributivo. L’azienda deve quindi addebitare tale costo al dipendente attraverso una trattenuta effettuata sulla retribuzione netta.

Per completezza, si sottolinea come sia opportuno che nella lettera di assegnazione dell’autovettura sia quantificato il costo relativo all’installazione degli optional e stabilita la quota che in parte o integralmente sarà considerata a carico del lavoratore nonché il valore delle eventuali somme trattenute al dipendente a fronte dell’assegnazione del benefit auto.

Norme e Benefit: il punto sulle auto aziendali

Norme e Benefit: il punto sulle auto aziendali

Scopri di più [24627 kb]