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Overview

Le principali novità introdotte

È entrata in vigore lo scorso 16 settembre 2022 la riforma del processo tributario approvata dal parlamento (legge 31 agosto 2022, n. 130).

È un provvedimento che abbraccia plurimi aspetti del rapporto “fisco-contribuente” e non riguarda solo aspetti, per così dire, procedurali che riguardano i professionisti addetti ai lavori.

Questo numero di TopHic vuole, pertanto, sintetizzare le principali novità secondo l’angolazione di tutti gli attori interessati: i professionisti, l’amministrazione finanziaria, ma anche i clienti (quindi tutti i contribuenti).

Nel presente contributo verrà tratteggiato l’impianto normativo della riforma.

Seguirà poi un approfondimento sul tema delle “prove” che regolamentano il dibattimento, con la novità della prova testimoniale scritta. Indi il parere dell’esperto che si soffermerà sugli aspetti conseguenti alla “soccombenza” in giudizio, anche alla luce delle modifiche apportate agli istituti della “mediazione” e della “conciliazione”.

L’inquadramento non può che iniziare dalla precisazione sulle motivazioni che hanno indotto questa riforma. Essa si incastra nel più ampio contesto dei provvedimenti che l’Italia si è impegnata ad adottare per il PNRR.

Uno degli obiettivi negoziati con la commissione europea nell’ambito del citato PNRR riguardava la “velocizzazione” dei processi tributari e in particolare l’ingolfamento che si registra presso la Corte di Cassazione.

L’obiettivo ha pertanto per oggetto la riduzione entro giugno 2026 della durata media dei processi in Cassazione per almeno il 40% (oggi la durata del processo tributario presso la Corte di Cassazione ha una durata media di oltre 1.300 giorni avvicinandosi pertanto ha una durata di circa 4 anni. Se si considerano anche i tempi medi della durata di un processo nei primi 2 gradi di giudizio assai lunghi, ben si comprende l’esigenza avvertita da tutti di una riduzione dei tempi).

Si consideri inoltre che oltre il 42% di contenziosi civili pendenti in Corte di Cassazione sono di natura tributaria.

L’esigenza di una velocizzazione è del tutto evidente e non riguarda solo la maggior efficienza del rapporto “fisco – contribuente”, ma anche per aspetti di competitività del nostro “sistema paese”, inclusa l’ottica degli investitori esteri.

Un primo pilastro su cui si fonda la riforma e stato quello di introdurre un ruolo autonomo e professionale del giudice tributario prevedendo l’istituzione di un’apposita Magistratura a tempo pieno. È stato previsto un articolato calendario di concorsi per l’arruolamento del giudice professionale a tempo pieno, ancorché sia evidente che l’obiettivo richiede dei tempi (quantomeno l’organizzazione e la tenuta dei concorsi).

Si è poi osservato un ampio numero di processi tributari di importi esigui: oltre il 40% dei contenziosi tributari e di importo inferiore a 3.000 euro.

Da qui la decisione di devolvere a un giudice monocratico le competenze per i contenziosi cd. “minori”.

In questo contesto deve essere ricordata la nuova classificazione delle commissioni tributarie (sino a ieri, provinciali e regionali per i 2 gradi di giudizio) in “Corti di giustizia tributaria di primo grado” e “Corti di giustizia tributaria di secondo grado”. Sono ovviamente classificazioni terminologiche, ma che possono indicare un maggior orientamento alla giustizia tributaria specialistica.

Quali le altre novità in sintesi? Provo a schematizzarle:

  • nuova regola sul riparto dell’onere probatorio e ammissibilità della prova testimoniale (di cui nell’approfondimento);
  • creazione di una sezione civile presso la Corte di Cassazione specificatamente deputata alle sole controversie fiscali, soprattutto per lo smaltimento degli attuali contenziosi pendenti;
  • velocizzazione nella trattazione delle sospensive in presenza dell’esecutività degli atti impugnati;
  • possibilità di evitare la produzione di garanzie per ottenere la sospensione per parziale degli atti impugnati (di cui al punto precedente) qualora il contribuente abbia conseguito nell’ultimo triennio una votazione significativa in sede di dichiarazione annuale con la cd. “bollino di affidabilità fiscale”. Quindi rilevanza del giudizio, quantitativo, che deriva da questa ”certificazione di qualità fiscale”;
  • maggiore responsabilizzazione economica delle parti nei casi di mancata conciliazione o di mediazione fallita, che si riverbera sulle spese di soccombenza. Qualora una delle parti ovvero il giudice abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dall’altra parte senza giustificato motivo, la parte soccombente sarà onerata del pagamento delle spese di giudizio maggiorate del 50%;
  • ampliamento del ricorso alla giustizia digitale, codificando la possibilità per le parti di partecipare alle udienze da remoto. In particolare, l’udienza si terrà a distanza se la richiesta è formulata da tutte le parti costituite nel processo. Invece, le udienze dinanzi la corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica e quelle di cui agli articoli 47, comma 2, e 52, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992 si svolgeranno esclusivamente a distanza (salva la possibilità di chiedere l’udienza in presenza per comprovate ragioni).

Un ultimo aspetto da segnalare riguarda il provvedimento che intenderebbe ridurre il contenzioso pendente attraverso una “definizione agevolata”.

È disposta, con scadenza al 16 gennaio 2023 (perché il 14 gennaio è sabato), la possibilità di richiedere la definizione agevolata di taluni giudizi tributari pendenti avanti alla Corte di Cassazione, secondo due ipotesi peraltro, a parere del sottoscritto, limitata a poche posizioni, stante i limiti dimensionali previsti dalla legge:

  • una prima ipotesi consente di definire le liti pendenti nei casi in cui l’agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti 2 gradi di giudizio. L’ulteriore condizione è che il valore della lite non sia superiore a 100 mila euro. La lite può essere chiusa, su istanza della parte, previo pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia;
  • una seconda ipotesi consente di definire le liti pendenti alla medesima data nei casi in cui l’agenzia delle entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei 2 grado di giudizio. L’ulteriore condizione e però in questo caso che il valore della lite non sia superiore a 50 mila euro. La lite può essere chiusa, distanza della parte, previo pagamento di un importo pari al 20% della controversia.

Si precisa che per “liti pendenti” si intendono quelle per le quali il ricorso per Cassazione è stato notificato alla controparte entro il 16 settembre 2022 (ovvero la data di entrata in vigore della L. 130/2022).

Come si può ben comprendere vi è innanzitutto da svolgere un’analisi del “costo-beneficio” caso per caso e poi confrontare tali benefici con i rischi processuali che derivano dall’assunzione (o dalla non assunzione) della decisione di aderire alla definizione agevolata. I tempi si appalesano più brevi di quanto non possa immaginarsi, motivo per il quale è necessario individuare immediatamente le posizioni agevolabili.

Il principale “neo” che si può osservare da questa riforma concerne, a parere del sottoscritto, nel mancato sganciamento del MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) dall’organizzazione procedurale delle Corti di giustizia tributaria in quanto l’Amministrazione finanziaria è parte del giudizio. Sarebbe stato auspicabile sganciare il rapporto di dipendenza della giustizia tributaria nei confronti del MEF. Si pensi al caso dell’istituto della mediazione tributaria, viene organizzata e gestita dalla stessa amministrazione finanziaria che ha emesso gli avvisi di accertamento e/o gli avvisi di liquidazione, quando, invece, sarebbe stato più corretto farla gestire da un organo terzo e imparziale.

Ci si poteva aspettare una riforma più incisiva? Oggettivamente potevano esserci ulteriori aree di intervento, ma l’importante è stato dare l’avvio a questa riforma non solo per soddisfare gli impegni presi con la commissione europea, ma per fornire un segnale di indirizzo su una materia assai delicata.

L’ auspicio è ora che i tanti adempimenti attuativi trovino luce nei tempi prefissati, a partire dai concorsi per il reclutamento dei giudici che andranno a costituire la magistratura tributaria professionale.