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Approfondimento

Avviamenti e marchi d’impresa: è tempo di rifare i “conti”

Il regime di rivalutazione dei beni d’impresa – introdotto dal legislatore con il c.d. Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020) – è stato sicuramente uno dei più efficaci interventi normativi – in piena emergenza pandemica – in materia di rafforzamento patrimoniale per le imprese.

Diversi i pregi che hanno caratterizzato tale misura anche e soprattutto raffrontando similari esperienze passate, le quali erano state contraddistinte per lo più da condizioni di accesso non particolarmente favorevoli. Difatti, tra i principali aspetti di “innovazione”, a cui va innegabilmente il merito di avere reso il regime in commento di forte appeal per i contribuenti, meritano di essere ricordati:

  1. la possibilità di effettuare il riconoscimento fiscale dei c.d. maggiori valori da rivalutazione e da riallineamento mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva del 3%;
  2. la libertà di effettuare l’opzione (sia per la rivalutazione che per il riallineamento) per singoli beni materiali e/o immateriali (c.d. cherry picking) non dovendo sottostare necessariamente all’obbligo di procedere al riconoscimento dei maggiori valori per categorie omogenee;
  3. l’immediato riconoscimento fiscale dei maggiori valori ai soli fini dell’ammortamento (e.g. il 2021 per i soggetti con esercizio fiscale coincidente con quello solare) e, da ultimo ma non per importanza, iv) l’opportunità – indipendentemente dai principi contabili adottati (i.e. IAS/IFRS vs ITA GAAP) - di procedere al riallineamento dei minori valori fiscali ai maggiori valori civili/contabili degli avviamenti e delle altre attività immateriali per i quali tale opportunità era da sempre stata negata.

Inoltre, è necessario evidenziare gli effetti “premiali” riservati al patrimonio netto connessi all’emersione dei plusvalori latenti che avrebbero – in via prospettica - controbilanciato e sostenuto il processo di copertura di perdite “annunciate”, in considerazione del contesto pandemico.

A tal riguardo, è bene ricordare che gli effetti positivi non erano da ricondurre alla sola creazione di una nuova riserva di patrimonio netto derivante dallo step-up di valore dell’asset contabile quanto piuttosto anche dall’effetto positivo sul risultato d’esercizio, generato dalla dismissione di poste riconducibili alla fiscalità differita che a seguito del riconoscimento dei maggiori valori fiscali avevano perso la loro ragion d’essere.

Di facile intuizione, pertanto, sono le motivazioni sottese all’esercizio dell’opzione per i suddetti regimi (rivalutazione e/o riallineamento) effettuate durante lo scorso anno da molti contribuenti i quali hanno proceduto, da una parte, alla chiusura ed approvazione dei propri bilanci interessati dalle suddette opzioni e, dall’altro, laddove valutato con convenienza, al pagamento dell’imposta sostitutiva per il riconoscimento fiscale dei maggior valori.

In tale scenario, la Legge di Bilancio per il 2022, mediante un intervento che non brilla di certo per “puntualità”, introduce – con effetto retroattivo - rilevanti modifiche mirate a disincentivare, neanche troppo velatamente, l’opzione per il riconoscimento dei maggiori valori fiscali con esclusivo riguardo agli avviamenti e ai marchi d’impresa.

In particolare, viene previsto che i maggiori valori fiscali - derivanti dall’opzione per i) la rivalutazione dei marchi e/o ii) il riallineamento dei minori valori fiscali ai maggiori valori contabili di marchi e avviamento - possano essere portati in deduzione in misura non superiore ad un cinquantesimo, estendendo pertanto l’orizzonte fiscale di recuperabilità dai canonici 18 anni (per tali tipologie di beni immateriali) al più esteso piano di ammortamento di 50 anni.

Tale misura che come detto interviene retroattivamente - e pertanto, per intenderci, esplica i propri effetti a partire dall’anno fiscale 2021 (per i c.d. soggetti solari) – facendo un rilevante passo indietro rispetto al suo assetto principale, fornisce alternativi strumenti in favore del contribuente al fine di correggere “in corsa” le eventuali opzioni già intraprese.

Nello specifico, viene data una duplice possibilità: i) procedere all’annullamento del riconoscimento fiscale dei maggiori valori mediante un rimborso diretto (o il riconoscimento di un credito d’imposta da utilizzare in compensazione) delle somme già versate a titolo di imposta sostitutiva o, alternativamente ii) procedere al versamento di un’imposta sostitutiva aggiuntiva (dal 12% al 16%), al netto degli importi già versati, al fine di ristabilire lo status quo ovvero procedere alla deduzione dei maggiori valori mediante un piano di ammortamento in 18 anni.      

Nulla viene previsto per ciò che concerne l’eventuale annullamento degli effetti civilistici a Bilancio.

Pertanto, le imprese che in questo periodo sono impegnate alla chiusura dei conti con riguardo al passato esercizio 2021, avendo optato nel corso del 2020 al riconoscimento fiscale dei maggiori valori, dovranno inoltre ponderare attentamente le migliori soluzioni - taylorizzate al proprio caso di specie – per dipanare l’impasse creato dal suddetto intervento della Legge di Stabilità.                               

Benché le opzioni fornite dal legislatore siano piuttosto chiare da un punto di vista fiscale, meno chiare e pertanto degne di maggior attenzione sono le ripercussioni a livello contabile che ciascuna scelta potrebbe determinare. Sotto tale ultimo aspetto, i principali punti da tenere in considerazione possono essere diversi e quindi necessariamente non è possibile offrire e/o delineare specifici scenari valevoli per tutte le casistiche. Al contrario è ipotizzabile evidenziare i punti di maggiore attenzione che ogni scelta deve attentamente valutare. Esemplificando:  

  1. un soggetto che abbia proceduto ad una rivalutazione del marchio con contestuale riconoscimento fiscale dei maggiori valori e che intenda proseguire con il nuovo piano di ammortamento fiscale dovrà vagliare – con il benestare dell’organo di controllo laddove presente – la sostenibilità connessa al mantenimento delle imposte anticipate iscritte in bilancio sulla base di un periodo di recuperabilità piuttosto lungo e di dubbia prevedibilità (come detto di 50 anni);
  2. lo stesso soggetto che al contrario voglia procedere all’annullamento del riconoscimento fiscale dei maggior valori seppur non rinunciando alla rivalutazione civilistica effettuata dovrà valutare l’impatto della fiscalità differita passiva sul “ritrovato” disallineamento civilistico e fiscale;
  3. sempre lo stesso soggetto potrebbe decidere di valutare l’annullamento sia degli effetti fiscali che degli effetti civilistici della rivalutazione effettuata. In questo caso, le riflessioni sono da riservare alle modalità di perseguimento di tale possibilità ovvero procedere ad una riapprovazione del bilancio 2020 o quanto piuttosto ad un cambio dei criteri di valutazione da porre in essere nel bilancio 2021;
  4. la possibilità di procedere al pagamento dell’integrazione delle imposte sostitutive - utili al ripristino di un piano di ammortamento fiscale in 18 anni - potrebbe determinare una riduzione delle riserve create a seguito della rivalutazione stessa.

Inoltre, in considerazione della modifica rilevante del maggior periodo di ammortamento, il legislatore introduce altresì alcune disposizioni di cautela affinché mediante operazioni di natura straordinaria non venga raggirata la norma di cui trattasi.

In particolare, viene previsto, da un parte che nel caso di cessione a titolo oneroso del marchio o dell’avviamento (solitamente rientranti in un perimetro ben più ampio in caso di trasferimento, e.g. cessioni d’azienda), di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore o nel caso di eliminazione dal complesso produttivo, l’eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento (i.e. i residuali “cinquantesimi”).

Dall’altra parte, inoltre, viene stabilito che per l’avente causa la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore, al netto dell’eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa (come detto in precedenza), è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento. Ciò impone, pertanto, l’ulteriore avvertenza per le parti coinvolte in una delle possibili casistiche relative ai trasferimenti di tali beni immateriali, di tenere tracciare con adeguata documentazione della natura fiscale dei suddetti beni.

È altrettanto importante sottolineare che le rivalutazioni e/o i riallineamenti effettuati sui beni diversi dal marchio e dell’avviamento continueranno a godere del regime preferenziale stabilito ab origine dal Decreto Agosto. È importante ricordare altresì che il legislatore ha esteso la possibilità di procedere alla rivalutazione dei beni d’impresa – con esclusiva finalità civilistica – anche nel Bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 (per i c.d. soggetti solari) con esclusivo riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente.

Concludendo, le modifiche apportate dalla Legge di Stabilità in materia di rivalutazione e riallineamento dei marchi e degli avviamenti d’impresa, impongono la necessità di implementare attente valutazioni mirate non solo a verificare le necessarie conseguenze fiscali ma soprattutto la gestione degli impatti contabili che in taluni casi potrebbero determinare effetti negativi sul risultato d’esercizio e sulla tenuta del patrimonio netto.

Tutto ciò in un contesto economico che non ha ancora ritrovato la sua reale via d’uscita dall’emergenza pandemica benché ad oggi le aspettative e le prospettive siano in forte miglioramento rispetto al precedente anno.

Le valutazioni di cui sopra devono necessariamente coinvolgere oltre ai principali attori interessati per “natura” (e.g. gli organi di controllo) alla corretta rappresentazione degli accadimenti economici in bilancio, anche le strategie che l’impresa stessa intenda perseguire nel medio-lungo periodo (e.g. la previsione della cessione di un ramo d’azienda al cui interno sono presenti avviamenti e/o marchi rivalutati e/o riallineati potrebbe indurre – in talune situazioni - l’abbandono delle precedenti opzioni fiscali).