article banner
IVA

Navigazione in alto mare e non imponibilità IVA

Con la recente R.M. 12 gennaio 2017, n. 2/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito delle importanti indicazioni sulla valenza d’attribuire all’espressione «navi adibite alla navigazione in alto mare» ai fini dell’applicazione del regime della non imponibilità Iva, così come disciplinato dall’art. 8bis, lett. a), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 [CFF · 6308a]. Si tratta dunque di precisazioni importanti per il settore della nautica che, seppur perfettamente condivisibili dal punto di vista teorico, creano da quello pratico diversi problemi di tipo operativo.

Nella R.M. 12 gennaio 2017, n. 2/E l’Amministrazione ha allineato le proprie posizioni a quelle della giurisprudenza europea, la quale riconosce la non imponibilità nel caso in cui le navi, oltre ad essere progettate per la navigazione d’alto mare, siano materialmente e prevalentemente impiegate oltre le 12 miglia nautiche dalla costa, distanza che per convenzione internazionale è considerata per la maggior parte dei Paesi il limite delle acque territoriali.

Infatti, l’Agenzia arriva alle seguenti conclusioni: «si ritiene che una nave possa considerarsi “adibita alla navigazione in alto mare” se, con riferimento all’anno precedente, ha effettuato in misura superiore al 70 per cento viaggi in alto mare (ovvero, oltre le 12 miglia marine). Tale condizione deve essere verificata per ciascun periodo d’imposta sulla base di documentazione ufficiale».

Nel prendere atto della posizione dell’Amministrazione finanziaria, si rileva come sia difficile, per gli operatori economici presso cui sono stati effettuati degli acquisti o commissionate delle prestazioni di servizi relativi ad una nave, comprendere se quest’ultima abbia compiuto nell’anno precedente viaggi in alto mare in misura superiore al 70% di quelli complessivamente realizzati nel periodo.

Per informazioni, contattate Mario Spera.

VAT
Navigazione in alto mare e non imponibilità IVA Leggi l'articolo (PDF)