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È attività economica lo sfruttamento di opere "pubbliche"

Simonetta La Grutta Simonetta La Grutta

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza del 2 giugno 2016, causa C-263/15, Lajver, ha dichiarato che costituisce attività economica, ai sensi dell’art. 9, par. 1 della direttiva 2006/112/CE, lo sfruttamento di opere dell’ingegneria rurale da parte di due società commerciali senza scopo di lucro. Non rileva, ai fini di tale qualificazione, che i lavori necessari per la realizzazione delle opere siano stati largamente finanziati con sovvenzioni pubbliche, né che l’introito generato consista in un canone di modesta entità.

 

Si ringrazia Eutekne per la gentile concessione dell’articolo.