
Le novità operative del 2025 rendono ancora più importante, per gruppi esteri e operatori internazionali, pianificare correttamente la registrazione IVA in Italia tramite rappresentante fiscale, soprattutto nei casi in cui sia necessaria l’iscrizione alla banca dati VIES.
I soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia possono trovarsi nella necessità di registrarsi ai fini IVA nel territorio dello Stato quando intendono effettuare operazioni rilevanti ai fini IVA in Italia.
In tali casi, uno degli strumenti previsti dalla normativa italiana è la nomina di un rappresentante fiscale ai sensi dell’art. 17, comma 3, del DPR 633/1972. Il rappresentante fiscale agisce sulla base di un mandato con rappresentanza e consente al soggetto estero di adempiere agli obblighi IVA e di esercitare i relativi diritti in Italia.
La nomina del rappresentante fiscale non modifica la natura di soggetto non residente del rappresentato e non incide, di per sé, sulla territorialità IVA delle operazioni effettuate. Essa consente tuttavia al soggetto estero di ottenere una partita IVA italiana e di gestire correttamente gli adempimenti connessi alle operazioni rilevanti nel territorio dello Stato.
Il tema assume particolare rilievo alla luce delle novità normative e operative introdotte in materia di rappresentanza fiscale. In particolare, l’art. 4 del D.Lgs. 13/2024 ha previsto specifici requisiti di onorabilità in capo al rappresentante fiscale e il rilascio di idonea garanzia in determinati casi; le relative disposizioni attuative sono state poi definite con il DM 9 dicembre 2024 e con i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate intervenuti nel 2025.
Una delle principali novità operative riguarda l’iscrizione alla banca dati VIES. Per i soggetti non residenti nell’Unione europea, né in uno Stato dello Spazio economico europeo, identificati in Italia tramite rappresentante fiscale, l’inclusione nel VIES è subordinata alla prestazione di idonea garanzia.
La garanzia può essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, oppure mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria. Il valore massimale minimo è pari a 50.000 euro e la durata minima è di 36 mesi decorrenti dalla data di consegna alla Direzione Provinciale competente dell’Agenzia delle Entrate.
Sul piano temporale, la garanzia deve essere presentata preventivamente alla richiesta di inclusione nel VIES per i soggetti già titolari di partita IVA italiana, oppure contestualmente alla dichiarazione di inizio attività qualora il soggetto estero non sia ancora registrato ai fini IVA in Italia.
Resta inoltre centrale la corretta predisposizione del mandato di rappresentanza fiscale, che deve rispettare specifici requisiti formali, nonché la compilazione del modello AA7/10 per l’attribuzione della partita IVA italiana al soggetto non residente.
La procedura richiede quindi un’attenta valutazione preliminare delle operazioni che il soggetto estero intende effettuare in Italia, della necessità di operare in ambito intracomunitario e degli adempimenti documentali richiesti dall’Amministrazione finanziaria.
Una pianificazione non corretta può comportare ritardi nell’avvio dell’operatività italiana, criticità nell’iscrizione al VIES e difficoltà nella gestione degli adempimenti IVA successivi, incluse fatturazione, liquidazioni periodiche e dichiarazione IVA annuale.
Per questo motivo, alla luce delle novità operative del 2025, gruppi esteri e operatori internazionali che intendono svolgere attività rilevanti ai fini IVA in Italia dovrebbero valutare tempestivamente la necessità di registrarsi nel territorio dello Stato e di strutturare correttamente la procedura di nomina del rappresentante fiscale.
In tale ambito, un’assistenza specialistica può supportare il soggetto estero sia nella fase di analisi preliminare dei flussi IVA, sia nella successiva gestione della procedura di registrazione, dell’eventuale iscrizione al VIES e degli adempimenti connessi all’operatività in Italia.