M&A 2026: asset deal indiretto sotto la lente del Fisco

Tax

Di: Mattia Tencalla

Dalla perimetrazione del deal alla scelta della struttura

Nelle operazioni di M&A, la scelta tra share deal e asset deal dipende anzitutto dal perimetro industriale e negoziale. L’acquirente può essere interessato all’intera società, acquisendone le partecipazioni, oppure a una specifica business unit, escludendo, ad esempio, immobili o attività non strategiche. In quest’ultimo caso, è frequente conferire il ramo concordato in una NewCo e cederne successivamente le quote.

Definito il perimetro, la variabile fiscale diventa determinante. Share deal e asset deal producono effetti diversi sul carico fiscale delle parti e sul rischio fiscale pregresso. Nel 2026, alle differenze strutturali si aggiungono prassi procedurali e trend di accertamento che incidono sulla struttura e sui tempi dei deals realizzati mediante conferimento in NewCo e successiva cessione delle partecipazioni.

Share deal vs. conferimento in NewCo e cessione delle quote: gli effetti fiscali

Nello share deal, se il venditore è una persona fisica residente in Italia che non agisce in regime d’impresa, la plusvalenza è ordinariamente tassata al 26%. In alternativa, ricorrendone le condizioni, il costo fiscale della partecipazione può essere rideterminato mediante un’imposta sostitutiva pari, dal 2026, al 21% del valore rivalutato. Se il seller è una società di capitali italiana, la plusvalenza è generalmente soggetta a IRES al 24%; in presenza dei requisiti della participation exemption (PEX), il 95% è esente, con imposizione effettiva dell’1,2%.

Per il buyer, l’acquisto delle quote comporta l’acquisizione dell’intera storia fiscale della target, incluse le passività potenziali dei periodi ancora accertabili. 

Tra le possibili strutture di asset deal, il conferimento del ramo in NewCo seguito dalla cessione delle relative quote è particolarmente diffuso nella prassi professionale. Il conferimento avviene generalmente in neutralità fiscale e la successiva cessione, se ricorrono i requisiti PEX, può beneficiare dell’imposizione effettiva dell’1,2%. Il corrispettivo resta tuttavia nella società conferente e non affluisce direttamente ai soci della stessa, profilo rilevante alla luce degli orientamenti dell’Amministrazione finanziaria.

Per il buyer, l’acquisto della NewCo consente di circoscrivere meglio il rischio fiscale storico. Assume particolare importanza il certificato previsto dall’articolo 14 del D.Lgs. n. 472/1997, che delimita la responsabilità connessa al ramo alle passività risultanti dalle contestazioni in corso o già definite e non soddisfatte. Il rischio diventa così più conoscibile e governabile rispetto all’acquisto della target storica.

Asset deal indiretto tramite NewCo: novità operative e nuovi fronti di accertamento

Una prima novità riguarda la richiesta del certificato ex articolo 14, che deve ora essere cofirmata dalla conferente e dalla conferitaria. In base all’interpretazione dell’Amministrazione finanziaria, resta fermo il principio, già applicabile in precedenza, secondo cui il certificato deve essere emesso prima del trasferimento del ramo affinché produca effetti liberatori. La NewCo deve quindi essere costituita prima del conferimento, così da poter presentare l’istanza. Occorre poi attendere il rilascio del certificato, per il quale l’Ufficio dispone di 40 giorni, e coordinare il deal con il decorso del termine. Una richiesta successiva al conferimento rischia di non produrre effetti liberatori.

La conseguenza è concreta: signing, costituzione della NewCo, richiesta del certificato, conferimento e closing richiedono un’adeguata pianificazione. Lo step plan deve incorporare sin dall’inizio questa sequenza e i tempi dell’Amministrazione finanziaria.

Un secondo profilo riguarda la conferente che, dopo il conferimento e la cessione delle quote della NewCo, mantiene il corrispettivo tassato tramite PEX all’1,2%, trasformandosi talvolta in una holding statica. L’Atto di indirizzo del MEF del 27 febbraio 2025 ha incluso tra i potenziali vantaggi fiscali indebiti anche i differimenti d’imposizione non meramente temporanei. Su tale base, gli Uffici stanno esaminando i casi in cui la liquidità rimane nella conferente senza un concreto progetto imprenditoriale o viene investita in strumenti finanziari che avrebbero potuto essere acquistati direttamente dai soci della stessa, contestando la mancata applicazione dell’aliquota del 26% altrimenti applicabile in caso di soci persone fisiche.

Il mantenimento del corrispettivo nella holding non è di per sé abusivo, né esiste un obbligo di immediata distribuzione. L’approccio degli Uffici appare quindi censurabile. Nel contesto attuale, tuttavia, il rischio aumenta quando il rinvio della tassazione diventa potenzialmente sine die e non è sostenuto da ragioni extrafiscali concrete e documentabili, quali acquisizioni, investimenti industriali, sviluppo di nuove attività o gestione attiva del patrimonio. La sostenibilità del regime PEX deve pertanto essere valutata insieme alla destinazione delle risorse.

Un terzo fronte interessa il conferimento del ramo in NewCo seguito dalla cessione delle quote e dalla successiva fusione della NewCo nell’acquirente. L’articolo 176, comma 3, del TUIR riconosce, ai fini delle imposte sui redditi, la legittimità del conferimento seguito dalla cessione della partecipazione in regime PEX. Tuttavia, nella recente attività di accertamento abbiamo riscontrato che l’eventuale successiva fusione può essere valorizzata dal fisco per sostenere che la sequenza abbia prodotto unitariamente gli effetti di una cessione diretta d’azienda.

L’Ufficio può quindi tentare di riqualificare l’operazione ai fini dell’imposta di registro, applicando l’aliquota del 3% prevista per il trasferimento del ramo, anziché le imposte fisse sui singoli atti societari. Esempi di avvisi di liquidazione notificati nel 2026 a contribuenti italiani mostrano che il rischio non è più soltanto teorico, sebbene la tesi resti discutibile alla luce della disciplina dell’imposta di registro e dell’abuso del diritto.

Conclusioni

La struttura di un’operazione di M&A deve continuare a essere guidata dalle esigenze industriali, finanziarie e negoziali delle parti. La pianificazione fiscale deve però affiancarle sin dall’inizio, soprattutto nei deal realizzati mediante conferimento di ramo in NewCo e successiva cessione delle quote.

Nel 2026 non basta confrontare il carico fiscale delle alternative. Occorre gestire la procedura per il certificato ex articolo 14, coordinare i passaggi del closing e documentare la sostanza economica dell’operazione. Dal lato buyer, una particolare attenzione va riservata alle eventuali fusioni successive; dal lato seller, alle finalità e alle modalità di reinvestimento del corrispettivo. Una struttura fiscalmente efficiente resta possibile, ma richiede integrazione tra business plan, step plan contrattuale e gestione preventiva del rischio tributario.