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Detassazione Covid anche senza denaro

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Detassazione Covid, l'agevolazione non richiede un riconoscimento monetario: dopo la Corte di giustizia tributaria di Venezia (sentenza 580/2026), anche i giudici di primo grado di Padova (sentenza 354/2026) hanno individuato il corretto perimetro dell'agevolazione prevista dall'articolo 10-bis del dl 137/2020.

Le decisioni riguardano molteplici misure, cassa integrazione in deroga, rivalutazione dei beni d'impresa e sgravi contributivi, e valorizzano la sostanza economica del beneficio, anziché la forma con cui è stato concesso. L'articolo 10-bis esclude dalla base imponibile Ires e Irap i contributi e le indennità «di qualsiasi natura» erogati eccezionalmente in relazione al Covid-19, indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione. Ciò per impedire che il prelievo fiscale riduca il valore degli interventi messi in campo per sostenere imprese e occupazione. Il nodo, però, è tutto nel significato da attribuire alle parole «contributi e indennità». 

L'Agenzia delle entrate ha dato una lettura restrittiva e con la risposta 366/2023 ha escluso dal beneficio la cassa integrazione Covid e le garanzie statali sui finanziamenti, suscitando anche le perplessità di Assonime. Con le risposte 458 e 459 dello stesso anno ha poi negato la detassazione alla Decontribuzione Sud, qualificandola come una riduzione temporanea e parziale dell'aliquota contributiva datoriale, anziché come un contributo o un'indennità.

Per i giudici veneti invece, l'articolo 10-bis opera in termini oggettivi: ciò che conta è che il vantaggio economico sia riconducibile all'emergenza, a prescindere dalla tecnica con cui è stato attribuito. L'amministrazione finanziaria non può dunque introdurre per via interpretativa restrizioni non desumibili dal dato normativo, dalla ratio della disposizione o dal contesto sistematico. Il passaggio è decisivo soprattutto con riferimento alla cassa integrazione e alla rivalutazione. Nessuna delle due misure comporta necessariamente un trasferimento diretto di risorse finanziarie all'impresa; tuttavia entrambe sono state concepite per assicurare un concreto vantaggio economico. Limitare la detassazione alle sole erogazioni monetarie finirebbe così per negare che il sostegno pubblico possa manifestarsi anche mediante la riduzione o l'assorbimento di costi e oneri dell'impresa. La medesima impostazione può avere effetti più ampi. Dovrà essere verificata caso per caso, ma gli argomenti utilizzati dai collegi possono interessare la Decontribuzione Sud, i finanziamenti assistiti da garanzia Sace o del Mediocredito centrale e, più in generale, gli strumenti con cui lo Stato ha attribuito un vantaggio senza erogare direttamente denaro. 

Il contenzioso è stato seguito dagli avvocati Marco Pane e Astrid Durand, sotto la supervisione del partner Paolo Besio di Grant Thornton Italy, in coordinamento con Marco Bertetti e l'avvocato Filippo Gavatta.