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Crisi da sovraindebitamento: le nuove procedure

Gabriele Felici Gabriele Felici

Legalmente - 7 Aprile 

Il Decreto Legislativo approvato a inizio anno riforma sia la legge fallimentare per la crisi d’impresa, sia alcune procedure della legge n. 3 del 2012, riguardanti il sovraindebitamento dei consumatori, delle famiglie e di tutti quei soggetti classificati ‘non fallibili’, che versano in situazioni di perdurante squilibrio e che sono oberati da obbligazioni cui non riescono a fare fronte.

Il 14 febbraio 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza - spiega Gabriele Felici. Tale nuovo codice costituisce l’approdo di un lungo iter riformatore della legge fallimentare e rappresenta un profondo mutamento dell’intero approccio alla crisi d’impresa e del consumatore, andando a riformare completamente - dopo 77 anni - le procedure concorsuali ed includendo, con alcune importanti modificazioni, quelle introdotte dalla disciplina sulla composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3.

L’entrata in vigore delle nuove norme si perfezionerà decorsi 18 mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e pertanto il 15 agosto 2020. Il suddetto codice ha ridefinito alcune nozioni fondamentali, quali quella di crisi, di insolvenza, di sovraindebitamento e di consumatore. Il sovraindebitamento, in particolare, è definito come lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore o del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie.

Le principali novità

Tra le principali novità, la previsione delle cosiddette ‘procedure familiari’ che contempla sia la situazione in cui diversi soggetti conviventi risultino sovraidebitati, sia la situazione in cui il sovraindebitamento sia tale a seguito di fatti che abbiano un’origine comune, consentendo la possibilità di presentare un unico progetto di risoluzione.

Sempre in tema di novità rientra la previsione che il debitore persona fisica che risulti meritevole e che non sia in grado di fornire alcuna utilità diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione solo per una volta; si tratta del cosiddetto ‘colpo di spugna’ o ‘fresh start’.

Un’ulteriore novità prevede che il debito dipendente dal mutuo ipotecario acceso per l’acquisto dell’abitazione principale può essere escluso ai fini della ristrutturazione, dai debiti complessivi in capo al sovraindebitato, garantendo quindi un più facile accesso alle procedure di sovraindebitamento del consumatore e la possibilità di mantenere salva la propria abitazione.

È stato infine introdotto un ampliamento della responsabilità per i creditori: colui che ha aggravato colpevolmente la situazione del sovraindebitato è sanzionabile in quanto non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.