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VAT Alert

Decreto fiscale: novità IVA

Simonetta La Grutta Simonetta La Grutta

Il decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 (“Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”) contiene una serie di provvedimenti diretti ad attuare la cosiddetta “pacificazione fiscale” attraverso: i) definizioni agevolate di atti e procedimenti; ii) regolarizzazione di taluni adempimenti; iii) dichiarazione integrativa speciale.

Accanto a queste misure, sono state introdotte altre disposizioni di natura fiscale che, per quanto concerne l’IVA, sono di seguito illustrate e riguardano principalmente semplificazioni in materia di fatturazione e connessi adempimenti, trasmissione telematica dei corrispettivi ed estensione dell’attuazione dell’istituto del Gruppo IVA.

Le modifiche sono entrate in vigore il 24 ottobre 2018, salvo che non sia stato espressamente previsto un termine diverso, come di seguito rappresentato.

Fatturazione elettronica

Il DL 119/2018 adegua le disposizioni che hanno introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2019 (art. 1, comma 6 DL n. 127/2015) alla decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del 16 aprile 2018, con la quale l’Italia è stata autorizzata all’uso generalizzato del documento elettronico, specificando che l’obbligo sussiste solo per i soggetti stabiliti nello Stato e non anche per i soggetti esteri identificati ai fini IVA in Italia.

La modifica dà attuazione a quanto anticipato in merito dall’Agenzia delle entrate con Circolare n. 13/2018.

Sono, inoltre, introdotte nuove disposizioni, volte a ridurre gli effetti sanzionatori delle disposizioni in materia, prendendo atto delle difficoltà che potrebbe incontrare la vasta platea dei soggetti coinvolti in relazione al necessario adeguamento tecnologico degli ERP e alle connesse difficoltà organizzative.

A questo fine, fino al 30 giugno del 2019, ossia per il primo semestre di efficacia della norma, è previsto che non si applicano sanzioni, qualora la fattura elettronica sia emessa tardivamente, ma entro il termine “di effettuazione della liquidazione periodica” dell’IVA (mensile o trimestrale), di modo che detta fattura possa concorrere alla liquidazione di periodo senza causare ricadute penalizzanti per l’Erario.

Qualora, invece, la fattura sia emessa oltre il suddetto termine, ma entro quello di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo, la sanzione è ridotta al 20%. Oltre tale termine, si applicano le sanzioni nella misura ordinaria.

La riduzione dell’impianto sanzionatorio, come si legge nel dossier relativo all’Atto Senato 886 (Disegno di Legge di conversione del DL fiscale), riguarda anche i cessionari e committenti che abbiano acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura ovvero non abbiano proceduto alla regolarizzazione della mancata ricezione del citato documento elettronico secondo le previsioni dell’art. 6, comma 8 del D.Lgs 471/97.

Fatturazione delle operazioni

Con decorrenza 1° luglio 2019, le fatture (cfr. art. 11 del decreto in commento) potranno essere emesse entro 10 giorni dall'effettuazione delle operazioni (cessioni di beni o prestazioni di servizi); in tal caso, tuttavia, nella fattura dovrà essere indicata anche la data di effettuazione dell’operazione (oltre a quella di emissione della stessa).

L’obbligo non sussiste per chi emette la fattura nello stesso giorno di effettuazione dell'operazione. In ogni caso, la dilazione del termine di emissione della fattura non ha ricadute sulla disciplina dell'esigibilità dell'imposta e della liquidazione dell’IVA.

Il nuovo termine opererà sia per le fatture cartacee che per le fatture elettroniche; queste ultime si considereranno regolarmente emesse se risulteranno trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione.

Annotazione delle fatture emesse e registrazione degli acquisti

L’art. 12 del DL n. 119/2018 introduce un termine unificato per l’annotazione delle fatture che riguarda sia le fatture immediate che quelle differite, consentendo l’annotazione in apposito registro (in linea di principio registro delle fatture emesse) entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, ma con riferimento a quest’ultimo mese; in tal modo, non viene intaccato il termine per la liquidazione dell’imposta.

Per le fatture relative alle operazioni cosiddette “triangolari interne” (cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente), l’annotazione nel registro delle fatture emesse deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento a quest’ultimo mese.

È introdotta, inoltre, una semplificazione in tema di registrazione degli acquisti. Detta semplificazione, prevista dall’art. 13 del decreto, riguarda l’abrogazione dell’obbligo di numerazione progressiva delle fatture di acquisto e delle bollette doganali d’importazione relative all’esercizio di attività economica. Nel dossier relativo all’AS 886 è specificato che, per le fatture elettroniche, l’adempimento di numerazione è automaticamente assolto, attesa “la natura non modificabile del documento elettronico inviato tramite Sistema di Interscambio”.

Detrazione dell’IVA

Tenuto conto dei nuovi termini di emissione della fattura, allo scopo di non creare pregiudizi al cessionario/committente, che si troverebbe costretto a detrarre l’imposta solo dopo essere entrato in possesso della fattura (e quindi in un periodo successivo), l’art. 14 del DL n. 119/2018 dà la possibilità al soggetto passivo di poter detrarre l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione di acquisto, purché i relativi documenti siano stati “ricevuti e annotati” entro il giorno 15 dello stesso mese in cui è effettuata la liquidazione.

Questa possibilità, tuttavia, non è consentita per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.

Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

L’art. 17 del DL n. 119/2018 dispone modifiche in tema di memorizzazione elettronica dei corrispettivi e trasmissione telematica dei relativi dati all’Agenzia delle entrate.

In particolare, dal 1° gennaio 2020, diventa obbligatoria la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri per i soggetti (commercianti al minuto) di cui all’art. 22 del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972. Questo adempimento diventa sostitutivo degli obblighi di registrazione di cui all’art. 24 del citato DPR n. 633 del 1972.

Esoneri e deroghe

Per i soggetti con un volume d’affari annuo superiore ad euro 400.000, l’adempimento decorre dal 1° luglio 2019. Tuttavia, in relazione a peculiarità dell’attività esercitata, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere stabiliti specifici esoneri dai predetti adempimenti.

Sono, altresì, previste talune deroghe per le operazioni di commercio al minuto (di cui al citato art. 22 del DPR n. 633 del 1972), effettuate nelle zone individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Tali operazioni, in luogo degli adempimenti telematici suddetti, potranno essere documentate tramite rilascio di ricevuta fiscale ovvero di scontrino fiscale.

Anche per le cessioni di farmaci sono previste agevolazioni, consistenti nel fatto che i soggetti obbligati all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata) possano adempiere il suddetto obbligo di memorizzazione elettronica dei corrispettivi e trasmissione telematica dei relativi dati all’Agenzia delle entrate, mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria.

Per venire incontro alle esigenze dei soggetti passivi IVA, è prevista, poi, la concessione di un contributo, negli anni 2019 e 2020, per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati.

Infine l’art. 18 del DL n. 119/2018 prevede il rinvio al 1° gennaio 2020 del termine di decorrenza della lotteria nazionale dei corrispettivi, di cui all’art. 1, comma 540, della legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017).

Ampliamento del Gruppo IVA

L’art. 20 del decreto dispone che al Gruppo IVA possano accedere anche i partecipanti al Gruppo Bancario Cooperativo, per i quali il requisito del vincolo finanziario si considera sussistente di diritto. Attesa la peculiarità del Gruppo Bancario Cooperativo, il contratto di coesione (secondo quanto indicato nella relazione illustrativa dell’AS n. 886) configurerebbe una situazione assimilabile al controllo, come definito dal codice civile. La società capogruppo assumerebbe la qualifica di Rappresentante di Gruppo.

In ragione della tempistica di emanazione della norma è, infine, previsto che, per l'anno 2019, la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA da parte dei partecipanti ad un Gruppo Bancario Cooperativo, ha effetto se presentata entro il 31 dicembre 2018, sempreché a tale data sia stato sottoscritto il contratto di coesione di cui al comma 3 dell'articolo 37-bis del Testo Unico Bancario.