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Tax Alert

Decreto fiscale: definizione agevolata liti tributarie

Giulio Tedeschi Giulio Tedeschi

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è entrato in vigore, con decorrenza 24 ottobre 2018, il Decreto Legge n. 119/2018, che reca “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”.

Il D.L. introduce diverse ipotesi che consentono la regolarizzazione di violazioni fiscali (ma anche contributive), con risparmi in termini di sanzioni, interessi e, in alcuni casi, anche di imposta, mutevoli a seconda dello specifico strumento azionato dal contribuente. Si sintetizzano di seguito alcune delle principali novità.

Atti del procedimento di accertamento (art. 2)

Sarà possibile regolarizzare tutte le contestazioni (non è consentita la regolarizzazione parziale) contenute nei P.V.C. consegnati entro il 24 ottobre mediante la presentazione di dichiarazioni integrative ed il versamento degli importi dovuti a titolo di imposta (con stralcio di sanzioni ed interessi).

Trattasi di strumento che si affianca e non sostituisce il c.d. ravvedimento al P.V.C., essendo con quest’ultimo sempre possibile regolarizzare solo alcune delle contestazioni contenute, ma col versamento, oltre dell’imposta, anche delle sanzioni (in misura ridotta ad 1/5) e degli interessi legali.

Sarà altresì possibile definire, sempre con stralcio di sanzioni ed interessi, gli inviti al contraddittorio (sempre che contengano una pretesa tributaria definita) e gli atti impositivi notificati dall’autorità fiscale alla data di entrata in vigore del Decreto, che non siano stati impugnati e per i quali, sempre alla data di entrata in vigore del Decreto, pendano i termini per la impugnazione.

Lo stralcio delle sanzioni e degli interessi è altresì previsto per quei contribuenti che, alla data di entrata in vigore del Decreto, avessero già sottoscritto un atto di accertamento con adesione senza aver pagato la prima o unica rata.

Carichi affidati all'agente della riscossione (art. 3)

Viene prevista un’ulteriore riapertura della c.d. “rottamazione” delle cartelle, per sanare gli importi affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

In questo caso, fatte salve alcune fattispecie tassativamente previste dal Decreto, sarà consentito regolarizzare le violazioni pagando imposte ed interessi da ritardata iscrizione a ruolo (con stralcio di sanzioni ed interessi di mora).

Controversie tributarie (art. 6)

È prevista poi la facoltà di definire le liti tributarie pendenti fino al giudizio in Cassazione.

L’agevolazione si applica ai ricorsi notificati alle controparti entro la data di entrata in vigore del Decreto e consentirà di definire il contenzioso tributario pagando la sola imposta (senza sanzioni e interessi), ma con alcune eccezioni.

Se, infatti, il contribuente è risultato vittorioso nel primo grado di giudizio, sarà concesso un ulteriore sconto pari al 50% dell’imposta.

Se il contribuente ha vinto nel secondo grado di giudizio, la causa potrà essere definita con uno sconto dell’80% sull’imposta (fermo restando, in tutti questi casi, lo stralcio di sanzioni ed interessi).

Dichiarazione integrativa speciale (art. 9)

Vi è, infine, un’ulteriore misura che, pur in assenza di contestazioni da parte dell’erario, consentirà la regolarizzazione delle infedeltà (ma non delle omissioni) dichiarative per gli anni dal 2013 al 2016 che rilevano ai fini delle imposte sui redditi, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e contributi previdenziali, dell’IRAP e dell’IVA.

In linea generale, presentando una dichiarazione integrativa della dichiarazione originaria, per ciascun periodo di imposta, sarà possibile far emergere e regolarizzare imponibili fino al 30% di quanto originariamente dichiarato, con un tetto massimo pari ad Euro 100 mila.

Su detto maggiore imponibile dovrà essere versata un’imposta sostitutiva con aliquota pari al 20%.

Trattandosi di un Decreto-Legge, il testo potrà subire modifiche durante l’iter parlamentare per la conversione in Legge.

Sarà nostra cura fornire gli aggiornamenti di dettaglio una volta intervenuta l’approvazione definitiva del provvedimento.

Per ulteriori informazioni contattate Giulio Tedeschi, Christian Siccardi o Alessandro Foderà.