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PMI

Credito di imposta per le quotazioni delle PMI

Sante Maiolica Sante Maiolica

Quando un advisor finanziario presenta ai propri clienti le strategie da implementare per finanziare lo sviluppo dell’azienda, alla proposta “Quotazione in Borsa” si sente obiettare: “costa troppo”!

Infatti, soprattutto per le PMI, l’incidenza degli oneri di advisory rischia di diventare un forte deterrente, rendendo l’opzione del pubblico mercato meno invitante rispetto alle soluzioni offerte da banche e fondi di private equity.

Un mercato dei capitali molto “private” e poco “public”, tuttavia, non è mai un bene, sia per il sistema competitivo in generale, sia per il fatto che, alla lunga, rischia di inficiare lo stesso “private” che, come noto, vede nel “public” una delle forme di way out preferite.

Una soluzione interessante, tuttavia, sembra stia arrivando dal legislatore che, attraverso il decreto del Mise del 23 aprile 2018 ha reso operativo il credito di imposta introdotto dalla manovra di bilancio per l’anno 2018, pari al 50% dei costi di consulenza (nessuna forma esclusa) sostenuti dalle PMI proprio per quotarsi in Borsa.

Il bonus fiscale è valido per tutte le tipologie di quotazione, con o senza aumento di capitale, e ha un tetto massimo è di 500mila Euro per ciascuna impresa richiedente.

Ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Il decreto ministeriale ha dato attuazione all’incentivo fiscale recato dai commi 89-92 della legge n. 205/2017, definendo le modalità e i criteri di riconoscimento del tax credit.

I beneficiari del credito di imposta sono le imprese qualificabili come PMI ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE (ossia quelle che impiegano non più di 250 dipendenti e il cui bilancio non supera i 50 milioni di euro di ricavi o i 43 milioni di euro di attivo patrimoniale).

Possono richiedere il bonus le PMI che sostengono, a decorrere dal 1° gennaio 2018, costi di consulenza allo scopo di ottenere, entro il 31 dicembre 2020, l’ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’UE. L’agevolazione viene concessa soltanto se il processo di quotazione va a buon fine entro il 2020.

Tra le spese ammissibili al credito di imposta, rientrano quelle per servizi resi da consulenti esterni in materia legale, fiscale, contrattuale, ma anche legati alla comunicazione e alla pubblicità. Tali spese sono tuttavia escluse laddove i servizi di consulenza siano svolti internamente all’azienda o comunque da soggetti giuridici collegati all’impresa.

Il credito d’imposta può essere riconosciuto, fino a un importo massimo di 500.000 Euro, nella misura del 50% dei costi complessivamente sostenuti per le attività agevolabili a decorrere dal 1° gennaio 2018 fino alla data in cui si ottiene la quotazione (comunque entro il 31 dicembre 2020).

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, le PMI interessate devono inoltrare, in via telematica, all’indirizzo di posta elettronica certificata dgpicpmi.div05@pec.mise.gov.it, nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell’anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell’anno successivo, un’apposita istanza formulata secondo lo schema allegato al D.M.

Scarica il modulo (PDF) [ 172 kb ]

Il Mise ha stanziato 80 milioni di Euro, un plafond sufficiente a garantire la fruizione del bonus ad almeno 160 PMI che decidono di intraprendere la strada della quotazione.

Quotazione PMI
Domanda per ottenere il credito d'imposta Scarica il modulo (PDF) [245 KB]

Aggiornamento

Dal 1 ottobre è iniziato l’invio delle domande per la concessione del credito di imposta che scadrà il prossimo 31 marzo 2019.

Nella domanda si ricorda che deve anche essere contenuta attestazione dell’effettività del sostenimento dei costi e dell’ammissibilità degli stessi, rilasciata dal presidente del collegio sindacale o da un revisore legale o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

La procedura si conclude con la risposta da parte della Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le PMI del Mise, che, entro trenta giorni dal termine ultimo previsto per l’invio delle istanze (31 marzo), comunica il riconoscimento e l’importo effettivamente spettante o il diniego.