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IVA

Abolito lo split payment per i professionisti

L’istituto della scissione dei pagamenti (anche split payment) è stato introdotto nella disciplina IVA dall’art. 1, comma. 629, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, con decorrenza da 1° gennaio 2015. Nella sua versione originale e fino al 1° luglio 2017, lo split payment non ha interessato i professionisti e gli altri soggetti per i quali veniva applicata la ritenuta alla fonte; a tal fine, infatti, il comma 2 dell’originario art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 escludeva dal meccanismo “i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute a titolo d’imposta sul reddito”.

Successivamente, il D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (c.d. manovrina) nell’ampliare la platea dei soggetti cui si applica la scissione dei pagamenti, soppresse il citato comma 2, facendo così rientrare anche i professionisti e gli altri soggetti a ritenuta in tale modalità comportamentale, a partire dalle fatture emesse dal 1° luglio 2017.

Ora, il nuovo esecutivo, con il D.L. 12 luglio 2018, n. 87, “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, comunemente denominato “Decreto Dignità”, con l’art. 12 rivisita quanto fatto dal precedente governo e reintroduce l’esclusione del meccanismo per le fatture relative ai compensi dei professionisti, emesse “successivamente alla data di entrata in vigore” del Decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2018, la cui entrata in vigore è stata fissata al giorno successivo a quello della sua pubblicazione (cfr. art. 15).

Nella relazione illustrativa del provvedimento non viene sufficientemente chiarito il motivo della scelta, precisandosi solo che l’art. 12 del Decreto £prevede l’abolizione del cosiddetto ‘split payment’ per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto ai sensi dell’art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973”.

Pertanto, a partire dal 15 luglio 2018 (giorno successivo alla entrata in vigore del provvedimento), i professionisti devono emettere (nei confronti dei soggetti elencati nell’art. 17-ter del D.P.R. n. 366/1972) le fatture secondo le normali procedure ed esporre l’IVA, ovviamente se dovuta, in relazione alla realizzazione di operazioni imponibili ad IVA.

È appena il caso di ricordare, inoltre, che l’art. 11 del Decreto Dignità ha previsto nuovi termini per l’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute.

Per maggiorni informazioni, contattate Mario Spera.