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Posticipo termini contenuti nell’art. 106 del Cura Italia

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L’art.1 comma 3 lett. a) del D.L. n. 125/2020 ha stabilito che i termini previsti dalle disposizioni legislative elencate all’interno dell’allegato 1 del D.L. n. 83/2020 sono prorogati al 31 dicembre 2020.

Tra le varie disposizioni oggetto della succitata postergazione dei termini vi rientrano anche le norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti previste dall’art. 106 del D.L. n. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia).

Ricordiamo nel seguito e per punti le maggiori misure agevolative contemplate dalla norma.

  1. Possibilità per le società di poter convocare l’assemblea ordinaria nel più ampio termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, anche in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364 e 2478-bis c.c. o alle diverse disposizioni statutarie. Con specifica Nota del 18 marzo 2020, Assonime era intervenuta sul tema affermando che il ricorso al più ampio termine:
    - non deve essere motivato da parte della società ovvero non deve essere adottato specificatamente dall’organo gestorio;
    - dovrebbe essere riferito alla data di prima convocazione dell’assemblea, fornendo, pertanto, l’ulteriore dilazione dei 30 giorni in caso di prima convocazione andata deserta.

  2. Ricorso a strumenti quali il voto per corrispondenza o in via elettronica e la partecipazione in assemblea con mezzi di telecomunicazione – prevedibili in fase di convocazione – anche in deroga alle vigenti disposizioni statutarie.

    Di conseguenza viene meno la necessità della presenza nel medesimo luogo, ove previsti, del presidente, del segretario o del notaio. Infatti, come specificato dalla massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano e come ribadito da Assonime nella Nota sopracitata la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, compreso il presidente, essendo sufficiente che nel luogo indicato nell’avviso di convocazione si trovi il segretario verbalizzante o il notaio.

  3. Possibilità per le s.r.l. di prevedere il voto mediante consultazione scritta o per consenso espresso scritto anche in deroga all’art. 2479 del codice civile e allo statuto.

  4. Possibilità, con riferimento alle assemblee convocate entro il 31 Dicembre 2020 dalle Spa quotate o le cui azioni siano ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, dalle Spa con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, dalle banche popolari e dalle banche di credito cooperativo, nonché dalle società cooperative e dalle società mutue assicuratrici, che l’avviso di convocazione possa prevedere la partecipazione all’assemblea solo mediante il rilascio di una delega a un rappresentante designato.