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Imprese, fabbricati industriali e incremento ammortamento

La legge di Bilancio (L. n. 197/2022) ai commi 65 e ss. dell’art.1 ha previsto per le imprese operanti nei settori del commercio di prodotti di consumo al dettaglio la possibilità di incrementare il limite di deducibilità correlato alle quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali.

Tali beni, pertanto, saranno deducibili nel limite del 6% del loro costo (e non più del 3%). 

Rientrano nel perimetro applicativo della norma le imprese destinate al commercio di beni al dettaglio quali beni alimentari e non (compresi i grandi magazzini), tabacco ed elettronica. Nello specifico si tratta di quelle attività contraddistinte dai seguenti codici ATECO:

47.11.10 (Ipermercati); 47.11.20 (Supermercati); 47.11.30 (Discount di alimentari); 47.11.40 (Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari); 47.11.50 (Commercio al dettaglio di prodotti surgelati); 47.19.10 (Grandi magazzini); 47.19.20 (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici); 47.19.90 (Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari); 47.21 (Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati); 47.22 (Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati); 47.23 (Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati); 47.24 (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati); 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati); 47.26 (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati); 47.29 (Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati).

In aggiunta è stato previsto che possono beneficiare di tale agevolazione anche le società immobiliari di gestione aderenti ad un consolidato fiscale in relazione ai fabbricati concessi in locazione a imprese - aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo - operanti nei settori di cui sopra indicati.

Salvo diverse indicazioni, restano confermate le regole dettate dall’articolo 102 del TUIR, oltre che il rispetto dei principi contabili e il principio di previa imputazione a conto economico di cui all’art.109 comma 4 del TUIR.

Un provvedimento da parte dell’Agenzia delle Entrate dovrà adottare le disposizioni attuative entro il 1° Marzo p.v..

Si segnala infine che le novità in esame si applicano a partire dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2023 e per i 4 periodi d’imposta successivi (i.e. dal 2023 al 2027 per i soggetti solari).