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Decreto Sostegni – DL 22 marzo 2021 n. 41

Premessa

Il decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (cd. Decreto “Sostegni”), ha introdotto, tra le altre misure, un nuovo contributo a fondo perduto per imprese e professionisti, ha prorogato la messa a disposizione da parte dell’Agenzia delle entrate delle Li.pe e registri IVA precompilati, ha sospeso i termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione ed ha previsto lo stralcio delle cartelle esattoriali fino a 5.000 euro.

Vengono, inoltre introdotte misure volte alla definizione agevolata avvisi bonari ricevuti da titolari di partita IVA che nel 2020 hanno subito una riduzione di fatturato e viene ulteriormente sospesa la compensazione, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali, tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo.

Contributo a fondo perduto

La prima misura, in ordine di articolato normativo (articolo 1) è il contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici, titolari di partita IVA che svolgono attività di impresa, arte o professione o producono redito agrario. Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario nonché ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto, ossia nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi del 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto a quello del 2019; si precisa che ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma.

Per il calcolo del contributo, i contribuenti sono divisi in cinque classi sulla base del valore dei ricavi o dei compensi del 2019, a ciascuna classe di applica una percentuale decrescente rispetto ai ricavi e ai compensi percepiti nel 2019. L’ammontare del contributo è quindi pari all’importo ottenuto applicando la suddetta percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi del 2020 e quello del 2019 come segue:

  • 60% per i soggetti con ricavi e compensi del 2019 non superiori a 100 mila euro;
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi del 2019 superiori a 100 mila euro e fino a 400 mila euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi del 2019 superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro;
  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi del 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi del 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media di cui sopra, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA. Inoltre, per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020, l’importo del contributo non può essere superiore a 150 mila euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Una novità di rilievo rispetto alle precedenti misure di sostegno, il beneficio è riconosciuto, a scelta irrevocabile del contribuente, sotto forma di contributo a fondo perduto o, in alternativa, sotto forma di credito di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

L’istanza per l’erogazione del contributo va inviata telematicamente a partire dal prossimo 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021, sulla base del provvedimento emanato dal Direttore dell’Agenzia delle entrate il 23 marzo 2021.

Proroga Lipe e registri precompilati dell’Agenzia delle entrate

Come disposto dal comma 10 dell’articolo 1 del decreto Sostegni, l’avvio sperimentale del processo che prevede la predisposizione delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA da parte dell’Agenzia delle entrate è rinviato alle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021 (anziché 1° gennaio 2021) come previsto dal Decreto Legislativo n. 127 del 2015.

Viene, inoltre, previsto che solo a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione, oltre alle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, anche la bozza della dichiarazione annuale IVA.

Sospensione termini versamento carichi, stralcio cartelle esattoriali fino 5.000 euro

L’articolo 4, comma 1, del decreto in commento differisce dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 la conclusione del periodo di sospensione dei termini di versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge.

Si prevede anche che il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate dovute per la definizione della cosiddetta “rottamazione-ter”, della “rottamazione risorse proprie UE” e del “saldo e stralcio” delle cartelle non determina l’inefficacia di tali definizioni qualora il versamento delle relative rate scadenti nell’anno 2020 venga effettuato entro il 31 luglio 2021 e quello delle rate scadenti nel 2021 venga effettuato entro il 30 novembre 2021.

L’articolo 4, comma 4, dispone l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo, al 23 marzo 2021 data di entrata in vigore del decreto in commento, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2017.

L’agevolazione spetta alle persone fisiche che hanno percepito, nell’anno di imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro ed ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

Sono escluse dallo stralcio, per espressa previsione di legge, le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti e le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea (vale a dire i dazi e i diritti doganali e contributi provenienti dall’imposizione di diritti alla produzione dello zucchero) e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

Definizione agevolata avvisi bonari partite IVA con riduzione fatturato

Allo scopo di sostenere gli operatori economici che hanno subito riduzioni del volume d’affari nell’anno 2020, è possibile regolarizzare con sanzione ridotta, oltre all’imposta e agli interessi, le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni si sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 con riferimento alle imposte dirette e 54-bis del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con riferimento all’IVA.

La sanzione è ridotta ad 1/3 di quella ordinaria, ossia al 10% invece del 30%, mentre gli interessi sono dovuti al tasso del 3,5% annuo, calcolati dalla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato il versamento, all’ultimo giorno del mese antecedente alla data di elaborazione della comunicazione.

La misura interessa i soggetti con partita IVA attiva al 23 marzo 2021, a condizione che abbiano subito una riduzione maggiore del 30 per cento del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari dell’anno precedente, come risultante dalle dichiarazioni annuali IVA presentate entro il termine previsto per il periodo d’imposta 2020.

L’Agenzia delle entrate, in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni predette, individua i soggetti per cui si è verificata la riduzione del volume d’affari o dei ricavi o compensi e invia ai medesimi, unitamente alle comunicazioni di irregolarità per controllo automatizzato, anche la proposta di definizione con l’indicazione dell’importo da versare, ridotto di sanzioni e interessi.

Compensazione credito d’imposta e debito iscritto a ruolo

L’articolo 5, comma 12 lettera a) del decreto in esame, proroga al 30 aprile 2021 la sospensione, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali, dell’applicazione della compensazione tra il credito d’imposta e il debito iscritto a ruolo.