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Interventi sulla disciplina della crisi d’impresa

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Il Capo II del D.L. n.23/2020 (c.d. “Decreto Liquidità”, entrato in vigore il 9 aprile 2020 ed ora in fase di conversione) reca misure per garantire la continuità aziendale delle imprese nella situazione di forte disagio economico in cui attualmente si trovano a seguito della chiusura delle attività produttive e delle ricadute che l’emergenza epidemiologica legata alla diffusione del Covid-19 sta comportando sul tessuto socio-economico. Tra gli interventi in tale ambito (oltre quelli di sostegno finanziario e sulla disciplina societaria e civilistica), si sintetizzano di seguito quelli previsti dal legislatore sulla disciplina della crisi d’impresa, agendo su tre direttrici:

la proroga dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza al 1° settembre 2021 (art. 5), il differimento dei termini per la conclusione dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione già omologati o ancora in fase di omologazione (art. 9) e l’improcedibilità delle istanze di fallimento depositate nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 (art. 10).


Art. 5 - Differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

L’art.5 del D.L. n.23/2020 dispone il rinvio dell’entrata in vigore del Codice della crisi, già prevista – salvo eccezioni – il 15 agosto 2020. In tal modo, tutte le previsioni del Codice della crisi non ancora vigenti entreranno in vigore il 1°settembre 2021.

Come esposto nella relazione illustrativa al decreto-legge, infatti, è da ipotizzare che, alla data del 1° settembre 2021, la forte crisi dell’economia legata alla pandemia sarà esaurita e che dunque sarà consentito attuare tutte le misure di potenziamento delle imprese che possano evitare di rendere vano il profondo mutamento di prospettiva imposto dal Codice della crisi medesimo circa la salvaguardia e il risanamento delle imprese in crisi, nella proclamata ottica di intervento tempestivo volto a scongiurare l’insolvenza.

Occorre evidenziare che la disposta proroga non riguarda le disposizioni del Codice della crisi già in vigore dal 16 marzo 2019 ed attualmente vigenti, in virtù di espressa eccezione alla previsione generale; tra queste, quelle riguardanti le modifiche al Codice civile (artt. 375 e ss. D.Lgs. n. 14/2019) come, in particolare, gli assetti organizzativi dell’impresa e societari (artt. 2086, 2257, 2380 bis, 2409 novies e 2475 C.C.), la responsabilità degli amministratori (art. 2476 e 2486 C.C.) e la nomina degli organi di controllo (art. 2477 C.C.).

A tal ultimo riguardo, si precisa inoltre che il D.L. n. 162/2019 (c.d. “Milleproroghe”), convertito in Legge n. 8 del 28 febbraio 2020, è intervenuto poi prorogando il termine per la nomina degli organi di controllo, inizialmente fissato al 16 dicembre 2019, fino alla data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019 (ora fissato al 28 giugno 2020, ossia 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio).

Si precisa, infine, circa gli strumenti di allerta (artt.12 e ss. D.Lgs. n.14/2019), che l’obbligo di segnalazione posto a carico dell’organo di controllo e dei creditori pubblici qualificati, la cui decorrenza era inizialmente prevista dal 15 agosto 2020, era già stato posticipato al 15 febbraio 2021 dal D.L. n.9/2020, decorrenza ora rinviata per quanto esaminato al 1°settembre 2021.

Art. 9 - Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione

L’art. 9 del D.L. n.23/2020 reca alcune disposizioni indirizzate a disciplinare le procedure di concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione in corso di esecuzione o ancora non conclusi, al fine evidente di scongiurare le ricadute economiche dell’attuale contesto emergenziale sulle imprese che abbiano attivato tali procedure di composizione della crisi in un momento precedente al dilagarsi dell’epidemia.

Nello specifico, con tali misure si intende, per un verso, salvaguardare l’esecuzione dei concordati e degli accordi di ristrutturazione già omologati che, quale conseguenza dell’attuale situazione di emergenza sanitaria, potrebbero risultare irrimediabilmente compromessi; per altro verso, accordare al debitore, prima dell’omologazione, la possibilità di elaborare una nuova proposta di concordato, ovvero di accordo di ristrutturazione, ovvero di procedere con una modifica unilaterale dei termini di adempimento originariamente individuati.

Più nel dettaglio, l’art. 9 del D.L. n. 23/2020 stabilisce:

  • la proroga, per la durata di sei mesi, dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione che siano già stati omologati e aventi scadenza nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021;
  • la possibilità per il debitore di presentare, nel corso dei procedimenti di omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020 e fino all’udienza per l’omologazione, istanza per la concessione di un termine, non superiore a 90 giorni e non prorogabile, finalizzato alla predisposizione di una nuova proposta di concordato o di un nuovo accordo di ristrutturazione. Il nuovo termine decorre dalla data del provvedimento del Tribunale che accoglie l’istanza;
  • la possibilità per il debitore di richiedere, fino alla data dell’udienza fissata per l’omologazione, il differimento dei termini di adempimento fissati nella proposta e nell’accordo originari. In tal caso, dunque, la modifica è circoscritta alle scadenze già pattuite che, per espressa previsione dell’art. 9, comma 3, del D.L. n. 23/2020 non possono essere dilazionate per più di sei mesi;
  • la possibilità, per il debitore cui sia stato concesso il termine ai sensi dell’art. 161, comma 6, L.F., e per il quale le eventuali proroghe dei termini originari siano in scadenza, di beneficiare di un ulteriore periodo di proroga di 90 giorni.


Art. 10 - Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza

Con riferimento alla dichiarazione di fallimento e alla dichiarazione di insolvenza si evidenzia la disposizione di cui all’art. 10 del D.L. n. 23/2020. Con essa si è inserita una eccezionale previsione di improcedibilità, nel breve periodo ricompreso tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020, relativa a tutti i ricorsi presentati per la dichiarazione di fallimento, ai sensi degli artt. 15 e 195 L.F., nonché per la dichiarazione dello stato di insolvenza ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 270/1999.

Risultano ricomprese sotto l’ambito applicativo della disposizione in rassegna tutte le tipologie di istanze che coinvolgono imprese di dimensioni tali da non essere assoggettate alla disciplina del D.Lgs. n. 347/2003 (c.d. “Decreto Marzano”); alla scadenza del periodo indicato, peraltro, le istanze per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza potranno essere nuovamente presentate.

Unica eccezione è rappresentata da quanto disposto nell’art. 10, comma 2, del D.L. n. 23/2020. Si tratta delle ipotesi in cui il ricorso è presentato dal pubblico ministro con la richiesta di emissione dei provvedimenti cautelari o conservativi di cui all’art. 15, comma 8, L.F.. In tali casi, secondo la relazione illustrativa, la radicale improcedibilità verrebbe ad avvantaggiare le imprese che stanno potenzialmente mettendo in atto condotte dissipative di rilevanza anche penale con nocumento dei creditori, compromettendo le esigenze di repressione di condotte caratterizzate da particolare gravità.