Approfondimento

Registro dei titolari effettivi, il MIMIT ne sancirà l’operatività

tophic image
Contents

In tutti gli Stati membri è da tempo in atto un processo volto all’ottimizzazione degli strumenti di lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo, in questo solco si inserisce il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Il Decreto Ministeriale 11 marzo 2022 n. 55 ha recato disposizioni in materia di comunicazione delle informazioni sui titolari effettivi di imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c., di persone giuridiche private tenute all’iscrizione nel Registro di cui al DPR 361/2000, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini ai trust.

L’operatività del sistema è stata subordinata all’emanazione di diversi provvedimenti attuativi, i quali fino ad oggi hanno sostanzialmente completato il quadro operativo di applicazione del cosiddetto “Registro dei titolari effettivi”.

Ad oggi mancano all’appello due provvedimenti: i) un Disciplinare tecnico, la cui predisposizione è in carico ad InfoCamere S.C.p.A., da sottoporre alla verifica preventiva del Garante per la protezione dei dati personali, volto a definire misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, ed infine; ii) un provvedimento del MIMIT di attestazione dell’operatività del sistema, dalla cui pubblicazione in Gazzetta Ufficiale decorreranno i 60 giorni entro i quali tutti i soggetti tenuti a tale obbligo, dovranno effettuare le apposite comunicazioni al Registro delle imprese.

Ad oggi, con decreto MIMIT del 12 aprile 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 20 aprile 2023, sono state approvate le specifiche tecniche del formato elettronico per la comunicazione della titolarità effettiva. Si tratta di uno dei provvedimenti previsti dall’art. 3 comma 5 del DM 55/2022 ove viene disposto che le comunicazioni in merito alla titolarità effettiva vengano trasmesse all'Ufficio del Registro delle imprese mediante il modello di comunicazione unica di impresa e con le specifiche tecniche adottate dal MISE (oggi MIMIT).

Il decreto in questione merita di essere menzionato in quanto, oltre ad introdurre le specifiche tecniche interviene anche in merito all'accessibilità al pubblico di tali informazioni. In seguito alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 22 novembre 2022, infatti, è stata dichiarata l’invalidità della norma (articolo 1, punto 5, lettera c), della direttiva 2018/843) nella parte in cui prevede che le informazioni sulla titolarità effettiva delle società e delle altre entità giuridiche siano accessibili in ogni caso al pubblico. Non è stato, infatti, dimostrato in che modo l’accesso al pubblico ai dati contenuti nel Registro possa consentire il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalla direttiva antiriciclaggio, anzi, è stato sottolineato come tale accesso possa integrare una violazione del diritto alla tutela della vita privata e familiare, nonché del diritto alla protezione dei dati personali, sanciti dagli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Con successivi Decreti, rispettivamente del 16 marzo 2023 e del 20 aprile 2023, entrambi pubblicati sulla G.U. n. 149 del 28 giugno 2023 sono stati approvati i modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva e gli importi dei diritti di segreteria per gli adempimenti previsti presso gli uffici del Registro delle Imprese.

Come detto in premessa, l’intero procedimento è finalizzato all’individuazione della figura del titolare effettivo, che rappresenta, al di là delle modalità tecniche di operatività del Registro, la principale difficoltà con cui si confrontano gli operatori interessati dalla normativa antiriciclaggio.

Si ricorda che la ricerca del titolare effettivo non nasce con l’operatività del Registro ma è un adempimento già perfettamente operativo in quanto è uno degli adempimenti su cui si fonda l’adeguata verifica della clientela ai sensi del D.Lgs. 231/2007.

Giova in questo caso richiamare lo Studio 1_2023 B della Commissione Antiriciclaggio del Consiglio nazionale del notariato, in cui è effettuata, per quanto possibile, una sintesi della complessa, stratificata ed eterogenea normativa, sia nazionale che sovranazionale, relativa al c.d. titolare effettivo.

Merita un approfondimento particolare la modalità di individuazione del titolare effettivo delle persone giuridiche private, dotate di personalità giuridica in quanto iscritte nel registro di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 anche in virtù di quanto disposto per gli ETS che, ai sensi dell’art. 22 co. 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 acquisiscono la personalità giuridica, in deroga al DPR 361/2000, mediante l’iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore).

Per tali enti, la disposizione normativa individua quali criteri cumulativi per i titolari effettivi:

  • I fondatori, ove in vita;
  • I beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
  • I titolari di poteri di rappresentanza, legale, direzione e amministrazione.

Queste definizioni, per specifica menzione dello Studio 1_2023 B sopra citato, si attaglia maggiormente alle Fondazioni (ove potrebbe essere individuabile un fondatore ancora in vita o dei beneficiari espressi), mentre per le associazioni, soprattutto quelle a larga base associativa con finalità sociali, religiose o culturali che non svolgono o quasi attività economiche, difficilmente sarà identificabile un titolare effettivo seguendo un criterio quantitativo o latamente di interessenza economica. Se ne conclude che per le associazioni gli amministratori dovranno, in assenza di beneficiari facilmente individuabili, giungere alla conclusione che titolari effettivi sono cumulativamente tutti i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione, con una sostanziale coincidenza con quanto si concluderebbe anche facendo riferimento al criterio residuale (art. 20, co. 5 del D.Lgs. 231/2007) applicabile a qualsiasi tipo di persona non fisica.

Stessa conclusione cui si può giungere per l’individuazione del titolare effettivo in enti particolari, quali le cooperative con capitale diffuso, in cui il diritto di voto prescinde dalla quota di partecipazione al capitale. Non potendosi, infatti, applicare il criterio del possesso uguale o superiore al 25% del capitale o, in alternativa, il soggetto a cui è attribuibile il controllo della società, assume rilievo il criterio sussidiario per il quale il titolare effettivo è individuato nel soggetto dotato dei poteri di rappresentanza o di amministrazione.

In conclusione, a breve il Ministero delle imprese e del made in Italy renderà operativo il registro dei titolari effettivi istituito presso il Registro delle imprese in cui andrà data evidenza di quanto è emerso dalle attività di adeguata verifica della clientela ad opera di tutti i soggetti obbligati all’applicazione della normativa antiriciclaggio. L’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo al Registro delle imprese sarà punita con la sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro.