Parere dell'esperto

I molteplici aspetti interconnessi del Titolare Effettivo

Giulio Tedeschi
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Il tema dell'iscrizione del soggetto identificato quale “titolare effettivo” in una apposita sezione del registro delle imprese non è un mero adempimento di prossima scadenza bensì presenta molteplici aspetti interconnessi e operativi.

I due contributi che accompagnano questo numero di TopHic evidenziano alcuni aspetti tecnici.

In questa sede vorrei soffermarmi sul particolare aspetto secondo il quale l’individuazione del soggetto titolare effettivo e la sua successiva iscrizione in una sezione del registro Imprese non è una novità normativa dell'ultima ora, ma completa l’iter avviato da leggi entrate in vigore tempo addietro.

Questo fatto sta a indicare che la disciplina del titolare effettivo è già presente nel nostro ordinamento, tanto è vero che gli operatori sanno di aver già dovuto declinare tale figura; pertanto, è evidente come il nuovo adempimento debba essere coordinato con i comportamenti passati prima di procedere all'iscrizione del medesimo titolare effettivo anche nel Registro delle imprese.

La disciplina del titolare effettivo origine dal D. Lgs. 231 del 2007, meglio conosciuta come la legge “antiriciclaggio”.

Bisogna quindi procedere con qualche piccola precisazione.

Titolare effettivo viene qualificato il soggetto, persona fisica, a cui è riconducibile la proprietà di almeno il 25% di società di capitali, persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e più in generale di enti (art. 3, DM 55/2002); in altri termini il soggetto a cui è riconducibile il “controllo sulla direzione”.

Come detto, già in passato ci si è trovati a dover declinare il soggetto titolare effettivo in talune specifiche situazioni: si pensi alla più frequente situazione in cui le società e gli enti devono dichiarare alle banche e agli istituti di credito la persona che ricopre la qualifica di titolare effettivo. Ma anche, analogamente, in occasione dell’avvio di rapporti consulenziali con notai, dottori commercialisti, avvocati e con tutta un'altra serie di soggetti a cui la legge impone la preventiva identificazione del titolare effettivo prima di dar corso alla relazione professionale e/o commerciale che si vuole intrattenere.

Un’ulteriore precisazione, centrale, è la previsione di legge secondo cui la principale fonte di acquisizione dei dati necessari per individuare e identificare il soggetto qualificato come titolare effettivo è posta a carico al cliente che avvia la relazione; preventiva declinazione delle necessarie informazioni, come detto ad esempio, alla banca, al professionista o a uno di quei soggetti cui la legge impone la preventiva identificazione del titolare effettivo. In altri termini, la principale fonte di acquisizione dei dati e informazioni per l'esecuzione degli adempimenti che la legge dispone sono le dichiarazioni che il cliente medesimo è tenuto a rendere sotto la sua responsabilità personale (art. 22 D.Lgs. 231/07).

La legge specificatamente dispone che laddove non fosse possibile identificare il soggetto titolare effettivo, andrà indicato il legale rappresentante della società o ente interessato.

Ulteriormente: le ultime modifiche normative che hanno portato all’adempimento dell’iscrizione del soggetto titolare effettivo nella apposita sezione del Registro imprese cui si discute pone a carico degli amministratori dell'imprese dotate di personalità giuridica l'adempimento di ottenere e conservare per un periodo non inferiore a 5 anni le informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva. Ben si comprende come dalla raccolta di queste informazioni deriva la conseguente iscrizione del soggetto individuato quale titolare effettivo nell'apposita sezione del Registro imprese.

Un’ultima precisazione in questa brevissima schematizzazione riguarda la situazione in cui il titolare effettivo sia al vertice di una catena ove sono presenti più società tra loro collegate, quale è generalmente la situazione di un gruppo. Occorre in tal caso (si ipotizzi l’identificazione in capo all’ultima società partecipata, a valle del gruppo) risalire al vertice; in questa situazione ci si domanda se la misura di riferimento del 25% debba essere calcolata demoltiplicando tutti i passaggi dall'ultima società partecipata, risalendo, sino al titolare effettivo, ovvero se si debba considerare il superamento della soglia solo allorché si manifesta una percentuale superiore al 25% senza nessun conteggio demoltiplicativo. Sul punto l'orientamento prevalente fa propendere per la valorizzazione del 25% senza alcuna demoltiplicazione e così risalire alla persona titolare effettivo, “di passaggio in passaggio” considerando il superamento della percentuale del 25% ad ogni step della catena del gruppo e di passaggio in passaggio arrivare al vertice.

Come si può desumere da queste sintetiche note, la tematica è alquanto articolata e va ad abbracciare in primis, principi propri del diritto societario.

Ma poi il tema si espande ad altri ambiti, il primo dei quali è quello tributario, con il necessario coordinamento di comportamenti.

A partire infatti dalle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 2022, da presentare entro il termine ultimo del mese di novembre 2023, sorge anche qui per la prima volta - in taluni casi - l'obbligo di dichiarare il titolare effettivo.

Nel rispetto delle disposizioni previste dai regolamenti europei per la ripresa e la resilienza, a tutela degli interessi finanziari dell'unione, sono richieste informazioni volte ad accertare la titolarità effettiva dei destinatari di fondi, per rispettare il principio del divieto di doppio finanziamento. In questo contesto è necessario compilare un apposito rigo della dichiarazione dei redditi indicando i dati relativi ai titolari effettivi dei fondi, intendendosi per titolare effettivo – precisa l’Amministrazione finanziaria, il soggetto che, come tale, è qualificato dalla legislazione antiriciclaggio.

È da subito evidente come si imponga un coordinamento tra l'adempimento societario della prossima iscrizione del soggetto titolare effettivo alla sezione del Registro delle imprese con l'adempimento fiscale portante l’analoga indicazione nella dichiarazione dei redditi dello stesso titolare effettivo.

Ma pure, come sopra accennato, è necessario svolgere un analogo coordinamento dell'adempimento dell’iscrizione nel Registro delle imprese con le dichiarazioni già rilasciate agli istituti di credito e alle banche (ma anche con i professionisti). È del tutto evidente che tali ultimi soggetti, anche per il rispetto degli adempimenti loro posti e delle conseguenti responsabilità, andranno verificate la corrispondenza tra il soggetto titolare effettivo dichiarato all’avvio della relazione finanziaria e/o professionale con quella denunciato nell’apposita sezione del Registro imprese.

Vi è da svolgere un'ultima considerazione di altrettanto coordinamento tra il nuovo adempimento di iscrizione del soggetto titolare effettivo al registro delle imprese e i comportamenti operativi in ambito societario. Specificatamente la legge impone, a decorrere dalla dall'iscrizione del titolare effettivo alla sezione del Registro delle imprese, un ulteriore adempimento da rispettare in occasione delle assemblee dei soci; l’obbligo cioè di enunciare il titolare effettivo nel testo dei verbali di assemblea (altresì da dichiarare in apertura dell'assemblea medesima) in quanto l’eventuale irregolarità dell’adempimento rende inesercitabile il diritto di voto e l’impugnabilità ex art. 2377 c.c. delle delibere.

Come si vede, conclusivamente, un adempimento che non comporta una “semplice” iscrizione nella apposita sezione del Registro imprese, ma un tema assai poliedrico, che abbraccia molteplici aspetti societari, fiscali, di relazioni finanziarie e professionali, ma anche di responsabilità (nel rilasciare le informazioni di legge a cura degli interessati, ma anche di conservazione delle informazioni stesse da parte degli amministratori) che devono necessariamente e attentamente essere preventivamente coordinate.