Approfondimento

Passaggio generazionale dell’arte: il ruolo di trust e fondazioni

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In caso di successione o donazione, le opere d’arte concorrono a formare l’attivo ereditario del de cuius e sono soggette alle aliquote e alle franchigie ordinarie (i.e. franchigia di un milione di Euro e aliquota del 4% per trasferimenti tra coniugi e discendenti in linea retta), fatta eccezione per l’esenzione prevista nell’ordinamento tributario italiano per i beni sottoposti a vincolo culturale ai sensi del Codice dei beni culturali. 

La vera sfida nel preservare le collezioni d’arte di generazione in generazione, evitando che le stesse siano frammentate tra più eredi, o addirittura, liquidate per il pagamento delle imposte di successione, è rappresentata da una corretta e proattiva gestione e pianificazione della successione di tali opere.

Attendere l’apertura della successione è, infatti, la strategia peggiore, anche per il riconoscimento dell’interesse storico-culturale dell’opera che porta ad avere l’esenzione dall’imposta di successione, in quanto il procedimento non si limita ad accertare la sussistenza dei requisiti oggettivi richiesti dalla norma (opera di oltre 70 anni e artista non più vivente), ma è necessario il rilascio di una dichiarazione d’interesse culturale da parte del Ministero e la procedura è tutt’altro che immediata.

Diventa, quindi, fondamentale, che il collezionista s’interroghi sul destino delle proprie collezioni: vuole che le stesse siano mantenute in modo unitario? Desidera che uno specifico erede, magari più appassionato, ne assuma la gestione? Intende renderle fruibili al pubblico? Rispondere a queste domande permette di individuare gli strumenti giuridici più idonei alla tutela e trasmissione delle opere d’arte.

Un semplice testamento, infatti, potrebbe non essere sufficiente a dirimere potenziali conflitti o a garantire una gestione unitaria delle collezioni. Le liti tra eredi per la divisione dei beni spesso portano alla “svendita” di opere importanti per soddisfare le quote di legittima, distruggendo il valore culturale ed economico della collezione nel suo insieme.

La pianificazione non è solo un esercizio di ottimizzazione fiscale, ma l’atto più alto di tutela della propria passione e del proprio lascito culturale, assicurando che le generazioni future possano goderne secondo la visione del collezionista.

Per superare alcuni dei limiti di strumenti tradizionali come il testamento (che resta uno strumento di pianificazione successoria fondamentale e imprescindibile da accompagnare ad altri strumenti più tutelanti per alcuni specifici asset quali le opere d’arte e gli oggetti da collezione) o la comunione ereditaria, il nostro ordinamento offre soluzioni più sofisticate e flessibili per la gestione e la trasmissione delle collezioni di opere d’arte e/o degli oggetti da collezione in generale, quali il trust e la fondazione. Questi istituti, difatti, consentono di “segregare” le collezioni rispetto al patrimonio personale di chi se ne spoglia (il collezionista), affidandone la gestione a un soggetto terzo (il trustee nel caso di trust, il consiglio di amministrazione nel caso di fondazione) nell’interesse di beneficiari designati e per il perseguimento di uno scopo specifico definito fin dall’origine dal collezionista o, successivamente dai soggetti incaricati di seguire le volontà del collezionista (i.e. il trustee).

Il trust è uno strumento di origine anglosassone, ormai pienamente riconosciuto in Italia, che si distingue per la sua grande flessibilità. Il collezionista (disponente) trasferisce le opere a un trustee (che può essere una persona fisica di fiducia o una trust company professionale), il quale le amministra secondo le regole contenute nell’atto istitutivo del trust. Il disponente, in tal maniera, può dettare minuziose istruzioni sulla gestione, conservazione, valorizzazione ed eventuale vendita delle opere, nonché sulle modalità di godimento da parte dei beneficiari (ad esempio, figli, nipoti o una platea di appassionati). Il trust permette di raggiungere plurimi obiettivi:

  • mantiene l’integrità della collezione, evitandone la frammentazione fra gli eredi (il trustee gestisce il patrimonio artistico come un unicum, secondo la visione del fondatore);
  • garantisce una gestione professionale della collezione e/o in generale dei beni in trust, potendo nominare come trustee o come guardiano (figura con funzioni di controllo sull’operato del trustee) esperti del settore;
  • offre protezione patrimoniale: i beni in trust costituiscono un patrimonio separato e non possono essere aggrediti né dai creditori del disponente né da quelli del trustee o dei beneficiari;
  • offre una fiscalità di favore in termini di imposta di successione e donazione, in quanto in base alla normativa attuale, l’apporto di opere d’arte in trust – salvo diversa opzione – sconta l’imposta in misura fissa e, soltanto nel successivo momento di eventuale attribuzione dei beni ai beneficiari verrà applicata l’imposta di successione e/o donazione in misura proporzionale, calcolata in base al rapporto di parentela intercorrente tra disponente e beneficiari e applicando aliquote e franchigie in vigore al momento di assegnazione dei beni.

 Stante l’attuale normativa fiscale, qualora le collezioni d’arte trasferite al trustee non siano mai assegnate ai beneficiari del trust, le stesse possono essere unitariamente tramandate di generazione in generazione senza mai scontare le imposte di successione e/o donazione e garantendone una gestione unitaria e basata sulla volontà del disponente-collezionista.

Alternativa al trust può essere l’istituzione di una fondazione quale la  c.d. “fondazione di famiglia”, ossia un ente dotato di personalità giuridica, che persegue uno scopo non lucrativo. Se l’obiettivo del collezionista è non solo la tutela del proprio patrimonio artistico, ma anche la sua valorizzazione a beneficio della collettività (ad esempio, aprendo la collezione al pubblico, organizzando mostre, sostenendo giovani artisti, etc…), la fondazione può rappresentare la scelta ideale in quanto permette di cristallizzare la volontà del fondatore in uno statuto, assicurando la perpetuazione della sua visione nel tempo (oltre a consentire, analogamente al trust, una gestione unitaria della collezione e l’affidamento della stessa a un organo amministrativo competente formato, ad esempio, da professionisti del settore). Sul piano fiscale, analogamente al trust, anche le fondazioni possono beneficiare di un regime agevolato, soprattutto qualora acquisiscano la qualifica di Enti del Terzo Settore.

La scelta tra trust e fondazione dipende dagli obiettivi specifici del collezionista: il trust offre sicuramente maggiore riservatezza e flessibilità gestionale e di attribuzione dei beni, ed è spesso preferito per la tutela di interessi prettamente familiari; la fondazione ha una vocazione più pubblicistica e filantropica, ideale per chi desidera lasciare un segno duraturo nella comunità. Nulla vieta l’utilizzo congiunto dei due strumenti, ossia la possibilità che il trustee istituisca una fondazione al verificarsi di determinate circostanze (quale ad esempio l’assenza di eredi tra i beneficiari del trust).

In entrambi i casi, una consulenza legale e fiscale specializzata è imprescindibile per costruire una soluzione su misura che possa proteggere e valorizzare un patrimonio unico come una collezione d’arte.

Il valore strategico del wealth management nell’arte

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