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Approfondimento

Novità in materia di contenzioso tributario

La Legge di Bilancio 2023 ripropone una versione “potenziata” della c.d. “Pace Fiscale” già sperimentata nel nostro paese con il D.L. 119/2018. Trattasi di misure volte, per un verso, a prevenire le liti che potrebbero insorgere tra Fisco e contribuente e, per altro verso, a definire le vertenze tributarie pendenti e le cartelle di pagamento.

Le due disposizioni che più impattano sulla platea dei contribuenti sono

  1. la rottamazione dei ruoli affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione tra il 1.1.2000 e il 30.06.2022
  2. la definizione delle liti tributarie pendenti al 1.1.2023.

La rottamazione dei ruoli (anche detta “rottamazione quater”) prevede che i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.1.2000 al 30.6.2022 possano essere estinti, con stralcio di interessi e di sanzioni, versando le somme dovute a titolo di capitale (e quelle eventualmente dovute per rimborso delle spese delle procedure esecutive e di notifica).

Tutti i debiti affidati all’agente della riscossione rientrano nella disposizione di favore, ad eccezione di alcune fattispecie tassativamente elencate (dazi e diritti doganali; IVA riscossa all'importazione; somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato; crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti; multe, ammende e sanzioni pecuniarie per provvedimenti e sentenze penali di condanna; multe stradali, ad eccezione degli interessi; contributi previdenziali delle casse previdenziali, se queste non aderiscono alla misura).

La rottamazione in esame consente di rimettere “in bonis” il debitore, sia da un punto di vista della regolarità fiscale che contributiva, inibendo azioni cautelari e/o esecutive (oltreché consentendo l’estinzione delle azioni esecutive in essere), prevedendo, peraltro, un’interessante possibilità di dilazione dei pagamenti in 18 rate, la prima delle quali scade il 31.7.2023 e l’ultima il 30.11.2027.

La rottamazione è fruibile anche dai debitori che non hanno presentato domanda per le precedenti rottamazioni, che vi hanno aderito ma sono decaduti, oppure semplicemente da coloro che vi hanno aderito ma intendono ulteriormente dilazionare il debito residuo “saltando” dalla pregressa rottamazione alla “rottamazione quater”.

In sintesi, la misura mira a dare respiro a tutta quella platea di imprese e privati cittadini che si trovano in situazioni di stress finanziario e con il rischio di subire azioni da parte dell’agente della riscossione le quali possano irrimediabilmente pregiudicare situazioni già delicate. Un aspetto della introdotta disciplina risulta tuttavia da attenzionare in modo particolare: è relativo alla decadenza dai benefici della rottamazione in caso di tardivo pagamento, anche di una sola rata, superiore a 5 giorni. Le rateazioni dovranno pertanto essere gestite con la massima attenzione, ricordandosi peraltro che non è possibile pagare mediante compensazione in F24.

Su un altro livello agisce invece la definizione delle liti pendenti.

La previsione, da un punto di vista letterale, appare essere di carattere generale e comprendente tutte le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria (sono espressamente esclusi i soli giudizi aventi ad oggetto le risorse proprie tradizionali UE e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato) in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio - compreso quello dinanzi alla Corte di Cassazione, anche a seguito di rinvio - all’ 1.1.2023.

Nei casi di atti contenenti imposte, sanzioni e interessi, la controversia è definita come segue: in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, con il pagamento del 90% delle imposte; in caso di pronuncia di primo grado (depositata entro il 1.1.2023) favorevole al contribuente (se essa è l’ultima pronuncia ricevuta), con il pagamento pari al 40% delle imposte; in caso di pronuncia di secondo grado (depositata entro il 1.1.2023) favorevole al contribuente (se essa è l’ultima pronuncia ricevuta), con il pagamento del 15% delle imposte; per le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, per le quali l'Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, è prevista la definizione con il pagamento di un importo pari al 5% del valore delle imposte; è previsto con il pagamento del 100% delle imposte in tutti gli altri casi (ad es., soccombenza del contribuente nell’ultima pronuncia ricevuta). Le controversie aventi ad oggetto atti contenenti solo sanzioni (non collegate al tributo), possono essere definite con il pagamento del 15% delle sanzioni in caso di vittoria del contribuente nell’ultima o giurisdizionale (depositata entro il 1.1.2023) e con il pagamento del 40 % delle sanzioni negli altri casi.

Anche in questo caso, al fine di garantire “respiro” ai contribuenti con situazioni finanziarie connotate da criticità, è concessa la possibilità di fruire della dilazione in 20 rate trimestrali di pari importo (la prima delle quali in scadenza il 30.6.23).

Due aspetti “critici” della già menzionata definizione meritano di essere evidenziati.

Il primo è l’incertezza riguardante la possibilità di definire le liti aventi ad oggetto le cartelle di pagamento da “controllo automatico” delle dichiarazioni (tipicamente, quelle contestanti importi dichiarati ma non versati). La norma, da un punto di vista letterale, sembra includere nella definizione anche le liti avverso questi atti. La relazione illustrativa, tuttavia, circoscrive la misura deflativa ai soli atti dal contenuto “impositivo”.

Si ritiene, tuttavia, che dette liti debbano rientrare nell’ambito di applicazione della norma. In primis poiché la giurisprudenza di legittimità ha a più riprese ribadito che la relazione illustrativa non rileva poiché ogni testo normativo deve essere interpretato secondo il suo contenuto obiettivo, mentre i lavori preparatori non costituiscono elemento decisivo per la sua interpretazione. In secondo luogo, perché sempre la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha avuto modo di chiarire che è definibile la lite sulla cartella contenente le imposte indicate dal contribuente nella dichiarazione, senza alcuna rettifica operata dall'ufficio, poiché tale cartella rappresenta il primo atto ricevuto contenente la pretesa ed è qualificabile come atto impositivo.

Il secondo aspetto riguarda l’impossibilità di pagare la definizione mediante la compensazione in F24. Se in relazione alla rottamazione-quater questa preclusione può essere giustificata dalla materiale impossibilità di verificare tempestivamente che il credito oggetto di compensazione sia autentico ed esistente, per la definizione delle liti pendenti – che vedono gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate in prima linea nel controllare la regolarità della definizione e trasmettere l’eventuale diniego alla stessa – questa necessità appare meno cogente e, in considerazione dell’attuale contesto socio-economico, sarebbe stata auspicabile l’adozione di una normativa meno restrittiva.