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Approfondimento

Crediti imposta beni strumentali, bonus r&s, formazione 4.0

Introduzione

La L. 178/2020 (c.d. “Legge di Bilancio 2021”) ha confermato le agevolazioni riguardanti i crediti di imposta fondanti il c.d. "Piano nazionale Transizione 4.0", contestualmente aumentandone l’appeal.

Come noto, tale Piano di Transizione 4.0 intende stimolare e guidare le imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale, rilanciando proprio quegli investimenti che potrebbero risultare penalizzati dalla crisi pandemica e dalla conseguente fase di recessione macro-economica.

Ebbene, con una dote finanziaria di circa 24 miliardi di Euro, vengono potenziati, sia da un punto di vista quantitativo che da un punto di vista della tipologia di investimenti ammessi, gli investimenti in (i) beni strumentali nuovi, (ii) R&S/innovazione tecnologica/design e (iii) per la c.d. formazione 4.0.

Credito di imposta beni strumentali

Al fine di supportare ed incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica/digitale dei processi produttivi e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, la Legge di Bilancio 2021 potenzia e proroga fino al 2022 il credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali già previsto per il 2020 dalla L. 160/2019.

Ambito applicativo soggettivo

Possono accedervi tutte le imprese residenti in Italia (ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti), a prescindere dalla forma giuridica adottata, dal settore economico di operatività, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, a condizione che rispettino le normative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro applicabili al proprio settore e che abbiamo adempiuto all’obbligazione di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori.

All’agevolazione possono accedere anche professionisti ed artisti, limitatamente tuttavia ai beni strumentali diversi da quelli ex “Industria 4.0” (c.d. “beni ordinari”, si veda infra).

Ambito applicativo oggettivo

Sono agevolabili tutti gli investimenti in nuovi beni strumentali materiali ed immateriali, sia legati alla c.d. transizione 4.0 (beni elencati rispettivamente negli Allegati A(1) e B(2) alla L. 232/2016) sia ad essa non legati in quanto beni c.d. “ordinari”. Gli investimenti in detti beni devono essere destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Sono espressamente esclusi dall’agevolazione i seguenti beni: i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all' art. 164 del TUIR; i beni per i quali il D.M. 31.12.88 stabilisce aliquote inferiori al 6,5%; i fabbricati e le costruzioni; i beni di cui all'Allegato 3 alla L. 208/2015(3); i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

Ambito applicativo temporale

Il nuovo credito di imposta si applica agli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2022.

Sono inoltre inclusi gli investimenti effettuati tra il 1 gennaio 2023 ed il 30 giugno 2023, ma solo a condizione che - entro il 31 dicembre 2022 – vi sia un ordine di acquisto del bene agevolabile che risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

Ammontare del beneficio riconosciuto

Investimenti in beni materiali ed immateriali c.d. “ordinari”

In relazione ad investimenti in beni materiali ed immateriali non riferibili alla c.d. transizione 4.0, effettuati dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2021 (o fino al 30 giugno 2022, in presenza di un ordine di acquisto del bene agevolabile che risulti accettato dal venditore, allorché siano stati pagati acconti pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione alla data del 31 dicembre 2021), si prevede un credito di imposta pari al 10% del costo determinato ai sensi dell’art. 110 del TUIR (15% per investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa per il lavoro agile).

Se l’investimento è effettuato è effettuato dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (o al 30 giugno 2023 nel caso siano rispettate le condizioni prima descritte), il credito di imposta è pari al 6%.

Investimenti in beni materiali ed immateriali c.d. “4.0”

Per quanto concerne gli investimenti in beni materiali legati alla industria 4.0 (Allegato A alla L. 232/2016), si prevedono crediti di imposta differenziati in base al periodo in cui si sostiene l’investimento ed all’ammontare dell’investimento stesso.

Per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2021 (o al 30 giugno 2022 nel caso siano rispettate le condizioni prima descritte) il credito d’imposta sarà pari al: 50% dell’investimento fino ad Euro 2,5 milioni; 30% dell’investimento per la quota eccedente Euro 2,5 milioni e fino a 10 milioni; 10% dell’investimento tra Euro 10 milioni e 20 milioni.

Per gli investimenti effettuati dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (o al 30 giugno 2023 nel caso siano rispettate le condizioni prima descritte): 40% dell’investimento fino ad Euro 2,5 milioni; 20% dell’investimento per la quota eccedente Euro 2,5 milioni e fino a 10 milioni; 10% dell’investimento tra Euro 10 milioni e 20 milioni.

Con riguardo agli investimenti in beni immateriali legati alla industria 4.0 (Allegato B alla L. 232/2016), il credito di imposta è riconosciuto, a prescindere dal momento di effettuazione dell’investimento, nella misura del 20% del costo e nel limite massimo di Euro 1 milione.

Trattamento fiscale dei crediti di imposta riconosciuti

L’agevolazione in parola non è assoggettata ad imposizione né ai fini IRES né ai fini IRAP. Inoltre non rileva ai fini dell’applicazione degli artt. 61 e 109 del TUIR comma 5 in materia di determinazione, rispettivamente, degli interessi passivi e delle spese non deducibili per la presenza di ricavi o proventi esclusi da imposizione ai fini IRES.

Modalità di fruizione dei crediti di imposta riconosciuti

Per il caso di investimento in beni “ordinari”, il beneficio spetta a decorrere dall’anno di entrata in funzione del bene. Per i beni dell’“industria 4.0”, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione.

I crediti di imposta sono utilizzabili, senza la obbligatoria preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi, esclusivamente con modello F24 in compensazione in 3 quote annuali di pari importo. Per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori ad Euro 5 milioni, il credito è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.

Se l’importo nel singolo anno non viene fruito in modo pieno, secondo quanto riferito dall’Agenzia delle Entrate durante il Telefisco 2021, il residuo potrà essere utilizzato nei periodi di imposta successivi.

L’utilizzo in compensazione non è soggetto alle limitazioni dei crediti di imposta da quadro RU, ai limiti di compensazione annuale e di utilizzo in presenza di ruoli scaduti di ammontare superiore ad Euro 1.500.

Casi di recapture del beneficio

Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione o di avvenuta interconnessione, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso oppure destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.

Cumulabilità con altri benefici

Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi solo se tale cumulo, anche considerata la non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRES e della base imponibile IRAP, non conduca ad un rapporto tra i benefici complessivi ritratti delle agevolazioni ed il costo sostenuto maggiore di 1.

Bonus R&S, innovazione tecnologica e design

Nell’ambito del “Piano di Transizione 4.0”, la Legge di bilancio 2021 interviene anche sui crediti d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design, estendendone il periodo di maturazione di un biennio ed aumentando le percentuali ed i massimali di utilizzo della misura agevolativa, come già previsti dalla L. 160/2019.

Ambito applicativo soggettivo

Accedono all’agevolazione tutte le imprese, con qualsiasi forma/natura giuridica, dimensione e regime di determinazione del reddito di impresa.

Ambito applicativo oggettivo

Le spese di ricerca e sviluppo, sono ammissibili al credito d’imposta se relative ad attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, come definite dall’art. 2 del D.M. 26.5.2020 sulla base dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell’OCSE.

Per quanto concerne le attività di innovazione tecnologica, sono agevolabili quelle finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o migliorati in modo sostanziale per un obbiettivo di transizione ecologica o innovazione digitale. Esse sono definite dagli artt. 3 e 5 del D.M. 26.5.2020 sulla base dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell’OCSE.

Infine le attività di design e ideazione estetica agevolabili col credito di imposta sono quelle svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari (si veda a proposito l’art. 4 del D.M. 26.5.2020).

La base di calcolo dell’agevolazione per le summenzionate attività, seppure in qualche caso con specifici limiti/regole, è in generale costituita da:

  • le spese relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo/innovazione tecnologica/design ed ideazione estetica svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni;
  • le quote di ammortamento, i canoni di locazione e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo/innovazione tecnologica/design ed ideazione estetica (anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota);
  • le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo/innovazione tecnologica/design ed ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta;
  • le spese per servizi di consulenza (e servizi equivalenti) inerenti alle attività di ricerca e sviluppo/innovazione tecnologica/design ed ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta;
  • le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo/innovazione tecnologica/design ed ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta svolte internamente dall'impresa (anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota);
  • con riguardo alle sole attività di ricerca e sviluppo, le quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale.

Ambito applicativo temporale

Tale credito di imposta opera per il periodo d’imposta 2020 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022.

Ammontare del beneficio riconosciuto

La Legge di Bilancio 2021 ha incrementato la misura del credito di imposta rispetto a quella già prevista dalla L. 160/2019. Di seguito si propongono le misure vigenti:

  • ricerca e sviluppo: 20% della base di costo agevolabile (25% delle grandi imprese, 35% delle medie imprese e 45% delle piccole imprese, ma solo se afferenti a progetti in materia di Covid 19 in strutture produttive delle Regioni del Mezzogiorno), fino ad Euro 4 milioni;
  • innovazione tecnologica: 10% della base di costo agevolabile (15% in caso di innovazione tecnologica finalizzata alla realizzazione di prodotti e processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obbiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0), fino ad Euro 2 milioni;
  • design ed ideazione estetica: 10% della base di costo agevolabile, fino ad Euro 2 milioni.

Trattamento fiscale dei crediti di imposta riconosciuti

Come per i crediti di imposta sugli investimenti in beni strumentali nuovi, l’agevolazione in parola non è assoggettata ad imposizione né ai fini IRES né ai fini IRAP ed inoltre non rileva ai fini dell’applicazione degli artt. 61 e 109 del TUIR comma 5 in materia di determinazione della quota di indeducibilità di interessi passivi e di spese per la presenza di ricavi o proventi esclusi da imposizione ai fini IRES.

Modalità di fruizione dei crediti di imposta riconosciuti

I crediti di imposta sono utilizzabili esclusivamente con il modello F24 in compensazione in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di maturazione e subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.

Obblighi di certificazione

L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti in corso di realizzazione.

Cumulabilità con altri benefici

In analogia con il credito di imposta per nuovi investimenti in beni strumentali, il credito di imposta in argomento è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, solo se tale cumulo, anche considerata la non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non conduce ad un rapporto tra benefici complessivi delle agevolazioni e costo sostenuto maggiore di 1.

Credito di imposta formazione 4.0

Anche il credito di imposta connesso alle spese per la c.d. “formazione 4.0” è stato oggetto di potenziamento da parte della Legge di Bilancio 2021, con particolare riferimento alla estensione della vigenza della normativa (già modificata da ultimo dalla L. 160/2019) ed alla tipologia di spese agevolabili. Si ripercorrono di seguito le principali caratteristiche di questo credito di imposta.

Ambito applicativo soggettivo

L’agevolazione è astrattamente applicabile a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato.

Ambito applicativo oggettivo

Sono agevolabili le spese in attività di formazione svolte per acquisire e consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal piano nazionale ”Industria 4.0“ quali: big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali. Tali attività devono essere tassativamente applicate negli specifici ambiti(4) elencati nell’Allegato A alla L. 205/2017.

Sono ammissibili i seguenti costi:

  • spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
  • costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;
  • i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
  • le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Possono essere oggetto dell’agevolazione anche le attività di formazione online, a condizione che siano rispettati determinati requisiti (circ. MISE 3.12.2018 n. 412088).

Ambito applicativo temporale

L’agevolazione, già in vigore fino al 31 dicembre 2020, per effetto della Legge di Bilancio 2021 si applicherà fino al 31 dicembre 2022.

Ammontare del beneficio riconosciuto

E’ riconosciuto un credito di imposta in funzione della dimensione dell’impresa:

  • per le piccole imprese, è monetizzabile il 50% della spesa agevolabile con un limite massimo di Euro 300.000;
  • per le medie imprese, è monetizzabile il 40% della spesa agevolabile con un limite massimo di Euro 250.000;
  • per le grandi imprese, è monetizzabile il 30% della spesa agevolabile con un limite massimo di Euro 250.000.

La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.

Trattamento fiscale dei crediti di imposta riconosciuti

Tale credito non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive. Non rileva inoltre ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Modalità di fruizione dei crediti di imposta riconosciuti

Il credito d’imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione con modello F24. L’utilizzo in compensazione non è soggetto alle limitazioni dei crediti di imposta da quadro RU, ai limiti di compensazione annuale.

Cumulabilità con altri benefici

Nel caso in cui l’aiuto alla formazione concorrente con il credito d’imposta abbia a oggetto anche i costi del personale impegnato nelle attività di formazione, l’impresa dovrà verificare che il cumulo dei due incentivi non superi l’intensità massima prevista dal regolamento n. 651/2014 per gli aiuti alla formazione.

 

(1) Allegato A - Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave Industria 4.0, ricomprendente una lista di beni suddivisi in tre tipologie:

  • Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;
  • Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;
  • Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.

(2) Allegato B – Beni immateriali (software, sistemi e /system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0

(3) Imbottigliamento di acque alimentari minerali naturali, condutture; Produzione e distribuzione di gas naturale, condotte per usi civili (reti urbane); Stabilimenti termali-idrotermali, condutture; Produzione e distribuzione di gas naturale, condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione; Produzione e distribuzione di gas naturale, condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acquiferi (condotte di derivazione e allacciamento).

Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse), ad eccezione dei macchinari e delle attrezzature, anche circolanti su rotaia, necessari all'esecuzione dei lavori di manutenzione; Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza)

(4) Ambiti connessi alla vendita ed al marketing, all’informatica, alle tecniche e tecnologie di produzione, con le limitazione presenti nel summenzionato allegato.

 

Per maggiori informazioni potete contattare Alessandro Foderà.