Approfondimento

International business: il Brasile

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Fra le opportunità legate al fenomeno dell’internazionalizzazione che si prevedono per il 2024, una è legata alle novità fiscali che entreranno in vigore in Brasile dall’inizio del nuovo anno e che potranno essere applicate in via opzionale anche per il 2023.

Si fa riferimento alla tanto attesa riforma della disciplina in materia di transfer pricing che, finalmente, troverà le proprie fondamenta nell’arm’s length principle di matrice OCSE.

La precedente disciplina, di natura “Brasile-centrica”, prevedeva che il reddito derivante da transazioni infragruppo fosse determinato tramite margini fissi considerati unilateralmente (quindi in linea teorica passibili di determinare fenomeni di doppia imposizione).

Detto sistema non consentiva di effettuare corresponding adjustment o applicare metodi non previsti dalla normativa, seppur internazionalmente riconosciuti (OCSE), e prevedeva l’obbligo di testare tutte le transazioni. I seguenti quattro metodi erano ammessi per le importazioni:

  1. Prezzi comparabili indipendenti (PIC) definito come la media aritmetica dei prezzi di prodotti, servizi o diritti simili accertati in Brasile con termini di pagamento simili
  2. Prezzo di rivendita meno profitto (PRL) pari alla media ponderata dei prezzi di rivendita dei prezzi, servizi o diritti in Brasile, al netto di un margine di profitto compreso fra il 20% e il 40% in base al settore di riferimento
  3. Costo di produzione più profitto (CPL) pari alla media dei costi di produzione di prodotti, servizi o diritti simili nel Paese di produzione, oltre a imposte e oneri per l’esportazione, maggiorato di un margine del 20%
  4. Prezzo su quotazione all’importazione (PCI) obbligatorio per beni e diritti oggetto di quotazione pubblica sui mercati internazionali riconosciuti (commodities)

Per le esportazioni erano previsti i seguenti cinque metodi:

  1. Prezzo di vendita all’esportazione (PVEx) definito come media aritmetica dei prezzi di vendita addebitati dalla società a clienti o esportatori nazionali per beni, servizi o diritti simili
  2. Prezzo di vendita all’ingrosso (PVA) pari alla media aritmetica dei prezzi di vendita di prodotti, servizi o diritti simili nel mercato all’ingrosso del Paese di destinazione, con termini di pagamento simili, escluse le imposte incluse nel prezzo addebitato e incluso un margine del 15%
  3. Prezzo di vendita al dettaglio (PVV), analogo al precedente ma riferito ai mercati al dettaglio del Paese di destinazione, con un margine del 30%
  4. Costi di produzione o acquisizione più profitto (CAP) analogo al metodo CPL ma con riferimento a costi, imposte e oneri sostenuti in Brasile, con un margine del 15%
  5. Prezzo su quotazione all’esportazione (PECEX), analogo al PCI

La nuova normativa recepisce nell’ordinamento nazionale l’arm’s length principle, imponendo un netto cambio di approccio a livello locale. Per la prima volta gli operatori locali dovranno affrontare la materia in un’ottica sostanzialistica, multilaterale, con lo svolgimento di analisi di comparabilità per valutare l’allocazione di funzioni, rischi ed asset fra le parti. Entrerà a far parte della quotidianità degli operatori anche il concetto di most appropriate method, sulla base del quale si dovrà procedere con la scelta di uno dei metodi di transfer pricing OCSE come il confronto del prezzo (localmente PIC), i metodi basati sul confronto di margini lordi e quelli basati sul confronto di margini netti, incluso il Profit Split (localmente CMD).

In linea generale, le modalità di applicazione dei metodi richiamano i requisiti di comparabilità previsti dall’OCSE, è introdotto un requisito di indipendenza per i soggetti comparabili pari al 20% o 25% secondo le specifiche circostanze, mentre non è ammessa l’inclusione di soggetti in perdita fra i comparable.

Le analisi svolte consentiranno al contribuente di valutare la congruità dei prezzi di trasferimento applicati e potranno portare a tre tipi di adjustment: (i) spontaneous adj., sulla base del quale il contribuente “aggiusta” la propria base imponibile in sede di dichiarazione dei redditi in linea con i risultati dell’analisi, (ii) compensatory adj., sulla base del quale si procede con un aggiustamento di fine anno per allineare i risultati a quelli dell’analisi, (iii) primary adj., effettuato dall’amministrazione fiscale, per allineare i risultati del contribuente a quelli dell’analisi, nel caso in cui quest’ultimo non abbia provveduto con gli aggiustamenti di cui sopra.

Sono infine introdotti anche gli oneri documentali (country file, global file, CbCR), differenziati a seconda delle dimensioni del contribuente, nei quali dovrà essere data evidenza delle analisi economiche effettuate. I soggetti con un fatturato superiore ai 500 milioni di BRL (ca. €95 milioni) dovranno predisporre una documentazione “completa” (pienamente allineata ai requisiti OCSE), mentre una documentazione “semplificata” potrà essere predisposta dai contribuenti con un fatturato compreso fra 500 e 15 milioni di BRL (€3 milioni). Nessun onere documentale è previsto per i contribuenti di minori dimensioni. La normativa prevede inoltre soglie differenziate per le transazioni da documentare, ed il legislatore si riserva la possibilità di pubblicare guidance specifiche per determinate categorie di transazioni (incluse quelle finanziarie), riconoscendo invece la possibilità di far ricorso alla semplificazione riservata ai cd. low value adding services. Sono infine previste sanzioni pecuniarie determinate in percentuale sul fatturato nel caso in cui non si adempia ai suddetti oneri documentali.

Alla luce di quanto sopra, non si può che concludere che i prossimi mesi saranno un momento di grande sfida e rappresenteranno una enorme opportunità per tutti gli operatori locali. Questo anche grazie allo scenario di maggiore certezza che ci si aspetta deriverà dalle nuove regole e dal cambiamento che include il Brasile nell’alveo del mondo OCSE.