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    5. Reverse charge: ordinanza Cassazione

    Reverse charge: ordinanza Cassazione

    25 mar 2019

    Reverse charge: ordinanza Cassazione

    NF 3/2019 - VAT

    Con l’ordinanza n. 4394 del 14 febbraio 2019, la Corte di Cassazione ha ripreso i principi, espressi dalla Corte di Giustizia UE con la sentenza C-272/13 del 17 luglio 2014 (caso Equoland), affermando con maggior forza che qualora l’IVA all’importazione, gravante su beni di provenienza da Paesi terzi, sia assolta mediante il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge), ciò costituisce impedimento all’Amministrazione Finanziaria di poter chiedere nuovamente al contribuente il pagamento di analogo importo secondo le ordinarie procedure doganali.

    Importazione di beni da introdurre in deposito IVA

    La questione portata all’attenzione della Suprema Corte si presenta pressoché analoga a quella contenuta nella richiamata sentenza Equoland, in quanto si riferisce a beni importati, che non avevano scontato l’IVA in dogana all’atto della importazione, in quanto erano destinati ad essere introdotti in un deposito IVA.

    Al riguardo, l’art. 50-bis, comma 4, lett. b), del D.L. n. 331/1993 stabilisce che sono effettuate senza pagamento dell’IVA, tra l’altro, “le operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA previa prestazione di idonea garanzia commisurata all’imposta”.

    Peraltro, la garanzia non deve essere prestata, qualora il soggetto, che procede all’introduzione dei beni in deposito, rientri tra i cosiddetti “soggetti certificati”.

    L’imposta sarà, poi, assolta all’atto dell’estrazione, mediante applicazione, in questo caso, dell’inversione contabile, che, in linea di principio, non comporterebbe un materiale esborso di danaro, in presenza di totale diritto a detrazione.

    Applicazione del reverse charge

    L’ordinanza della Corte di Cassazione in commento, pur riconoscendo la necessità di introduzione fisica dei beni in importazione, ai fini dell’esonero dal pagamento dell’IVA in dogana, attribuisce a questo requisito natura meramente formale.

    Inoltre, la Corte sottolinea che, in considerazione del fatto che l’IVA all’importazione ha natura di tributo interno, gli adempimenti contabili posti in essere mediante reverse charge fanno emergere “che non vi è stata alcuna evasione di imposta e, quindi, alcun danno all’Erario”.

    In conseguenza di ciò, la mancanza di frode (atteso che l’imposta è stata assolta) impedisce all’Amministrazione Finanziaria di poter chiedere il pagamento dell’IVA all’importazione o di disconoscere il diritto a detrazione, pena la “violazione del principio comunitario di neutralità dell’IVA.

    La conclusione della Suprema Corte, nell’ottica del consolidamento del principio espresso, si traduce, di fatto, nel riconoscere che sia possibile, in generale, assolvere l’IVA all’importazione mediante inversione contabile.

    Scarica le Notizie Flash di marzo 2019 (PDF) [1068 kb] [ 1034 kb ]

    Lo sapevate che...

    … alla fornitura di banche dati elettroniche, relative a prodotti editoriali digitali, si applica l’aliquota IVA ordinaria del 22%? Con la risposta ad interpello n. 69 del 1° marzo 2019 l’Agenzia delle Entrate sottolinea che i prodotti editoriali, elencati nel numero 18) della tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972 (quali giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici e simili), per poter essere assoggettati all’aliquota IVA ridotta del 4%, devono essere identificati mediante “codice ISBN o ISSN” indipendentemente dal supporto fisico o elettronico con cui si presentano.

    Sulla base di questo principio, l’Amministrazione Finanziaria perviene alla conclusione che alle banche dati elettroniche non è possibile applicare l’aliquota IVA ridotta in quanto, non consentendo la messa a disposizione dei citati prodotti editoriali “muniti di codice ISBN o ISSN”, devono considerarsi prive delle “caratteristiche richieste ai fini dell’applicabilità della disposizione agevolativa”.

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